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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 24612/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01D1PDM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione della condotta sospetta di cui all'art. 707 cod. pen. (il primo) e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità offensiva degli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'odierno ricorrente (il secondo), oltre che manifestamente infondati, non risultano formulati in termini consentiti in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risultano tesi a prospettare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie poste dai giudici di merito a base del loro convincimento circa la corretta affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato ascrittogli; che, infatti, i giudici di appello, con congrua motivazione, in piena aderenza a quanto disposto dall'art. 707 cod. pen. e conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, evidenziando come il ricorrente, già noto agli agenti di polizia per sue precedenti condanne per reati contro il patrimonio, fosse stato sorpreso con fare sospetto, vicino a motocicli parcheggiati, con indosso strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature e senza che fornisse alcuna plausibile giustificazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui, sollecitando un'eventuale rimessione della questione al sindacato della Corte costituzionale, si contesta l'incompatibilità della disposizione di cui all'art. 707 cod. pen., come interpretata dai giudici di merito, con gli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nonché con l'art. 6 CEDU, risulta del tutto privo di pregio, in quanto la Consulta ha già avuto modo, con la sentenza n. 265 del 23 giugno del 2005, di pronunciarsi a tal proposito, concludendo per la non ravvisabilità di alcun contrasto tra la suddetta norma incriminatrice e i principi costituzionali invocati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 maggio 2026.

Il Consigliere estensore La Presidente l'[OSCURATO:PERSONA] tro [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] R9.1 .1.11 2026 fi [OSCURATO:PERSONA] A/ [OSCURATO:PERSONA].v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01D1PDM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione della condotta sospetta di cui all'art. 707 cod. pen. (il primo) e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità offensiva degli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'odierno ricorrente (il secondo), oltre che manifestamente infondati, non risultano formulati in termini consentiti in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risultano tesi a prospettare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie poste dai giudici di merito a base del loro convincimento circa la corretta affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato ascrittogli; che, infatti, i giudici di appello, con congrua motivazione, in piena aderenza a quanto disposto dall'art. 707 cod. pen. e conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, evidenziando come il ricorrente, già noto agli agenti di polizia per sue precedenti condanne per reati contro il patrimonio, fosse stato sorpreso con fare sospetto, vicino a motocicli parcheggiati, con indosso strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature e senza che fornisse alcuna plausibile giustificazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui, sollecitando un'eventuale rimessione della questione al sindacato della Corte costituzionale, si contesta l'incompatibilità della disposizione di cui all'art. 707 cod. pen., come interpretata dai giudici di merito, con gli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nonché con l'art. 6 CEDU, risulta del tutto privo di pregio, in quanto la Consulta ha già avuto modo, con la sentenza n. 265 del 23 giugno del 2005, di pronunciarsi a tal proposito, concludendo per la non ravvisabilità di alcun contrasto tra la suddetta norma incriminatrice e i principi costituzionali invocati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente l'[OSCURATO:PERSONA] tro [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] R9.1 .1.11 2026 fi [OSCURATO:PERSONA] A/ [OSCURATO:PERSONA].v
Sentenza Cassazione n. 24612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris