Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29064/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello ha rigettato la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita in forza di ordinanza di custodia cautelare del Gip di Napoli, in quanto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1,2,3,4,5,8, cod. pen., per asserita partecipazione all'associazione di stampo camorristico, denominata gruppo Mazzara, operativa nel territorio di Cesa e facente capo alla famiglia Schiavone del clan dei Casalesi, con il ruolo di emissario e vedetta.

2. Condannato in primo grado, l'imputato è stato assolto, in data 24/12/2013, dalla Corte di appello di Napoli per non aver commesso il fatto, con contestuale dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare.

La sentenza di assoluzione si era basata sulla carenza di riscontri idonei alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché del fratello di [OSCURATO:PERSONA], ucciso su mandato di [OSCURATO:PERSONA], sulla smentita da parte dell'imprenditore estorto, tale [OSCURATO:PERSONA], del contatto avvenuto tramite "Giggione o prevete"- nome col quale era conosciuto l'istante - cui avrebbe fatto ricorso il suddetto Mazzara e, più in generale, su una insufficienza del materiale probatorio acquisito a fondare un giudizio di penale responsabilità.

3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli ricorre il difensore dell'istante che deduce violazione degli articoli 314 e 315 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione.

Il provvedimento impugnato è generico ed apodittico, privo di alcuna disamina sul percorso logico seguito dal giudice.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa qualora l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave", con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (Cass., Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

In particolare, per quanto riguarda la colpa, il concetto e la conseguente area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario": in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, cit.).

E in tale ultimo caso, la colpa deve essere "grave", come esige la norma, connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, et coet. , tale da superare ogni canone di comune buon senso.

2.1. Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, atteso che, per escludere il diritto in questione, è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, cit., Rv. 203636), con esclusione di dati meramente congetturali.

Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico- motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale, essendo suo compito ricercare, selezionare e valutare le circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica.

Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione (cfr. Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] ben Hassen, Rv. 276458 che ha affermato che in tema di riparazione per l' ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità).

3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati, avendo essa ravvisato la colpa grave, ostativa all'invocato indennizzo, nel fatto che l'Errico, « più conosciuto come "Giggiotto o prevete" e riconosciuto come tale dai collaboratori di giustizia, il che già di per sé è indice di familiarità con quell'ambiente, di queste realtà era sicuramente a conoscenza e ciò nonostante non è adoperato per prenderne le distanze e nemmeno per chiarire adeguatamente la sua estraneità al modo di operare vigente in quel contesto».

Si tratta, all'evidenza, di una motivazione non adeguata in punto di collpa, rivelandosi assertiva e generica, atteso altresì che essa non individua gli indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'istante - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria - e la misura cautelare emessa.

4. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello ha rigettato la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita in forza di ordinanza di custodia cautelare del Gip di Napoli, in quanto gravemente indiziato per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1,2,3,4,5,8, cod. pen., per asserita partecipazione all'associazione di stampo camorristico, denominata gruppo Mazzara, operativa nel territorio di Cesa e facente capo alla famiglia Schiavone del clan dei Casalesi, con il ruolo di emissario e vedetta. 2. Condannato in primo grado, l'imputato è stato assolto, in data 24/12/2013, dalla Corte di appello di Napoli per non aver commesso il fatto, con contestuale dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare. La sentenza di assoluzione si era basata sulla carenza di riscontri idonei alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché del fratello di [OSCURATO:PERSONA], ucciso su mandato di [OSCURATO:PERSONA], sulla smentita da parte dell'imprenditore estorto, tale [OSCURATO:PERSONA], del contatto avvenuto tramite "Giggione o prevete"- nome col quale era conosciuto l'istante - cui avrebbe fatto ricorso il suddetto Mazzara e, più in generale, su una insufficienza del materiale probatorio acquisito a fondare un giudizio di penale responsabilità. 3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli ricorre il difensore dell'istante che deduce violazione degli articoli 314 e 315 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione. Il provvedimento impugnato è generico ed apodittico, privo di alcuna disamina sul percorso logico seguito dal giudice. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa qualora l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave", con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). In particolare, per quanto riguarda la colpa, il concetto e la conseguente area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario": in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, cit.). E in tale ultimo caso, la colpa deve essere "grave", come esige la norma, connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, et coet. , tale da superare ogni canone di comune buon senso. 2.1. Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, atteso che, per escludere il diritto in questione, è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, cit., Rv. 203636), con esclusione di dati meramente congetturali. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico- motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale, essendo suo compito ricercare, selezionare e valutare le circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione (cfr. Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] ben Hassen, Rv. 276458 che ha affermato che in tema di riparazione per l' ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità). 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati, avendo essa ravvisato la colpa grave, ostativa all'invocato indennizzo, nel fatto che l'Errico, « più conosciuto come "Giggiotto o prevete" e riconosciuto come tale dai collaboratori di giustizia, il che già di per sé è indice di familiarità con quell'ambiente, di queste realtà era sicuramente a conoscenza e ciò nonostante non è adoperato per prenderne le distanze e nemmeno per chiarire adeguatamente la sua estraneità al modo di operare vigente in quel contesto». Si tratta, all'evidenza, di una motivazione non adeguata in punto di collpa, rivelandosi assertiva e generica, atteso altresì che essa non individua gli indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'istante - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria - e la misura cautelare emessa. 4. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appel