CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1661/2021,depositata il 19 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 10531/2022Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 19174/2026Data pubblicazione 11/06/2026- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] FalcoMustazzella propongono ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Palermo, depositata il 19 ottobre 2021, direiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale diAgrigento che, in parziale accoglimento dell’opposizione a un decretoingiuntivo emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché, qualifideiussori di quest’ultima, degli odierni ricorrenti su istanza dellaBanca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva condannato gli ingiunti alpagamento in favore della banca, in via solidale, della somma di euro391.205,22, oltre interessi, quale saldo di due conti correnti bancariaccessi presso quest’ultima dalla predetta [OSCURATO:SOCIETA].;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudice di primecure aveva rideterminato il saldo di tali conti correnti previa espunzionedegli interessi «di scoperto» e di mora, in quanto usurari, ed esclusionedei tassi e delle altre condizioni economiche variate unilateralmentedalla banca, in quanto in difformità rispetto alle previsioni dell’art. 118t.u.b.;- la Corte di appello ha disatteso l’opposizione escludendo l’eccepitanullità delle fideiussioni azionate per violazione della normativaantitrust, ritenendo privo di riscontro l’assunto degli appellanti secondocui la banca avrebbe rinunciato a tali garanzie e, per il resto,confermando la decisione di primo grado;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandatariadella [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito in contestazione;- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non spiega alcuna difesa;- le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1419 e 1957 cod. civ., 2, secondo comma, lett.Numero registro generale 10531/2022Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 19174/2026Data pubblicazione 11/06/2026a), l. 10 ottobre 1990, n. 287, e 101 T.F.U.E., nonché l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione e l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti;- evidenziano che la sentenza impugnata ha omesso di dichiarare lanullità parziale delle fideiussioni azionate relativamente alla clausoladerogatoria della previsione di cui all’art. 1957 cod. civ., benché taleclausola dovesse considerarsi nulla in quanto frutto di un’intesarestrittiva della concorrenza e prevedente una facoltà di cui la bancabeneficiaria si era avvalsa, e sottolineano l’erroneità della sentenzamedesima nella parte in cui ha posto a carico degli appellanti l’onere didedurre e provare il verificarsi rispetto ai contratti «a valle» di fattiidonei ad innescare «l’operatività delle clausole di c.d. reviviscenza esopravvivenza»;- sotto altro aspetto, osservano che la Corte di appello ha omesso diesaminare la documentazione in atti al giudizio dalle quali si desumeche la banca si era attivata per il recupero del proprio credito ben dopoil decorso del termine semestrale di cui all’art. 1957 cod. civ.;- criticano, poi, la decisione nella parte in cui ha ritenuto che«l’avanzata fase processuale» in cui era stata sollevata l’eccezione dinullità avrebbe impedito alla banca, stante le preclusioni maturate, dipoter apprestare idonee difese volte a dimostrare l’insussistenzadell’effetto di liberazione dei fideiussori;- il motivo è inammissibile;- deve rilevarsi che la Corte territoriale ha, in proposito, osservato che,in via generale, la nullità di una intesa tra imprese per lesione dellaconcorrenza determina la nullità dei contratti a valle solo laddove vi siacoincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivodella accertata intesa restrittiva e che, comunque, la nullità, per taleragione, di singole clausole non determina di per sé la nullità dell’interocontratto, dovendosi valutare la ricorrenza dei requisiti della nullitàNumero registro generale 10531/2022Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 19174/2026Data pubblicazione 11/06/2026parziale del contratto, circoscritta alle sole clausole viziate;- ha, poi, aggiunto che ai fini dell’accertamento della nullità di taliclausole occorre verificare che si sia verificata alcuna delle situazionida queste prese in esame, al fine di poter riscontrare un interesse delfideiussore alla relativa declaratoria giudiziale;- ha, quindi, ritenuto, con riferimento alla situazione vertente sulladedotta nullità della clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957cod. civ. – unica interessata dalla doglianza in esame – che «l’avanzatafase processuale in cui l’eccezione è stata sollevata ha impedito allabanca, maturate le preclusioni istruttorie, di comprovare la propriatempestiva attivazione per il recupero del credito nei confronti deldebitore principale entro il termine (che si assume non validamentederogato) indicato dall’art. 1957 c.c, sì da scongiurare in ogni casol’effetto di liberazione del fideiussore»;- orbene, deve, sul punto, evidenziarsi che il rilievo d’ufficio delleeccezioni in senso lato, quale quella di nullità contrattuale, non èsubordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte,dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis,in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valoreprimario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, cheresterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fosserosubordinate ai limiti preclusivi di allegazione previsti per le eccezioni insenso stretto (cfr. Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531; vedi,anche, Cass. 8 gennaio 2025, n. 416; Cass. 31 ottobre 2018, n.27998);- risulta, invece, necessario che i fatti risultino documentati ex actis,non essendo possibile acquisire la prova dei fatti costitutivi delleeccezioni senza rispettare i relativi termini decadenziali previsti per ilgiudizio di cognizione (cfr., altresì, Cass. 31 luglio 2025, n. 22102;Cass. 1° febbraio 2023, n. 2963; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30885);- tuttavia, occorre distinguere tra la rilevabilità della nullità dellaNumero registro generale 10531/2022Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 19174/2026Data pubblicazione 11/06/2026clausola e la diversa questione dell’operatività dell’effetto liberatoriodel fideiussore ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., la cui deduzione integraun’eccezione in senso proprio, soggetta alle preclusioni del rito, e nonuna mera difesa (cfr. Cass. 13 gennaio 2025, n. 835; Cass. 25 marzo2024, n. 8053; nonché, con specifico riferimento al rapporto tra lanullità della clausola di deroga e l’eccezione in esame, Cass. 25 gennaio2025, n. 1851; Cass. 25 novembre 2024, n. 30383);- ne consegue che, ai fini dell’accertamento della liberazione delfideiussore per mancata tempestiva attivazione del creditore, era oneredella parte interessata sollevare tempestivamente la relativaeccezione, non potendo tale effetto derivare automaticamente dallamera declaratoria di nullità della clausola derogativa;- pertanto, non avendo parte ricorrente dedotto l’avvenuta tempestivaproposizione di siffatta eccezione la questione oggetto della doglianzain esame si presenta priva della necessaria concludenza;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1283 cod. civ. e 120 t.u.b. e della deliberaC.I.C.R. 9 febbraio 2000, nonché l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello omesso divalutare la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l’illegittimità dellaclausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in relazione alladedotta assenza della condizione di reciprocità nella fruttificazione;- il motivo è infondato;- la Corte di appello ha osservato che il quadro normativo in vigore –in particolare, la delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 – consentisse lacapitalizzazione degli interessi passivi laddove fosse stata assicurata lastessa periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi, ma nonanche la stessa misura degli interessi così capitalizzati;- ha, quindi, ritenuto nel senso che il saggio degli interessi creditori –pattuito in 0 punti percentuali per giacenze fino a € 3.000,00 e nella in0,01% per giacenze di ammontare superiore – costituiva un tassoNumero registro generale 10531/2022Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 19174/2026Data pubblicazione 11/06/2026idoneo ad assicurare la – sia pur minima – fruttuosità dei depositi (ovequesti superino un determinato ammontare), rendendo in tal modolecita la capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca;- ritiene questa Corte che in tema di conto corrente stipulatosuccessivamente alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, il requisitodella reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazionetrimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per isaldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori,poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non siannulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale el'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (così, Cass. 24aprile 2024, n. 11014);- ne consegue che la sentenza impugnata si sottrae alla doglianzaformulata;- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame circa unfatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione al mancato esamedegli esiti della consulenza tecnica espletata in grado di appello cherestituivano un saldo dei conti esaminati pari a euro 366.558,82;- il motivo è inammissibile;- nel caso in esame ricorre una ipotesi di cd. «doppia conforme» di cuiall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., per cui il ricorrente ègravato dell’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse eche, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censuraper omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);- tale onere non risulta essere stato rispettato;- in ogni caso, la doglianza si risolve in una critica alla valutazione deglielementi istruttori operata dal giudice di merito che è a questi riservatae non è sindacabile in questa sede sotto il paradigma dell’omessoNumero registro generale 10531/2022Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 19174/2026Data pubblicazione 11/06/2026esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio (cfr. Cass., Sez.Un., 27 dicembre 219, n. 34476);- con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appellocondannato i ricorrenti alla rifusione delle spese legali del gradononostante ricorressero le condizioni per una compensazione dellestesse, avuto riguardo alla novità delle questioni trattate;- il motivo è inammissibile;- la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragionecon una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, conla conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione,non può essere censurata in cassazione (così Cass. 26 aprile 2019, n.11329; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 22 dicembre 2005, n.28492; Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 14989);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Numero registro generale 10531/2022Numero sezionale 2234/2026Numero di raccolta generale 19174/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il Presidente