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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 04672/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanisetta, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Enna, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena per l'imputazione di cui all'art. 73 d.lgs 159/2011 in mesi sei di arresto.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione e al diniego della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.

Quanto al motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, è sufficiente rilevare che non vi sono i presupposti per l'applicazione di tale beneficio, giacché - come emerge dallo stesso certificato penale allegato al ricorso- il PRIVITELLI ha un precedente ostativo, avuto riguardo alla misura della pena (anni sette di reclusione) applicatagli.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanisetta, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Enna, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena per l'imputazione di cui all'art. 73 d.lgs 159/2011 in mesi sei di arresto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione e al diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento. Quanto al motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, è sufficiente rilevare che non vi sono i presupposti per l'applicazione di tale beneficio, giacché - come emerge dallo stesso certificato penale allegato al ricorso- il PRIVITELLI ha un precedente ostativo, avuto riguardo alla misura della pena (anni sette di reclusione) applicatagli. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris