CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39087/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e declinato in fatto risulta il ricorso che tende a valutare non attendibili i numerosi acquirenti di sostanze stupefacenti dal ricorrente; che coerente e logica risulta la motivazione in merito alla responsabilità per le plurime cessioni realizzate in favore di numerosi assuntori di sostanza stupefacente, avendo la Corte di appello spiegato le ragioni che portavano a ritenere il nucleo determinante delle propalazioni attendibile ed escludere la responsabilità in ordine ai fatti realizzatisi quando il ricorrente si sarebbe recato all'estero, evenienza - quest'ultima - comunque confermata da alcuni dichiaranti che avevano anche precisato che nel periodo in questione, per mezzo di contatti effettuati attraverso la stessa utenza telefonica in possesso del ricorrente, contattavano altro connazionale; che fondamentale è risultata la convergenza delle dichiarazioni rese dagli acquirenti che riconoscevano il ricorrente in foto, dato che ha fatto ritenere non decisivo il mancato rinvenimento nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dell'utenza utilizzata per il contatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i