Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20874/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma con sentenza in data 21 ottobre 2021 parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 2 marzo 2017 confremava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 co. 2 c.p. rideterminando la pena inflitta Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192, co. 2 c.p..

Preliminarmente deve osservarsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401) Ed infatti la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., sicchè non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori. (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012 - dep. 16/11/2012, F., Rv. 25356701) Nello specifico, la difesa sostiene che gli elementi indiziari assunti dal secondo giudice a fondamento della decisione non rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesta dalla norma indicata.

Il ricorso è inammissibile.

Il vizio denunciato non sussiste, in quanto la corte d'appello ha indicato una pluralità di elementi che dimostrano la contraffazione della merce in questione (assenza di documento giustificativo dell'acquisto o della provenienza, modalità e contesto della vendita dei prodotti, assenza dei certificati di autenticità, deposizione degli operanti); si tratta certamente di elementi probatori idonei a dimostare l'esistenza del reato presupposto, già dichiarato estinto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] MARLiPÀ [OSCURATO:PERSONA] I AGOST

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma con sentenza in data 21 ottobre 2021 parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 2 marzo 2017 confremava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 co. 2 c.p. rideterminando la pena inflitta Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 192, co. 2 c.p.. Preliminarmente deve osservarsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401) Ed infatti la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., sicchè non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori. (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012 - dep. 16/11/2012, F., Rv. 25356701) Nello specifico, la difesa sostiene che gli elementi indiziari assunti dal secondo giudice a fondamento della decisione non rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesta dalla norma indicata. Il ricorso è inammissibile. Il vizio denunciato non sussiste, in quanto la corte d'appello ha indicato una pluralità di elementi che dimostrano la contraffazione della merce in questione (assenza di documento giustificativo dell'acquisto o della provenienza, modalità e contesto della vendita dei prodotti, assenza dei certificati di autenticità, deposizione degli operanti); si tratta certamente di elementi probatori idonei a dimostare l'esistenza del reato presupposto, già dichiarato estinto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] MARLiPÀ [OSCURATO:PERSONA] I AGOST
Sentenza Cassazione n. 20874/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris