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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02753/2022

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014 ORDINANZA sul ricorso 23230/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] .Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2014 della COMM.TRIB.REG., PIEMONTE, depositata il 24/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso e considerato che:

1. con sentenza in data 24 febbraio 2014, n.364, la commissione tributaria regionale del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimi gli avvisi di liquidazione delle imposte di registro e ipotecaria, notificati dalla Agenzia delle Entrate alla società Agra! [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., sas, a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, fruite dalla società in relazione ad atti di acquisto di terreni agricoli, registrati il 6 luglio 2009;

2. l'Agenzia ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di un motivo;

3. la società contribuente, con controricorso, si opponeva;

4. la società contribuente, con atto depositato il 5 giugno 2019, dato conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza, chiedeva sospendersi il giudizio, ai sensi dell'art.6 del predetto d.I.;

5. la società, con atto del 5 novembre 2021, produceva documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate dovute per la definizione della causa, e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio;

6. visto l'art. 6 comma 13 del d.I.119 cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, il 17 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
014 ORDINANZA sul ricorso 23230/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] .Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2014 della COMM.TRIB.REG., PIEMONTE, depositata il 24/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso e considerato che: 1. con sentenza in data 24 febbraio 2014, n.364, la commissione tributaria regionale del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimi gli avvisi di liquidazione delle imposte di registro e ipotecaria, notificati dalla Agenzia delle Entrate alla società Agra! [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., sas, a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, fruite dalla società in relazione ad atti di acquisto di terreni agricoli, registrati il 6 luglio 2009; 2. l'Agenzia ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di un motivo; 3. la società contribuente, con controricorso, si opponeva; 4. la società contribuente, con atto depositato il 5 giugno 2019, dato conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza, chiedeva sospendersi il giudizio, ai sensi dell'art.6 del predetto d.I.; 5. la società, con atto del 5 novembre 2021, produceva documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate dovute per la definizione della causa, e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio; 6. visto l'art. 6 comma 13 del d.I.119 cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, il 17 novem
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