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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12571/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato,a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33366/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo che dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] (condannata in primo grado per furto pluriaggravato) e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e invasione di edifici; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] — che denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile in quanto privo di confronto con la sentenza impugnata, che ha negato il beneficio in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di dati positivi, tale non potendo ritenersi quello indicato nel ricorso, vale a dire l'avere sottoscritto il verbale di verifica dei tecnici ENEL; Considerato che i motivi aggiunti presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal suo difensore — con cui si chiede il proscioglimento per mancanza di querela ovvero il rinvio dell'udienza a data successiva al 30 marzo 2023 — sono inammissibili per essere inammissibile il motivo principale, a norma dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che contesta il giudizio di inammissibilità dell'appello — è del tutto generico circa le ragioni per cui il gravame di merito sarebbe stato specifico; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato,a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33366/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo che dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] (condannata in primo grado per furto pluriaggravato) e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e invasione di edifici; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] — che denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile in quanto privo di confronto con la sentenza impugnata, che ha negato il beneficio in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di dati positivi, tale non potendo ritenersi quello indicato nel ricorso, vale a dire l'avere sottoscritto il verbale di verifica dei tecnici ENEL; Considerato che i motivi aggiunti presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal suo difensore — con cui si chiede il proscioglimento per mancanza di querela ovvero il rinvio dell'udienza a data successiva al 30 marzo 2023 — sono inammissibili per essere inammissibile il motivo principale, a norma dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che contesta il giudizio di inammissibilità dell'appello — è del tutto generico circa le ragioni per cui il gravame di merito sarebbe stato specifico; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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