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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15425/2026

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arico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio in relazione al delitto di cui al capo c) e la dichiarazionedi inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse della parte civile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 4 novembre 2022 dal Tribunale di Piacenza, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cuiall’art. 612 cod. pen. contestato al capo b), limitatamente all’episodio commesso il 13gennaio 2017, perché estinto per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena econfermando nel resto la condanna del medesimo XXXXXXXXXXX, in relazione ai reati dicui agli artt. 612 e 635 cod. pen. (capi b) e c)), e l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 110 e 612-bis cod. pen. (capo a)).2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale imputato, amezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumononei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuitàdel fatto per quel che concerne il delitto di danneggiamento.Il ricorrente avrebbe, infatti, onestamente riconosciuto la propria condotta,giustificandola con lo stato di frustrazione per le tensioni di vicinato.

Il diniego della Corte diappello contrasterebbe con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla lucedella ridotta gravità della vicenda, obliterando l’episodicità del fatto, il contesto di reciprocheruggini, l’irrisorietà del danno e l’immediata offerta di una somma di denaro a titolo dirisarcimento del danno.2.2.

Violazione dell’art. 635 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di subordinare la sospensionecondizionale della pena per il delitto di danneggiamento non al risarcimento del dannoliquidato alla parte civile, ma alla prestazione di attività non retribuita a favore dellacollettività.

Non potrebbe reputarsi, a tal fine, necessaria una manifestazione di nonopposizione, non prevista dalla legge.3.

Il medesimo [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale esercente la potestàgenitoriale sulle figlie minori XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,ricorre anche quale parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo due ulteriori motivi di impugnazione.3.1.

Violazione dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., eccependo la nullità dellasentenza per mancanza o incompletezza di elementi essenziali nel dispositivo (inparticolare, per quanto attiene all’appello presentato quale parte civile).3.2.

Violazione dell’art. 612-bis cod. pen., in relazione alla mancata affermazione diresponsabilità degli imputati XXXXXXXe XXXXXXXXXXXin ordine al delitto loro contestato.4.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati,generici e non consentiti.2.

Per quel che concerne, innanzitutto, la invocata particolare tenuità del fatto (inquesta sede, limitata dal ricorrente al solo delitto di cui al capo c)), entrambi i giudici dimerito hanno concordemente escluso la sussistenza di questa causa di non punibilità inrelazione a tutti i reati contestati a XXXXXXXXXXX, stigmatizzando soprattutto le modalitàdella condotta (sentenza di appello, pp. 19-20: «la minaccia commessa il 09.10.2017con tes ta ta sub capo b s i è , i n fa t t i , co l l oca ta i n un con tes to i n cu iXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dopo averla pronunciata, è effettivamente passato all’azione,cagionando un danno seppure solo alle cose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] escagliando inoltre oggetti contundenti contro di lui.

Quanto al danneggiamento di cui al capoc contestualmente posto in essere, rileva la Corte trattarsi di episodio non soloaccompagnato da contestuali minacce ma anche costituente il culmine di contrasti da un latogià da tempo precedentemente coltivati e dall’altro non esauritisi in quella data»; sentenza diprimo grado, p. 25: «il danneggiamento è stato accompagnato da gesti diretti a sfidare lapersona offesa a confrontarsi fisicamente nonché da ripetuti lanci di sassi contro l’abitazionedel XXXXXXX, connotati da evidente pericolosità per l’incolumità personale dello stesso e diterzi»).

Peraltro, l’offerta di euro 50, quale indennizzo per la distruzione della cassetta dellaposta, risulta avanzata, nell’immediatezza dei fatti, non dall’imputato, ma da sua moglie (cfr.sentenza del Tribunale, p. 10).Tali conclusioni sono coerenti con i principi di diritto costantemente espressi da questaCorte regolatrice, secondo cui, per escludere la particolare tenuità dell'offesa o perqualificare il comportamento come abituale, occorre tenere conto di una serie di indicatorirappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dallatipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità edalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che nesono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01).Peraltro, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento aicriteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti glielementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti(Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01).Non vi è contraddizione, infine, tra il diniego della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri divalutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e strutturaoggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno),mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generichesono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 7, Ord. n. 10911 del10/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv.279112-01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307-01).A fronte di un congruo discorso giustificativo, reso nella pienezza della giurisdizione dimerito, i profili di censura articolati dal ricorrente non risultano consentiti, siccomemeramente rivalutativi e appaiono, comunque, manifestamente infondati in punto di diritto.3.

Ai sensi dell’art. 635, quarto comma, cod. pen. (che replica, in parte e in termini diobbligatorietà, la disposizione di cui all’art. 165, primo comma, cod. pen.), «la sospensionecondizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose opericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività nonretribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alladurata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza dicondanna».Il Tribunale aveva condizionato la sospensione della pena all’integrale risarcimento deldanno in favore della persona offesa, argomentatamente liquidata in complessivi euro 1.500a titolo di danno non patrimoniale, con ulteriore condanna generica per danni esistenziali epatrimoniali (pp. 26-27).L’appello dell’imputato ha chiesto, stringatamente, di subordinare invece lasospensione condizionale allo svolgimento di lavori a favore della collettività.La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, in quanto, da un lato, generico, e,dall’altro, privo della espressa manifestazione di non opposizione.Dal momento che, quando non si verta in tema di pena concordata tra le parti,«l’attuazione dell’obbligo di subordinare la concessione del beneficio ad una prestazionenecessita, comunque, della mediazione dei poteri discrezionali del giudice» (Sez.

U, n.23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191-01, in motivazione), le brevi doglianzeespresse nell’atto di gravame – a prescindere dalla formale esplicitazione dell’assenso(rectius, non opposizione) dell’interessato – si pongono in termini meramente assertivi,senza prendere minimamente posizione sulle ragioni che hanno fondato la statuizione delTribunale.In tal senso, questa insuperabile aspecificità, già correttamente còlta dai giudici diappello, permane anche nell’atto di ricorso, che si limita a contestare la necessità di unaprocura speciale e a negare apoditticamente la natura generica della richiesta («non è datocomprendere con quale formula dovesse essere esplicitata la stessa se non in base alcontenuto dei motivi d’appello»).

Il ricorrente postula così, del tutto erroneamente, che gliobblighi ulteriori connessi alla concessione del beneficio debbano essere parametratiindefettibilmente sui desiderata dell’imputato, in una sorta di diritto potestativo di scelta,senza illustrare le ragioni per cui avrebbe dovuto essere superata la decisione del primogiudice, che riposava su un più che adeguato discorso giustificativo.Una lettura sistematica della norma, d’altronde, conferma tali conclusioni, non potendoescludersi ogni rilievo, in ordine alla scelta del risarcimento, quale modalità di eliminazionedelle conseguenze dannose del reato, o alla prestazione di attività non retribuita a favoredella collettività, alla natura strettamente privatistica ovvero pubblica, collettiva o diffusa degliinteressi lesi o posti in pericolo.4.

Non superano, analogamente, la soglia dell’ammissibilità neppure le censurearticolate nel ricorso proposto nella qualità di parte civile, anche in nome e per conto dellefiglie minori.4.1.

Il primo motivo, in tema di asserita incompletezza del dispositivo, èmanifestamente infondato, posto che la formula «Conferma nel resto», richiamato dallostesso ricorrente, non può che ritenersi del tutto equipollente a un’espressa dichiarazione dirigetto anche dell’appello presentato dalla parte civile.4.2.

Il secondo motivo non è consentito, siccome diretto a sollecitare, sotto l’abito dellaviolazione di legge (e, senza neppure censurare, in concreto, alcuna contraddittorietà oillogicità della motivazione), un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, preclusoa questa Corte di legittimità.5.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio in relazione al delitto di cui al capo c) e la dichiarazionedi inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse della parte civile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 4 novembre 2022 dal Tribunale di Piacenza, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cuiall’art. 612 cod. pen. contestato al capo b), limitatamente all’episodio commesso il 13gennaio 2017, perché estinto per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena econfermando nel resto la condanna del medesimo XXXXXXXXXXX, in relazione ai reati dicui agli artt. 612 e 635 cod. pen. (capi b) e c)), e l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 110 e 612-bis cod. pen. (capo a)).2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale imputato, amezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumononei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuitàdel fatto per quel che concerne il delitto di danneggiamento.Il ricorrente avrebbe, infatti, onestamente riconosciuto la propria condotta,giustificandola con lo stato di frustrazione per le tensioni di vicinato. Il diniego della Corte diappello contrasterebbe con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla lucedella ridotta gravità della vicenda, obliterando l’episodicità del fatto, il contesto di reciprocheruggini, l’irrisorietà del danno e l’immediata offerta di una somma di denaro a titolo dirisarcimento del danno.2.2. Violazione dell’art. 635 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di subordinare la sospensionecondizionale della pena per il delitto di danneggiamento non al risarcimento del dannoliquidato alla parte civile, ma alla prestazione di attività non retribuita a favore dellacollettività. Non potrebbe reputarsi, a tal fine, necessaria una manifestazione di nonopposizione, non prevista dalla legge.3. Il medesimo [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale esercente la potestàgenitoriale sulle figlie minori XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,ricorre anche quale parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo due ulteriori motivi di impugnazione.3.1. Violazione dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., eccependo la nullità dellasentenza per mancanza o incompletezza di elementi essenziali nel dispositivo (inparticolare, per quanto attiene all’appello presentato quale parte civile).3.2. Violazione dell’art. 612-bis cod. pen., in relazione alla mancata affermazione diresponsabilità degli imputati XXXXXXXe XXXXXXXXXXXin ordine al delitto loro contestato.4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati,generici e non consentiti.2. Per quel che concerne, innanzitutto, la invocata particolare tenuità del fatto (inquesta sede, limitata dal ricorrente al solo delitto di cui al capo c)), entrambi i giudici dimerito hanno concordemente escluso la sussistenza di questa causa di non punibilità inrelazione a tutti i reati contestati a XXXXXXXXXXX, stigmatizzando soprattutto le modalitàdella condotta (sentenza di appello, pp. 19-20: «la minaccia commessa il 09.10.2017con tes ta ta sub capo b s i è , i n fa t t i , co l l oca ta i n un con tes to i n cu iXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dopo averla pronunciata, è effettivamente passato all’azione,cagionando un danno seppure solo alle cose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] escagliando inoltre oggetti contundenti contro di lui. Quanto al danneggiamento di cui al capoc contestualmente posto in essere, rileva la Corte trattarsi di episodio non soloaccompagnato da contestuali minacce ma anche costituente il culmine di contrasti da un latogià da tempo precedentemente coltivati e dall’altro non esauritisi in quella data»; sentenza diprimo grado, p. 25: «il danneggiamento è stato accompagnato da gesti diretti a sfidare lapersona offesa a confrontarsi fisicamente nonché da ripetuti lanci di sassi contro l’abitazionedel XXXXXXX, connotati da evidente pericolosità per l’incolumità personale dello stesso e diterzi»). Peraltro, l’offerta di euro 50, quale indennizzo per la distruzione della cassetta dellaposta, risulta avanzata, nell’immediatezza dei fatti, non dall’imputato, ma da sua moglie (cfr.sentenza del Tribunale, p. 10).Tali conclusioni sono coerenti con i principi di diritto costantemente espressi da questaCorte regolatrice, secondo cui, per escludere la particolare tenuità dell'offesa o perqualificare il comportamento come abituale, occorre tenere conto di una serie di indicatorirappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dallatipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità edalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che nesono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano,dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01).Peraltro, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento aicriteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti glielementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti(Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678-01).Non vi è contraddizione, infine, tra il diniego della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri divalutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e strutturaoggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno),mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generichesono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 7, Ord. n. 10911 del10/03/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv.279112-01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307-01).A fronte di un congruo discorso giustificativo, reso nella pienezza della giurisdizione dimerito, i profili di censura articolati dal ricorrente non risultano consentiti, siccomemeramente rivalutativi e appaiono, comunque, manifestamente infondati in punto di diritto.3. Ai sensi dell’art. 635, quarto comma, cod. pen. (che replica, in parte e in termini diobbligatorietà, la disposizione di cui all’art. 165, primo comma, cod. pen.), «la sospensionecondizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose opericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività nonretribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alladurata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza dicondanna».Il Tribunale aveva condizionato la sospensione della pena all’integrale risarcimento deldanno in favore della persona offesa, argomentatamente liquidata in complessivi euro 1.500a titolo di danno non patrimoniale, con ulteriore condanna generica per danni esistenziali epatrimoniali (pp. 26-27).L’appello dell’imputato ha chiesto, stringatamente, di subordinare invece lasospensione condizionale allo svolgimento di lavori a favore della collettività.La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, in quanto, da un lato, generico, e,dall’altro, privo della espressa manifestazione di non opposizione.Dal momento che, quando non si verta in tema di pena concordata tra le parti,«l’attuazione dell’obbligo di subordinare la concessione del beneficio ad una prestazionenecessita, comunque, della mediazione dei poteri discrezionali del giudice» (Sez. U, n.23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191-01, in motivazione), le brevi doglianzeespresse nell’atto di gravame – a prescindere dalla formale esplicitazione dell’assenso(rectius, non opposizione) dell’interessato – si pongono in termini meramente assertivi,senza prendere minimamente posizione sulle ragioni che hanno fondato la statuizione delTribunale.In tal senso, questa insuperabile aspecificità, già correttamente còlta dai giudici diappello, permane anche nell’atto di ricorso, che si limita a contestare la necessità di unaprocura speciale e a negare apoditticamente la natura generica della richiesta («non è datocomprendere con quale formula dovesse essere esplicitata la stessa se non in base alcontenuto dei motivi d’appello»). Il ricorrente postula così, del tutto erroneamente, che gliobblighi ulteriori connessi alla concessione del beneficio debbano essere parametratiindefettibilmente sui desiderata dell’imputato, in una sorta di diritto potestativo di scelta,senza illustrare le ragioni per cui avrebbe dovuto essere superata la decisione del primogiudice, che riposava su un più che adeguato discorso giustificativo.Una lettura sistematica della norma, d’altronde, conferma tali conclusioni, non potendoescludersi ogni rilievo, in ordine alla scelta del risarcimento, quale modalità di eliminazionedelle conseguenze dannose del reato, o alla prestazione di attività non retribuita a favoredella collettività, alla natura strettamente privatistica ovvero pubblica, collettiva o diffusa degliinteressi lesi o posti in pericolo.4. Non superano, analogamente, la soglia dell’ammissibilità neppure le censurearticolate nel ricorso proposto nella qualità di parte civile, anche in nome e per conto dellefiglie minori.4.1. Il primo motivo, in tema di asserita incompletezza del dispositivo, èmanifestamente infondato, posto che la formula «Conferma nel resto», richiamato dallostesso ricorrente, non può che ritenersi del tutto equipollente a un’espressa dichiarazione dirigetto anche dell’appello presentato dalla parte civile.4.2. Il secondo motivo non è consentito, siccome diretto a sollecitare, sotto l’abito dellaviolazione di legge (e, senza neppure censurare, in concreto, alcuna contraddittorietà oillogicità della motivazione), un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, preclusoa questa Corte di legittimità.5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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