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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 12062/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del 02/10/2025 del tribunale di Catania;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il tribunale del riesame di Catania, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con2025, di rigetto della richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari dellacustodia in carcere applicata, rigettava l’appello.2.

Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.3.

Rappresenta il vizio di motivazione per mancata indicazione dellespecifiche ragioni per cui si è ritenuta inidonea la sostituzione con applicazionedegli arresti domiciliari, inclusivi delle procedure di controllo ex art. 275 biscomma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che in sede di appellorelativo alla revoca o sostituzione di misura cautelare, il giudice, nel caso in cuiabbia escluso l'esistenza di elementi di novità, non deve rielaborare valutazionigià espresse in tema di gravi indizi e di esigenze cautelari.

Il giudice, pertanto,non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni diapplicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravatosia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazioneall'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei amodificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare;fermo restando il dovere, in ogni caso, e ciò anche indipendentemente daqualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misuraallorchè ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Cass. sez. 2, n. 1134del 22/02/1995 - dep. il 05/04/1995 - Rv. 201863).

In altri termini, in tema direvoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettatasopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamentemodificativi di una situazione già precedentemente valutata nel suo complesso,dal giudice, compito di quest'ultimo, quando egli non riconosca la novità o ladecisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragionigiustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovarel'intera motivazione o parte di essa (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 572 del28/01/1994 Rv. 196827 - 01).Si è così precisato che la natura devolutiva del giudizio circoscrive lacognizione del giudice entro il limite segnato non solo dai motivi dedottidall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicchè conl'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanzasottoposta al giudice di primo grado, nè al giudice ad quem è attribuito il poteredi estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dalgiudice a quo (Sez. 3, n.30483 del 28/05/2015, Rv. 264818, N. 43913 del 2012Rv. 253786).

La preclusione che opera per il giudizio di appello fa sì chel'eventuale valutazione, da parte del giudice, di profili preclusi al suo giudizio nonconsente di tenere conto di tali eventuali considerazioni ove espresse e quindidelle relative censure.Consegue che a fronte della motivata esclusione, da parte del Gup, dielementi di novità come prospettati dalla difesa, con riguardo al comportamentoprocessuale del ricorrente, la deduzione dinnanzi al tribunale di vizi afferenti iltema della valutazione della applicabilità degli arresti domiciliari con i presidieventualmente configurabili secondo legge, risultava ultronea ed inammissibile, ela scelta del tribunale di esprimersi comunque sul tema - e in ogni casocongruamente, avendo spiegato come il Gup seppure implicitamente abbiaescluso l’applicabilità non solo degli arresti domiciliari ma anche del presidioelettronico, laddove ha evidenziato la qualificata probabilità di ripresa dei trafficiper mezzo del telefono e quindi rimanendo al proprio domicilio – non sana inalcun modo quella censura e la sua inammissibilità, che come noto, può essererilevata anche in questa sede, sebbene non deliberata immediatamente daltribunale adito.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att., cod. proc. pen.Così è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del 02/10/2025 del tribunale di Catania;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale del riesame di Catania, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con2025, di rigetto della richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari dellacustodia in carcere applicata, rigettava l’appello.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di motivazione per mancata indicazione dellespecifiche ragioni per cui si è ritenuta inidonea la sostituzione con applicazionedegli arresti domiciliari, inclusivi delle procedure di controllo ex art. 275 biscomma 1 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che in sede di appellorelativo alla revoca o sostituzione di misura cautelare, il giudice, nel caso in cuiabbia escluso l'esistenza di elementi di novità, non deve rielaborare valutazionigià espresse in tema di gravi indizi e di esigenze cautelari. Il giudice, pertanto,non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni diapplicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravatosia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazioneall'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei amodificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare;fermo restando il dovere, in ogni caso, e ciò anche indipendentemente daqualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misuraallorchè ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Cass. sez. 2, n. 1134del 22/02/1995 - dep. il 05/04/1995 - Rv. 201863). In altri termini, in tema direvoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettatasopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamentemodificativi di una situazione già precedentemente valutata nel suo complesso,dal giudice, compito di quest'ultimo, quando egli non riconosca la novità o ladecisività dei suddetti elementi, è soltanto quello di dare atto delle ragionigiustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovarel'intera motivazione o parte di essa (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 572 del28/01/1994 Rv. 196827 - 01).Si è così precisato che la natura devolutiva del giudizio circoscrive lacognizione del giudice entro il limite segnato non solo dai motivi dedottidall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicchè conl'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanzasottoposta al giudice di primo grado, nè al giudice ad quem è attribuito il poteredi estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dalgiudice a quo (Sez. 3, n.30483 del 28/05/2015, Rv. 264818, N. 43913 del 2012Rv. 253786). La preclusione che opera per il giudizio di appello fa sì chel'eventuale valutazione, da parte del giudice, di profili preclusi al suo giudizio nonconsente di tenere conto di tali eventuali considerazioni ove espresse e quindidelle relative censure.Consegue che a fronte della motivata esclusione, da parte del Gup, dielementi di novità come prospettati dalla difesa, con riguardo al comportamentoprocessuale del ricorrente, la deduzione dinnanzi al tribunale di vizi afferenti iltema della valutazione della applicabilità degli arresti domiciliari con i presidieventualmente configurabili secondo legge, risultava ultronea ed inammissibile, ela scelta del tribunale di esprimersi comunque sul tema - e in ogni casocongruamente, avendo spiegato come il Gup seppure implicitamente abbiaescluso l’applicabilità non solo degli arresti domiciliari ma anche del presidioelettronico, laddove ha evidenziato la qualificata probabilità di ripresa dei trafficiper mezzo del telefono e quindi rimanendo al proprio domicilio – non sana inalcun modo quella censura e la sua inammissibilità, che come noto, può essererilevata anche in questa sede, sebbene non deliberata immediatamente daltribunale adito.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att., cod. proc. pen.Così è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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