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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 16403/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8400/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Torlonia n.33, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1234/22 della Corte di Appello di Brescia del 19/10/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,12 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8400/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Torlonia n.33, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1234/22 della Corte di Appello di Brescia del 19/10/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 2024
Decreto Cassazione n. 16403/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris