CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Ordinanza sul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., iscritto al n. 9627/2017 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], CARRARO Giulio e CARRARO Massimo, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Nicotera 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata - per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 8004/2025 del 20 febbraio 2025, depositata il 26 marzo 2025. -udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dal [OSCURATO:PERSONA]; -letto il ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. depositato in data 15 maggio 2025, con il quale i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di Correzione errore materiale questa Corte n. 8004/2025, depositata il 26 marzo 2025, che, rigettando il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 1094/5/16, depositata il 12 ottobre 2016, resa su impugnazione proposta dallo Studio notarile Carraro+2 di avviso di accertamento per IRAP 2008, nel regolamentare le spese del giudizio di legittimità, statuiva in parte motiva che “Le stesse vanno dunque regolate ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ponendole a carico della ricorrente amministrazione”, mentre nella parte dispositiva, dap prima liquidava le dette spese a carico del ricorrente (“Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2200, oltre i.v.a. e c.p.a., ed oltre ad esborsi per € 200,00”), e subito dopo, contraddittoriamente, le dichiarava compensate (“Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti”); - rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato; -considerato che, come pianamente emerge dallo stesso contenuto motivazionale della pronuncia di cui si chiede la correzione, l’impugnata ordinanza, nel dichiarare estinto il giudizio ex art.380-bis cpc, a seguito dello spirare del termine di quaranta giorni dalla comunicazione (avvenuta in data 17 febbraio 2024) della proposta di definizione agevolata datata 16 febbraio 2024(di rigetto del ricorso dell’ADE), ha ritenuto che le spese del giudizio di legittimità andassero poste a carico dell’amministrazione ricorrente, soccombente in entrambi i gradi di merito, con condanna espressa nella parte dispositiva al pagamento delle stesse, ivi liquidate; - rimane, allora, evidente che - come ben deduce parte ricorrente -il dispositivo risulta frutto di mero errore materiale nella parte in cui, dopo aver disposto la condanna d i parte ricorrente al pagamento delle spese, in coerenza con la parte motiva, al terzo capoverso si legge : “Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti”; -che, pertanto, l’istanza di correzione va accolta, nulla avendo opposto parte intimata. La natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213). P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 8004/2025, depositata il 26 marzo 2023, eliminando il terzo capoverso (“Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti”). Manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di