CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 10042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1977 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 19 novembre 2018, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 Legge 110/1975, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori della propria abitazione due coltelli a serramanico (aventi entrambi lunghezza di 16 cm). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. Con il primo, in sintesi, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., in quanto il fatto doveva essere qualificato come di lieve entità. Con il secondo motivo, infine, si critica la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione dei motivi di appello, su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il