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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48662/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, in data 22/7/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di danneggiamento, condannandolo alla pena di giustizia.

Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore deduce l'insussistenza del reato, dovendo escludersi l'esposizione del bene danneggiato alla fede pubblica, è manifestamente infondato giacché consta dalla rubrica, in termini inequivoci, la destinazione del bene al pubblico servizio, trattandosi di veicolo in dotazione dei CC della Stazione di Luzzi (in tema, Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Rv. 284940 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, in data 22/7/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di danneggiamento, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore deduce l'insussistenza del reato, dovendo escludersi l'esposizione del bene danneggiato alla fede pubblica, è manifestamente infondato giacché consta dalla rubrica, in termini inequivoci, la destinazione del bene al pubblico servizio, trattandosi di veicolo in dotazione dei CC della Stazione di Luzzi (in tema, Sez. 2, n. 29538 del 15/06/2023, Rv. 284940 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 48662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris