CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10458-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 3275/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10458 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- RG 10458/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa volta ad accertare il diritto al superiore inquadramento nel livello A/1 o in subordine nel livello A" o, in via ulteriormente gradata, nel livello B del CCNL di categoria a decorrere dal 13 luglio 2006 e, in ogni caso, ad ottenere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. 2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3275/2020, ha confermato la pronuncia di prime cure ritenendo che non era stata fornita alcuna prova in ordine alle singole pretese rivendicate. 3. Avverso la decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, nonché l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2103 cc alla luce della corretta configurazione del cd. "sostituto programmato". Sostiene che la Corte territoriale aveva erroneamente, alla luce delle risultanze istruttorie, ritenuto che nella fattispecie non era emersa la preordinazione programmata al di fuori delle reali esigenze produttive e l'esistenza di una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità. 4. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, infatti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di RG 10458/2021 attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 5. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc, in una fattispecie peraltro di cd. "doppia conforme", ha sottolineato che alcuna prova era emersa sia in ordine alla frequenza e sistematicità delle assegnazioni sia con riguardo alle rispondenze delle stesse ad una esigenza strutturale del datore di lavoro sia, infine, circa le asserite mansioni di operatore commerciale svolte dall'originario ricorrente. 6. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile riguardando, come detto, le doglianze ivi contenute il merito della vicenda il cui sindacato non è consentito in sede di legittimità. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro per 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu