CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 80 d.P.R. 309/90, per avere detenuto e trasportato al fine di cedere a terzi kg. 34,972 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 35 panetti. Rilevato che, a motivi di ricorso, il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 59, comma 2, cod. pen. e 80 dP.R. 309/90, assumendo che i giudici di merito non avrebbero fatto buon governo dei principi di legittimità in materia di accertamento e verifica delle condizioni richieste per l'imputabilità soggettiva dell'aggravante dell'ingente quantitativo, essendo la partita di stupefacente - di cui il ricorrente ignorava l'entità - occultata in un doppiofondo chiuso della vettura. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito ha posto in evidenza come la consapevolezza dell'ingente quantitativo in capo al ricorrente fosse logicamente desumibile dal ruolo di corriere svolto dall'imputato (ruolo che presuppone un rapporto fiduciario con coloro che gli affidarono l'incarico, stante l'elevato valore della partita di stupefacente) e dal fatto che furono adottate particolari cautele nell'affidamento del trasporto (il veicolo fu dotato di documentazione intestata al ricorrente, lo stupefacente fu allocato in un doppiofondo appositamente creato nella vettura). Tali elementi, si sostiene con argomentare logico, non censurabile in questa sede, escludono che l'imputato non si fosse quanto meno prefigurato il trasporto dell'ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità. Considerato che la motivazione espressa è esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; considerato che le argomentazioni addotte soddisfano i criteri ermeneutici stabiliti in questa sede [cfr. Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Caca, Rv. 283209:"In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. (Fattispecie relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M