Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 29176/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che GuglielThotti [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Biella in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2, cod. pen. commesso in Bioglio il 22 giugno 2017 con recidiva reiterata specifica; considerato che con unico, articolato motivo deduce carenza o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e in punto di mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare; considerato che, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di appello ha fornito motivazione non manifestamente illogica in replica ad analoghe censure delle quali i motivi di ricorso risultano meramente reiterativi, come si desume da pag.3 del provvedimento impugnato; considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109 — 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che GuglielThotti [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Biella in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2, cod. pen. commesso in Bioglio il 22 giugno 2017 con recidiva reiterata specifica; considerato che con unico, articolato motivo deduce carenza o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e in punto di mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare; considerato che, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di appello ha fornito motivazione non manifestamente illogica in replica ad analoghe censure delle quali i motivi di ricorso risultano meramente reiterativi, come si desume da pag.3 del provvedimento impugnato; considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109 — 01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 29176/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris