CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 1630/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata mediante [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] B e vacqua , rappresentato e difeso dal l’ avvocat o Gandolfo M occia r o ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Emilia88; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2039/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicata il 21ottobre 2019; Rilevatoche: 163 0 /20 20 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 luglio 2017, rigettava la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’agronomo [OSCURATO:PERSONA] in relazione al preteso inadempimento della sua prestazione professionale che le avrebbe impedito di ottenere contributi per la sua attività di coltivatrice, danni quantificati nella misura di euro 135.500 quale danno emergente e di euro 312.740,32 quale lucro cessante; accoglieva invece la domanda riconvenzionale del convenuto a condannare l’attrice a pagare il corrispettivo delle sue prestazioni professionali nella misura di euro 17.969,54; infine rigettava la domanda del convenuto nei confronti del chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA](padre dell’attrice). [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva il [OSCURATO:PERSONA], che proponeva appello incidentale, il cui rigetto chiedeva, costituendosi, [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 21 ottobre 2019 la Corte d’appello di Palermo rigettava entrambi gli appelli compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi. Si è difeso con controricorsoil [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria. Considerato che: 1.1Il primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., “violazione delle norme in tema di accertamento del nesso di causalità” laddove il giudice d’appello non ha ritenuto che la revoca del decreto di concessione del contributo sia collegabile alla condotta del professionista e non ha ritenuto la sussistenza di nesso causale tra la condotta di quest’ultimo e il danno patito dalla sua cliente. Dopo essersi riferita ai principi relativi al nesso causale, anche in riferimento alla responsabilità per colpa professionale, la ricorrente asserisce che il giudice d’appello avrebbe“commesso un grave errore” per avere ritenuto il difetto di prova del nesso causale e dunque “escluso che potesse imputarsi alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] il mancato raggiungimento dell’obiettivo finale”: la corte territoriale “avrebbe dovuto valutare il nesso di causalità, ritenendolo una costruzione logica e non un fatto materiale, con la conseguenza che l’affermazione dell’esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale” onde in relazione ad esso “non sono concepibili questioni di prova, ma solo di coerenza logica”, mentre dovrebbero debitamente provarsi “i fatti materiali sui quali il suddetto ragionamento si fonda”, dei quali la prova “può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici”. 1.2 Questa contorta censura tenta di schermare, con le argomentazioni appena sintetizzate, il suo effettivo contenuto, che è appunto una critica alla valutazione fattuale, cioè all’accertamento, pervenuto ad esito negativo, della connessione causale tra la condotta dell’agronomo - come prospettato in citazione e poi in appello -e la perdita del contributo da parte della coltivatrice. Patisce pertanto l’inammissibilità. 2.1Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per “l’insussistenza del requisito” di cui agli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nella parte della sentenza in cui il giudice d’appello avrebbe “omesso di motivare adeguatamente” o presentato “una motivazione apparente,non essendo percepibile il fondamento della decisione, in quanto si limita ad aderire pedissequamente alle conclusioni a cui è pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio del primo grado … senza dare riscontro delle risultanze della consulenza tecnica di parte e delle altre espletate prove”.Richiamato l’obbligo costituzionale della motivazione di cui all’articolo 111, sesto comma, Cost., per rimarcarne il rilievo, e correlandolo all’osservanza del principio di legalità di cui all’articolo 101, secondo comma, Cost. nonché alle norme codicistiche indicate nella rubrica, si afferma che “i motivi espressi nella sentenza … sono incapaci di rispecchiare la ricchezza delle intuizioni e del lavorio logico che ha guidato il giudice”, il quale in effetti si sarebbe limitato “a sostenere la non erroneità della sentenza di primo grado, in modo acritico, ritenendo che il Giudice di prime cure avesse soddisfatto l’obbligo di motivazione semplicemente con indicazione delle fonti del suo convincimento”, non raggiungendo peròneppure il c.d. minimo costituzionale come richiesto da S.U. 8053/2014. La sentenza sarebbe afflitta da una motivazione “meramente apparente” laddove aderisce acriticamente alla CTU, così escludendo che fosse imputabile alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] “il mancato raggiungimento dell’obiettivo finale perseguito dall’odierna ricorrente”. 2.2 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il minimo costituzionale è raggiunto nella sentenza impugnata, che costruisce il suo accertamento di assenza di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] non solo sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, bensì anche sulla natura dell’incarico che egli avrebbe ricevuto dalla Privitera –cioè l’incarico di agronomo - e sul coinvolgimento, indipendente dalla attività dell’agronomo, dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], giungendo ad affermare che, ricevuta dal Genio civile la comunicazione il 24 ottobre 2005 della sospensione del procedimento e poi il preavviso il 21 aprile 2006 del provvedimento negativo, la Privitera avrebbe dovuto rivolgersi a lui, “che aveva predisposto il progetto - dalla stessa sottoscritto - risultato carente, ovvero incaricare altro tecnico qualificato che avrebbe ben potuto ottemperare agli adempimenti in questione”, in sostanza non potendosiespandere - come invece ella ha prospettato - il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe potuto sottoscrivere il progetto strutturale od ottenere il nulla osta del genio civile per le opere in cemento armato “senza rischiare di incorrere nell’abuso di professione”.3.1Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.c., violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per non avere il giudice valutato le prove, da cui sarebbe risultato che “l’incarico di progettista e dirigente dei lavori” era stato conferito soltanto al [OSCURATO:PERSONA] per svolgere tutti gli adempimenti necessari ad ottenere il finanziamento. Dopo una introduzione composta daargomentazioni sul significato degli articoli 115 e 116 c.p.c., si giunge ad affermare che non ne può essere addotta la violazione o la falsa applicazione “in relazione all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato del giudice di merito”, tranne nel caso in cui, “esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e nella valutazione degli elementi probatori, non valuti le risultanze di cui la parte abbia in modo esplicito fatto valere la decisività o ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale”. Si richiama poi un passo della sentenza impugnata in cui la corte territoriale rileva che nei contratti a forma libera chi li invoca ha l’onere di provarne il perfezionamento e il contenuto, per giungere a confermare l’assenza di prova, anche presuntiva, a favore della Privitera. Si imputa allora al giudice d’appello di avere errato ritenendo che, non esistendo contratto scritto, “sia impossibile ravvisare il contenuto dell’accordo”, non avendo però considerato una raccomandata del [OSCURATO:PERSONA] alla Privitera del 16 maggio 2008; si richiamano pure frammenti di prove testimoniali per argomentare nel senso che la Privitera aveva incaricato il [OSCURATO:PERSONA] come “progettista e dirigente dei lavori” per tutti gli adempimenti necessari ad ottenere il finanziamento; così identificato il contenuto dell’accordo, la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere il [OSCURATO:PERSONA] responsabile ex articolo 1176, secondo comma, c.c., per non avere prestato la diligenza professionale; infine, “quale ulteriore prova del contenuto dell’accordo tra le parti in causa e delle inadempienze contrattuali dell’agronomo”, la corte avrebbe dovuto tenere in conto che “il recarsi presso il Genio Civile al fine di ottenere la concessione delle autorizzazioni di legge … è elemento che prova l’accettazione dell’incarico e la piena consapevolezza che tali adempimenti rientrassero tra i suoi oneri”.3.2 La sintesi del motivo è sufficiente per dimostrarne l’effettiva sostanza di censura di fatto, che avrebbe potuto essere avanzata davanti a un giudice d’appello ma che in questa sede, mirando ad una alternativa ricostruzione dell’esito del compendio probatorio, patisce un’evidente inammissibilità. D’altronde, come già sopra a proposito del secondo motivo si è evidenziato, non è sostenibile che il giudice d’appello non abbia fornito una motivazione costituzionalmente sufficiente, essendo poi ovvio che il giudice di merito non è tenuto a considerare menzionare espressamente nel quadro motivazionale tutti gli elementi istruttori che sono stati raccolti, essendo sufficiente appunto raggiungere una adeguata struttura di esternazione e spiegazione di come è stata raggiunta la decisione. 4.1 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo 1176 c.c. per non avere la corte valutato l’inadempienza del [OSCURATO:PERSONA] anchealla luce dell’articolo 1176, primo comma, c.c., “considerato che la responsabilità del professionista fa obbligo al prestatore d’opera intellettuale di usare una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, ma del debitore qualificato”. Sostiene la ricorrente che, accertato il contenuto dell’accordo tra lei e il [OSCURATO:PERSONA], “il giudice avrebbe ben dovuto prendere atto che le inadempienze imputabili al … [OSCURATO:PERSONA] fossero indicative della circostanza che il convenuto non si era comportato secondo la diligenza prevista dall’art. 1176 comma secondo c.c.”, in particolare “nella misura in cui non aveva provveduto a presentare tutti i documenti richiesti dal Genio Civile al fine di rilasciare le autorizzazioni”. Comunque avrebbe dovuto altresì riconoscere che quella del [OSCURATO:PERSONA] era un’obbligazione di mezzi, essendosi “formalmente impegnato a porre in essere tutte le attività necessarie al fine di ottenere il finanziamento”, e valutare quindi le sue azioni anche ex articolo 1176, primo comma, c.c., perché avrebbe dovuto utilizzare la diligenza ivi prevista. Inoltre, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio con un nuovo consulente.Pertanto la corte territoriale avrebbe errato “nel non riconoscere la fondatezza delle doglianze della Privitera”, condannando conseguentemente a risarcirla il [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Anche per questo motivo è sufficiente la sua sintesi appena offerta per dimostrare che, dopo un tentativo di schermarsi con il riferimento all’articolo 1176 c.c., esso integra la censura di un gravame, essendo in realtà incentrato su valutazioni fattuali alternative rispetto a quelle adottate dal giudice d’appello -come apertis verbis rimarca in sostanza la stessa conclusione finale - , e dunque perseguendo un terzo grado di merito. Ne è evidente quindi l’inammissibilità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla r ifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €6000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente