CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 1967
Cassazione n. 41836/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 4 febbraio 2025 la Corte d'Appello di Torino, giudicando sull'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa il 2 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, concessa all'imputata [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante del risarcimento del danno rideterminava la pena inflitta in anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con l'applicazione dei doppo benefici di legge; disponeva inoltre il mantenimento della somma sequestrata alla [OSCURATO:PERSONA] a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 cod. proc. pen. e la restituzione alla medesima degli ulteriori beni in sequestro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione o motivazione apparente, assumendo che la Corte di merito aveva disatteso la richiesta dell'imputata, facente parte del concordato, avente ad oggetto la restituzione della somma di denaro e degli oggetti in sequestro, richiesta che era stata accolta solo in parte poiché il sequestro della somma di denaro era stato mantenuto; né il provvedimento impugnato conteneva una motivazione in relazione a tale accoglimento, solo parziale, della detta richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La consultazione degli atti, in particolare del verbale di udienza del 4 febbraio 2025, consente di apprezzare che effetti la proposta di concordato contiene anche la richiesta di restituzione del denaro e dei beni sottoposti a sequestro; in particolare il difensore della [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha avanzato richiesta di concordato ex art. 599 -bis cod. proc. pen. riportandosi alla richiesta scritta contestualmente prodotta, richiesta che, oltre al consenso alla rideterminazione della pena nella misura di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, prevedeva anche la "restituzione all'avente diritto della somma e degli oggetti in sequestro" (v. il verbale di udienza e la richiesta scritta di concordato allegati al ricorso). Tale essendo il tenore dell'accordo fra le parti, la Corte, disponendo in maniera parzialmente difforme, rideterminava la pena nella misura indicata, con l'applicazione dei detti benefici, e inoltre disponeva "il mantenimento della somma sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] a garanzia dei crediti indicai nell'art. 316 cod. proc. pen. e la restituzione alla stessa degli ulteriori oggetti a lei sequestrati". La doglianza dedotta con il ricorso risulta proponibile, essendo la pronuncia difforme rispetto al contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., M., Rv. 278170 - 01), ed è fondata, non essendo consentito al giudice di appello di pronunciare ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in modo difforme rispetto alla richiesta sulla quale vi sia stato l'accorso delle parti. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulte