CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44530/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su mere considerazioni in fatto che non dimostrano la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata né il travisamento di elementi probatori tratti dalle sentenze di condanna. In particolare, il ricorrente ribadisce che le condotte di cessione di droga in Sicilia commesse nel giugno 2007, oggetto della sentenza della Corte di Appello di Palermo, erano nient'altro che "la finalizzazione delle condotte illecite da cui è derivata la condanna della sentenza" della Corte di appello di Napoli: ma tale circostanza è smentita dalla motivazione del provvedimento, secondo cui a Palermo, nel giugno 2007, erano stati ceduti costituito due carichi di hashish, mentre, dal novembre 2006 al gennaio 2007, Belviso aveva commerciato in cocaina, cosicché il legame tra le due condotte - come se si trattasse di due segmenti della medesima condotta - non sussisteva. E' vero che la Corte territoriale dà atto che Belviso acquistava cocaina da un soggetto anche per rivenderla in Sicilia (ma non solo: anche nella zona di Milano) e che concorreva con lui un soggetto coinvolto anche nel traffico di hashish, ma ritiene insufficiente questi elementi per affermare che i delitti fossero riuniti per continuazione: che, cioè, nel novembre 2006, quando acquistava e commerciava cocaina, Belviso aveva già programmato il trasporto di ingenti quantità di hashish in Sicilia che avrebbe effettuato otto mesi dopo. Si tratta di valutazione di merito, adeguatamente motivata, niente affatto intaccata dalle considerazioni del ricorrente, che fa leva su circostanze che l'ordinanza ha preso in considerazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente