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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09853/2026

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Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA].- intimato -avverso la sentenza del Corte di appello di Genova n. 1368/2023,depositata il 12 dicembre 2023.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValerio Lardo propongono ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Genova, depositata il 12 dicembre 2023, direiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunaleche aveva respinto le loro domande di accertamento della nullità̀ delleclausole di alcuni contratti di conto corrente conclusi dalla società conla [OSCURATO:SOCIETA]. aventi a oggetto la determinazione degli interessi,fissata in misura ultralegale, la loro capitalizzazione periodica, laprovvigione di massimo scoperto, la disciplina della valuta, dei costi,delle competenze e delle remunerazioni, per ritenuta violazione degliartt. 1284, 1325 e 1418 cod. civ. e degli obblighi di informazione,nonché della nullità del contratto di mutuo concluso con la medesimabanca, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedelle somme indebitamente riscosse, oltre al risarcimento dei danni;- la Corte di appello, dopo aver premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaagito quale parte dei contratti dedotti in giudizio e gli altri attori qualifideiussori delle obbligazioni da questa assunte verso la banca, ha datofavore della società attrice della somma di euro 41.281,91 oltreinteressi, quale somma dei saldi di due dei dedotti conti correnti;- ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, tra le altreconsiderazioni, che gravava su parte attrice dimostrare sia l’avvenutopagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, per cui lamancanza dei contratti e/o di alcuni estratti conto non può penalizzarela banca appellata;- il ricorso è affidato a sei motivi;Numero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandatariadella [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nelle more del giudizio di appello;- la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa;- parte controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697cod. civ. per aver la sentenza impugnata posto a carico della correntistache agiva per l’accertamento negativo del credito l’onere di dimostrarele annotazioni indebitamente eseguite e i relativi importi, assolvendo,in tal modo, la banca creditrice dalla prova degli elementi costitutivedella pretesa vantata;- il motivo è infondato;- è consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte quello percui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldodel proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla bancadell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamentiche della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi;- diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, nessun rilievopresenta in tali azioni il criterio cd. della vicinanza della prova, anchein ragione del fatto che il correntista, così come il fideiussore, puòacquisire la disponibilità della prova di cui si controverte mediante lostrumento di cui all’art. 119, quarto comma, t.u.b.;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.119 t.u.b., e 115, 116 e 210 cod. proc. civ. per aver la Corte di appellodisatteso l’istanza di esibizione dei documenti bancari, benché taledocumentazione fosse stata precedentemente richiesta alla banca equest’ultima non vi avesse provveduto nel termine di 90 giorni;- sottolineano, in proposito, che la Corte di appello aveva ordinatol’esibizione di tale documentazione ex art. 210 cod. proc. civ., ma chela banca vi aveva ottemperato solo parzialmente, omettendo il depositoNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026degli estratti conto relativamente ai periodi mancanti dei contiprincipali, ragione per cui avevano insistito per l’integrazione delprovvedimento istruttorio;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove dall’assunto che la correntista abbia chiesto allabanca copia della documentazione bancaria relativa ai contratti dedottiin giudizio ai sensi dell’art. 119, quarto comma, t.u.b., ma talecircostanza risulta espressamente smentita nella sentenza in cui siafferma che «la correntista non aveva mai avanzato (né prima, nédurante il giudizio) rituale istanza ex art. 119, 4 comma TUB della copiadegli estratti conto degli ultimi 10 anni, offrendo di pagare le relativecopie»;- ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzionedell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito qualetermine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipicodel paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);- può, altresì, osservarsi che non coglie nel segno la considerazione deiricorrenti secondo la quale l’ordine di esibizione nei confronti dellabanca prescinde dalla preventiva richiesta della documentazionepertinente, dovendosi, invece, ritenere che il diritto spettante al cliente,a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentranell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copiadella documentazione inerente a singole operazioni poste in esserenegli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’art.119, quarto comma, t.u.b., può essere esercitato in sede giudizialepresupposti previsti da tale disposizione, a condizione che dettadocumentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca equest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass.Numero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/20261° agosto 2022, n. 23861; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641);- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della «omessa, incoerente,insussistente e, comunque, apparente motivazione» nella parterelativa alla mancata emissione del richiesto di ordine di esibizionedocumentale;- il motivo è infondato;- la Corte di appello ha in proposito osservato che «non sarebbero statisussistenti i presupposti per disporre l’ordine di esibizione ex art. 210c.p.c. (in ogni caso non esteso ai contratti) degli estratti conto dei contianticipi in virtù del fatto che la correntista non aveva mai avanzato (néprima, né durante il giudizio) rituale istanza ex art. 119, 4 comma TUBdella copia degli estratti conto degli ultimi 10 anni, offrendo di pagarele relative copie», indicando, a sostegno della sua conclusione, diversiprecedenti di questa Corte;- orbene, si rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazionesi è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale(cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024,n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;- questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionateCass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);- nel caso in esame la riferita motivazione della Corte di appelloconsente di individuare agevolmente l’iter seguito dal giudice ed èrispettosa del cd. minimo costituzionale, non palesando i prospettatiNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026deficit argomentativi, per cui la sentenza impugnata si sottrae al viziodenunciato;- con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 119t.u.b., 112 e 210 cod. proc. civ. e 1284 e 1815 cod. civ. e della l. 7marzo 1996, n. 108, per aver la sentenza impugnata rideterminato isaldi dei rapporti dedotti in giudizio senza procedere al cd. azzeramentodei saldi iniziali;- il motivo è infondato;- come osservato in precedenza il correntista che agisca in giudizio perla rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per laripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degliavvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una validacausa debendi;- ne consegue che, in linea di principio, ove l’azione sia proposta dalcorrentista va assunto come dato di partenza per il ricalcolo del saldo,in presenza di accertate prassi bancarie contra legem, il saldo inizialea debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelliintermedi dopo intervalli non coperti;- infatti, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sulcorrentista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti,sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e averedeve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente dicui si abbia evidenza;- questo non tanto (semplicemente) quando il correntista ometta didepositare tutti gli estratti conto periodici, ma essenzialmente (esoprattutto) quando non sia possibile accertare l'andamento del contomediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come lecontabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze dellescritture contabili);- tali principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543),Numero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026risultano affermati anche nella pronuncia n. 9214 dell’8 aprDilaeta p2u0bb2lic4az,io ne 16/04/2026richiamata dai ricorrenti a sostegno della loro doglianza;- non pertinente è il riferimento al principio, anch’esso affermato daquesta Corte, secondo cui in assenza di elementi di prova checonsentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed inmancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifical'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di uncerto importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di daree avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratticonto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi,in quanto espresso limitatamente al caso, non ricorrente nella specie,di proposizione di contrapposte domande da parte della banca e delcorrentista (cfr. Cass. 2 maggio 2024, n. 11735; Cass. 17 gennaio2024, n. 1763; Cass. 19 settembre 2022, n. 27362; Cass. 29 ottobre2020, n. 23852);- con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della «omessa, incoerente,insussistente e, comunque, apparente motivazione» nella parterelativa anche alla indebita applicazione del tasso di interessecomportante l’azzeramento di tutti gli interessi, la capitalizzazionetrimestrale, l’usura e la commissione di massimo scoperto;- analoga censura è articolata con il sesto motivo in relazione allaritenuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione e alla sua operativitàanche ai pagamenti ripristinatori;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- la Corte di appello, rispondendo a specifici motivi di gravame, haevidenziato che non vi erano i presupposti né per applicare i tassi diinteresse sostitutivi di cui all’art. 117, quarto comma, t.u.b., stante lamancata allegazione della stipula dei contratti senza il rispetto delrequisito della forma scritta, né, come rilevato in precedenza, diprocedere alla rideterminazione dei relativi saldi muovendo dal cd.saldo zero, stante la mancata dimostrazione da parte del correntistaNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026della non debenza dei saldi iniziali annotati nei primi estratti contodisponibili;- ha, poi, condiviso le conclusioni dal consulente tecnico d’ufficio,osservando, in particolare, che «l’applicazione illegittimadell’anatocismo non travolge la clausola di previsione dell’interesseultralegale, ma produce unicamente il ricalcolo del conto senza lacapitalizzazione, come in questo caso avvenuto» e che «il calcolo delTEG [era] corretto in quanto ha espunto fino all’anno 2010 la CMS, cheè stata considerata nulla in quanto indeterminata e conseguentementenon più incidente sulla determinazione del superamento del tassosoglia»;- ha, inoltre, sottolineato, quanto alla dedotta modifica unilaterale dellecondizioni economiche, che la stessa era prevista nelle condizionigenerali dei singoli contratti e che «non solo non risultatempestivamente dedotto/contestato il mancato invio degli estratticonto, ma soprattutto la circostanza che il tecnico della correntista siastato in grado di svolgere un elaborato peritale a sostegno delle ragionifatte valere in giudizio dagli attuali appellanti presuppone di per sé chequest’ultimi avevano a loro mani gli estratti conto e che i medesimifossero stati regolarmente inviati»;- infine, in merito all’eccezione di prescrizione, ha evidenziato che lastessa doveva ritenersi fondata solo limitatamente alle rimessesolutorie;- orbene, anche con riferimento ai profili in esame, la motivazione dellaCorte di appello consente di individuare agevolmente l’iter seguito dalgiudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro7.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA].- intimato -avverso la sentenza del Corte di appello di Genova n. 1368/2023,depositata il 12 dicembre 2023.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eValerio Lardo propongono ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Genova, depositata il 12 dicembre 2023, direiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunaleche aveva respinto le loro domande di accertamento della nullità̀ delleclausole di alcuni contratti di conto corrente conclusi dalla società conla [OSCURATO:SOCIETA]. aventi a oggetto la determinazione degli interessi,fissata in misura ultralegale, la loro capitalizzazione periodica, laprovvigione di massimo scoperto, la disciplina della valuta, dei costi,delle competenze e delle remunerazioni, per ritenuta violazione degliartt. 1284, 1325 e 1418 cod. civ. e degli obblighi di informazione,nonché della nullità del contratto di mutuo concluso con la medesimabanca, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzionedelle somme indebitamente riscosse, oltre al risarcimento dei danni;- la Corte di appello, dopo aver premesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaagito quale parte dei contratti dedotti in giudizio e gli altri attori qualifideiussori delle obbligazioni da questa assunte verso la banca, ha datofavore della società attrice della somma di euro 41.281,91 oltreinteressi, quale somma dei saldi di due dei dedotti conti correnti;- ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, tra le altreconsiderazioni, che gravava su parte attrice dimostrare sia l’avvenutopagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, per cui lamancanza dei contratti e/o di alcuni estratti conto non può penalizzarela banca appellata;- il ricorso è affidato a sei motivi;Numero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandatariadella [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nelle more del giudizio di appello;- la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa;- parte controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697cod. civ. per aver la sentenza impugnata posto a carico della correntistache agiva per l’accertamento negativo del credito l’onere di dimostrarele annotazioni indebitamente eseguite e i relativi importi, assolvendo,in tal modo, la banca creditrice dalla prova degli elementi costitutivedella pretesa vantata;- il motivo è infondato;- è consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte quello percui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldodel proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla bancadell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamentiche della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi;- diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, nessun rilievopresenta in tali azioni il criterio cd. della vicinanza della prova, anchein ragione del fatto che il correntista, così come il fideiussore, puòacquisire la disponibilità della prova di cui si controverte mediante lostrumento di cui all’art. 119, quarto comma, t.u.b.;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.119 t.u.b., e 115, 116 e 210 cod. proc. civ. per aver la Corte di appellodisatteso l’istanza di esibizione dei documenti bancari, benché taledocumentazione fosse stata precedentemente richiesta alla banca equest’ultima non vi avesse provveduto nel termine di 90 giorni;- sottolineano, in proposito, che la Corte di appello aveva ordinatol’esibizione di tale documentazione ex art. 210 cod. proc. civ., ma chela banca vi aveva ottemperato solo parzialmente, omettendo il depositoNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026degli estratti conto relativamente ai periodi mancanti dei contiprincipali, ragione per cui avevano insistito per l’integrazione delprovvedimento istruttorio;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove dall’assunto che la correntista abbia chiesto allabanca copia della documentazione bancaria relativa ai contratti dedottiin giudizio ai sensi dell’art. 119, quarto comma, t.u.b., ma talecircostanza risulta espressamente smentita nella sentenza in cui siafferma che «la correntista non aveva mai avanzato (né prima, nédurante il giudizio) rituale istanza ex art. 119, 4 comma TUB della copiadegli estratti conto degli ultimi 10 anni, offrendo di pagare le relativecopie»;- ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzionedell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito qualetermine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipicodel paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);- può, altresì, osservarsi che non coglie nel segno la considerazione deiricorrenti secondo la quale l’ordine di esibizione nei confronti dellabanca prescinde dalla preventiva richiesta della documentazionepertinente, dovendosi, invece, ritenere che il diritto spettante al cliente,a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentranell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copiadella documentazione inerente a singole operazioni poste in esserenegli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’art.119, quarto comma, t.u.b., può essere esercitato in sede giudizialepresupposti previsti da tale disposizione, a condizione che dettadocumentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca equest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass.Numero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/20261° agosto 2022, n. 23861; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641);- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della «omessa, incoerente,insussistente e, comunque, apparente motivazione» nella parterelativa alla mancata emissione del richiesto di ordine di esibizionedocumentale;- il motivo è infondato;- la Corte di appello ha in proposito osservato che «non sarebbero statisussistenti i presupposti per disporre l’ordine di esibizione ex art. 210c.p.c. (in ogni caso non esteso ai contratti) degli estratti conto dei contianticipi in virtù del fatto che la correntista non aveva mai avanzato (néprima, né durante il giudizio) rituale istanza ex art. 119, 4 comma TUBdella copia degli estratti conto degli ultimi 10 anni, offrendo di pagarele relative copie», indicando, a sostegno della sua conclusione, diversiprecedenti di questa Corte;- orbene, si rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazionesi è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale(cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024,n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;- questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionateCass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);- nel caso in esame la riferita motivazione della Corte di appelloconsente di individuare agevolmente l’iter seguito dal giudice ed èrispettosa del cd. minimo costituzionale, non palesando i prospettatiNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026deficit argomentativi, per cui la sentenza impugnata si sottrae al viziodenunciato;- con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 119t.u.b., 112 e 210 cod. proc. civ. e 1284 e 1815 cod. civ. e della l. 7marzo 1996, n. 108, per aver la sentenza impugnata rideterminato isaldi dei rapporti dedotti in giudizio senza procedere al cd. azzeramentodei saldi iniziali;- il motivo è infondato;- come osservato in precedenza il correntista che agisca in giudizio perla rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per laripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degliavvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una validacausa debendi;- ne consegue che, in linea di principio, ove l’azione sia proposta dalcorrentista va assunto come dato di partenza per il ricalcolo del saldo,in presenza di accertate prassi bancarie contra legem, il saldo inizialea debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelliintermedi dopo intervalli non coperti;- infatti, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sulcorrentista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti,sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e averedeve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente dicui si abbia evidenza;- questo non tanto (semplicemente) quando il correntista ometta didepositare tutti gli estratti conto periodici, ma essenzialmente (esoprattutto) quando non sia possibile accertare l'andamento del contomediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come lecontabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze dellescritture contabili);- tali principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543),Numero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026risultano affermati anche nella pronuncia n. 9214 dell’8 aprDilaeta p2u0bb2lic4az,io ne 16/04/2026richiamata dai ricorrenti a sostegno della loro doglianza;- non pertinente è il riferimento al principio, anch’esso affermato daquesta Corte, secondo cui in assenza di elementi di prova checonsentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed inmancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifical'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di uncerto importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di daree avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratticonto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi,in quanto espresso limitatamente al caso, non ricorrente nella specie,di proposizione di contrapposte domande da parte della banca e delcorrentista (cfr. Cass. 2 maggio 2024, n. 11735; Cass. 17 gennaio2024, n. 1763; Cass. 19 settembre 2022, n. 27362; Cass. 29 ottobre2020, n. 23852);- con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della «omessa, incoerente,insussistente e, comunque, apparente motivazione» nella parterelativa anche alla indebita applicazione del tasso di interessecomportante l’azzeramento di tutti gli interessi, la capitalizzazionetrimestrale, l’usura e la commissione di massimo scoperto;- analoga censura è articolata con il sesto motivo in relazione allaritenuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione e alla sua operativitàanche ai pagamenti ripristinatori;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- la Corte di appello, rispondendo a specifici motivi di gravame, haevidenziato che non vi erano i presupposti né per applicare i tassi diinteresse sostitutivi di cui all’art. 117, quarto comma, t.u.b., stante lamancata allegazione della stipula dei contratti senza il rispetto delrequisito della forma scritta, né, come rilevato in precedenza, diprocedere alla rideterminazione dei relativi saldi muovendo dal cd.saldo zero, stante la mancata dimostrazione da parte del correntistaNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026della non debenza dei saldi iniziali annotati nei primi estratti contodisponibili;- ha, poi, condiviso le conclusioni dal consulente tecnico d’ufficio,osservando, in particolare, che «l’applicazione illegittimadell’anatocismo non travolge la clausola di previsione dell’interesseultralegale, ma produce unicamente il ricalcolo del conto senza lacapitalizzazione, come in questo caso avvenuto» e che «il calcolo delTEG [era] corretto in quanto ha espunto fino all’anno 2010 la CMS, cheè stata considerata nulla in quanto indeterminata e conseguentementenon più incidente sulla determinazione del superamento del tassosoglia»;- ha, inoltre, sottolineato, quanto alla dedotta modifica unilaterale dellecondizioni economiche, che la stessa era prevista nelle condizionigenerali dei singoli contratti e che «non solo non risultatempestivamente dedotto/contestato il mancato invio degli estratticonto, ma soprattutto la circostanza che il tecnico della correntista siastato in grado di svolgere un elaborato peritale a sostegno delle ragionifatte valere in giudizio dagli attuali appellanti presuppone di per sé chequest’ultimi avevano a loro mani gli estratti conto e che i medesimifossero stati regolarmente inviati»;- infine, in merito all’eccezione di prescrizione, ha evidenziato che lastessa doveva ritenersi fondata solo limitatamente alle rimessesolutorie;- orbene, anche con riferimento ai profili in esame, la motivazione dellaCorte di appello consente di individuare agevolmente l’iter seguito dalgiudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 14305/2024Numero sezionale 1585/2026Numero di raccolta generale 9853/2026Data pubblicazione 16/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro7.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09853/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris