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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27940/2026

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ammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Torino, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXX di riconoscimento dellacontinuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. tra i reati separatamentegiudicati in sede di cognizione e, segnatamente, tra quelli di cui alle sentenze diseguito indicate:1) Tribunale di Torino, irrevocabile il 2 gennaio 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 14 dicembre 2022;2) Tribunale di Palermo, irrevocabile il 20 febbraio 2023, di condanna perdue reati di furto tentato commessi in Partinico, il 15 febbraio 2018;3) Tribunale di Torino, irrevocabile il 3 marzo 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.per il reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 21 agosto 2022;4) Tribunale di Verbania, irrevocabile il 12 marzo 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per due ipotesi di furtocommesse in Domodossola, il 24 e il 25 febbraio 2018;5) Tribunale di Torino, irrevocabile il 5 settembre 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furtocommesso in Torino, il 18 luglio 2023;6) Tribunale di Torino, Irrevocabile il 10 ottobre 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furtocommesso in Torino, il 9 giugno 2023;7) Tribunale di Torino, irrevocabile il 15 novembre 2023, di applicazionedella pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato didanneggiamento commesso in Torino, il 13 luglio 2023;8) Tribunale di Torino, irrevocabile il 29 gennaio 2024, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino, il 28 dicembre 2023.Quanto alle sentenze di cui ai n. 1), 2), 3), 4), 6) e 8), nel provvedimento èstata esclusa l’unitaria e anticipata ideazione criminosa sulla base della distanzatemporale tra i fatti (sia quella, di ben sei anni tra il primo e l’ultimo reato dellaserie, sia quella, di diversi mesi, tra i vari reati giudicati con le indicatesentenze), oltre che della eterogeneità dei beni giuridici aggrediti.Quanto ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 7) – pur avendo il Tribunaleritenuto astrattamente ipotizzabile il vincolo della continuazione «per il titolocriminoso, modalità e vicinanza spazio-temporale» – ha rilevato che, trattandosidi sentenze di applicazione della pena su accordo delle parti, l’istanzaintroduttiva non avesse rispettato il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod.proc. pen., applicabile anche per il caso di riconoscimento parziale del vincolo dicui all’art. 81 cod. pen. tra reati oggetto delle sole sentenze di patteggiamento.2.

Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il condannato, per il tramite deldifensore di fiducia, e deduce un unico, articolato motivo censurando lamotivazione del giudice dell’esecuzione sotto un duplice profilo.2.1.

In primo luogo, denuncia la violazione di legge e l'illogicità dellamotivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazionetra tutti i fatti di cui alle indicate sentenze.Deduce che il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che reati erano staticommessi dal «ricorrente, pacificamente tossicodipendente, come si evinceanche dal tenore letterale delle singole sentenze».Inoltre, vi sarebbe omogeneità e continuità cronologica tra le condotte,poiché: i) le sentenze di cui ai n. 1), 3) e 8) riguardano violazioni di lieve entitàdella disciplina in materia di stupefacenti, commesse a Torino e, quanto menoquelle di cui alle prime due sentenze, in epoca ravvicinata; ii) analogheconsiderazioni possono essere fatte per i fatti giudicati con le sentenze di cui ain. 2) e 4), ravvicinati e commessi con analoghe modalità operative; iii)altrettanto varrebbe per le violazioni per cui è condanna con le sentenze sub 5),6) e 7).Il Tribunale avrebbe trascurato la possibilità di riconoscere la continuazionetra gruppi di sentenze, ossia: i) tra quelle sub 2) e 4), riguardanti furti commessinell’anno 2018, a breve distanza temporale; ii) tra quelle di cui ai n. 1) e 3), perfatti commessi tutti nell’anno 2022 a distanza di poco tempo; iii) infine tra i reaticommessi nel 2023, giudicati con le sentenze n. 5), 6) e 7), anche inconsiderazione della circostanza che il fatto giudicato da quest’ultima sentenzaera stato originariamente contestato come furto, poi diversamente qualificatocome danneggiamento.2.2.

Sotto altro profilo, lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbetrascurato che tutte le sentenze i cui fatti sono oggetto d’incidente di esecuzione,fatta eccezione di quella sub 2), sono state emesse ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. e che, su espressa indicazione nell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione della necessità del rispetto del disposto di cui all’art. 188 disp. att.cod. proc. pen., il Pubblico ministero aveva espresso il proprio parere (contrario).Sicché, denuncia come errata l’affermazione contenuta nel provvedimento che haravvisato la violazione della sequenza procedimentale di cui all’art. 188 disp. att.cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 29 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va rigettato.2.

Non è superfluo premettere che – come rilevato dal ricorrente – tutte lesentenze i cui reati hanno costituito oggetto d’istanza ai sensi dell’art. 671 cod.pen., fatta eccezione di quella di cui al n. 2), sono state pronunciate in esitoall’accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Sul punto è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «ildisposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cuil'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in partesentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e inparte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario» (Sez. 1, n. 47076 del19/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274331-01; conformi Sez. 1, n. 24705 del14/05/2008, Minella, Rv. 240804 - 01; Sez. 1, n. 8508 del 09/01/2013, Locicero,Rv. 255303-01).Il principio sotteso a tali decisioni è che l'accordo delle parti non può essereconsiderato un requisito della richiesta di riconoscimento della continuazioneladdove essa riguardi sentenze emesse anche all'esito di riti diversi da quello dicui all'art. 444 cod. proc. pen.È stato dunque chiarito che, nel caso di richiesta di riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva tra sentenze emesse con il rito di cui all'art. 444cod. proc. pen. e altre pronunciate con rito ordinario, non costituisce requisitonecessario l'accordo di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che, tuttavia, èindispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione trale sole sentenze emesse in sede di patteggiamento (Sez. 1, n. 16456 del12/03/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281194 – 01).3.

Sempre in via di premessa, questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) che il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal sensorivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Da quest’ultima non si puòprescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimentoall’aspetto intellettivo, nell'iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilodella volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorchérichiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez.1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

La giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che il riscontrodella serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso –serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità,quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (fra molte, Sez. 1, n. 354 del28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).

Da ultimo, si è osservato che lo stato di tossicodipendenza – come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen. –deve essere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo agiustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che atale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istitutoprevisto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010,Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005).

4. Così richiamati i principi utili allo scrutinio del ricorso, quanto al primoprofilo di doglianza, osserva il Collegio come lo stesso sia del tutto privo dipregio.Nell’escludere il vincolo della continuazione tra tutte le sentenze oggettodell’istanza, fatta eccezione di quelle sub 5) e 7), il giudice dell’esecuzione non siè discostato dagli anzidetti principi e – con motivazione sintetica, ma adeguata –ha dato conto della loro applicazione e ha evidenziato, in maniera esente daillogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegnocriminoso; segnatamente, ha valorizzato l’eterogeneità delle violazioni e la lorocommissione in un arco temporale molto ampio (di ben sei anni), distanziate traloro di diversi mesi, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito,ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa.

Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'unodell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissioned'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537).

Né a diverso esito può portare la valutazione “per gruppi di sentenze”, postoche se è vero che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono staticommessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se lacontinuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulterioriindici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale, è altrettanto innegabile – com'è stato chiarito dalla stessagiurisprudenza – che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cuil'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso ancheper singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori dellacorrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep.2019, Zuppone, Rv. 276387); ciò che, nel caso in esame, il ricorrente non hafatto, non essendovi alcuna richiesta né allegazione sul punto nell’istanzaintroduttiva dell’incidente di esecuzione e avendo il ricorrente ribadito anche nelricorso per cassazione che l’oggetto dell’istanza riguarda tutte le sentenzesuindicate.Neppure ha pregio il generico riferimento allo stato di tossicodipendenza,peraltro invocato per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché inmateria di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva,«non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza delcondannato solo genericamente dedotto e che non sia accompagnato da alcunelemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emergaaltrimenti dalle sentenze acquisite anche di ufficio, ex art. 186 disp. att. cod.proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv.265716 - 01)».5.

Il ricorso è del pari infondato in punto di affermata violazione dell’art. 188disp. att. cod. proc. pen.Come chiarito in premessa, la disposizione in parola non si applicanel caso dirichiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenzeemesse con il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., ma il requisito dell’accordo è,tuttavia, indispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, dellacontinuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento.Al giudice dell’esecuzione non è consentito decidere senza l'osservanza delloschema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., atermini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consensoo dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc.pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena,di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni dilegge sulle modalità di proposizione della menzionata richiesta non ammettonoalternative (Sez. 1, Sentenza n. 37768 del 15/10/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288817– 01; Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273138 – 01)Il delineato schema procedimentale non è stato osservato dal ricorrente:come si trae dalla lettura dell'ordinanza impugnata, in cui si dà atto dellarichiesta del condannato e dell'aver il giudice deciso dopo aver sentito le parti,non v'è stata una concorde richiesta né la determinazione concordata delquantum di pena da applicare per continuazione.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, infatti, ha correttamente motivato il diniego delriconoscimento della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 5) e 7)evidenziando che l’assenza dell'accordo fosse preclusiva della possibilità diriconoscere la continuazione per le menzionate sentenze di applicazione dellapena su richiesta delle parti per le quali, astrattamente, poteva anche ipotizzarsila ricorrenza dell'istituto di cui all’art. 81 cod. pen.Ciò ha fatto con motivazione ineccepibile e giuridicamente corretta essendostata la stessa basata sul dato letterale dell'art. 188 cit.; la decisione, peraltro,non preclude, in alcun modo, l'eventuale proponibilità dell'istanza, limitatamentealle tre sentenze, secondo le modalità previste dalla norma menzionata.6.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del provvedimento, vanno omesse le generalità e glialtri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in quantoimposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Torino, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXX di riconoscimento dellacontinuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. tra i reati separatamentegiudicati in sede di cognizione e, segnatamente, tra quelli di cui alle sentenze diseguito indicate:1) Tribunale di Torino, irrevocabile il 2 gennaio 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 14 dicembre 2022;2) Tribunale di Palermo, irrevocabile il 20 febbraio 2023, di condanna perdue reati di furto tentato commessi in Partinico, il 15 febbraio 2018;3) Tribunale di Torino, irrevocabile il 3 marzo 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.per il reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 21 agosto 2022;4) Tribunale di Verbania, irrevocabile il 12 marzo 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per due ipotesi di furtocommesse in Domodossola, il 24 e il 25 febbraio 2018;5) Tribunale di Torino, irrevocabile il 5 settembre 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furtocommesso in Torino, il 18 luglio 2023;6) Tribunale di Torino, Irrevocabile il 10 ottobre 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furtocommesso in Torino, il 9 giugno 2023;7) Tribunale di Torino, irrevocabile il 15 novembre 2023, di applicazionedella pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato didanneggiamento commesso in Torino, il 13 luglio 2023;8) Tribunale di Torino, irrevocabile il 29 gennaio 2024, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino, il 28 dicembre 2023.Quanto alle sentenze di cui ai n. 1), 2), 3), 4), 6) e 8), nel provvedimento èstata esclusa l’unitaria e anticipata ideazione criminosa sulla base della distanzatemporale tra i fatti (sia quella, di ben sei anni tra il primo e l’ultimo reato dellaserie, sia quella, di diversi mesi, tra i vari reati giudicati con le indicatesentenze), oltre che della eterogeneità dei beni giuridici aggrediti.Quanto ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 7) – pur avendo il Tribunaleritenuto astrattamente ipotizzabile il vincolo della continuazione «per il titolocriminoso, modalità e vicinanza spazio-temporale» – ha rilevato che, trattandosidi sentenze di applicazione della pena su accordo delle parti, l’istanzaintroduttiva non avesse rispettato il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod.proc. pen., applicabile anche per il caso di riconoscimento parziale del vincolo dicui all’art. 81 cod. pen. tra reati oggetto delle sole sentenze di patteggiamento.2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il condannato, per il tramite deldifensore di fiducia, e deduce un unico, articolato motivo censurando lamotivazione del giudice dell’esecuzione sotto un duplice profilo.2.1. In primo luogo, denuncia la violazione di legge e l'illogicità dellamotivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazionetra tutti i fatti di cui alle indicate sentenze.Deduce che il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che reati erano staticommessi dal «ricorrente, pacificamente tossicodipendente, come si evinceanche dal tenore letterale delle singole sentenze».Inoltre, vi sarebbe omogeneità e continuità cronologica tra le condotte,poiché: i) le sentenze di cui ai n. 1), 3) e 8) riguardano violazioni di lieve entitàdella disciplina in materia di stupefacenti, commesse a Torino e, quanto menoquelle di cui alle prime due sentenze, in epoca ravvicinata; ii) analogheconsiderazioni possono essere fatte per i fatti giudicati con le sentenze di cui ain. 2) e 4), ravvicinati e commessi con analoghe modalità operative; iii)altrettanto varrebbe per le violazioni per cui è condanna con le sentenze sub 5),6) e 7).Il Tribunale avrebbe trascurato la possibilità di riconoscere la continuazionetra gruppi di sentenze, ossia: i) tra quelle sub 2) e 4), riguardanti furti commessinell’anno 2018, a breve distanza temporale; ii) tra quelle di cui ai n. 1) e 3), perfatti commessi tutti nell’anno 2022 a distanza di poco tempo; iii) infine tra i reaticommessi nel 2023, giudicati con le sentenze n. 5), 6) e 7), anche inconsiderazione della circostanza che il fatto giudicato da quest’ultima sentenzaera stato originariamente contestato come furto, poi diversamente qualificatocome danneggiamento.2.2. Sotto altro profilo, lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbetrascurato che tutte le sentenze i cui fatti sono oggetto d’incidente di esecuzione,fatta eccezione di quella sub 2), sono state emesse ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. e che, su espressa indicazione nell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione della necessità del rispetto del disposto di cui all’art. 188 disp. att.cod. proc. pen., il Pubblico ministero aveva espresso il proprio parere (contrario).Sicché, denuncia come errata l’affermazione contenuta nel provvedimento che haravvisato la violazione della sequenza procedimentale di cui all’art. 188 disp. att.cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 29 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va rigettato.2. Non è superfluo premettere che – come rilevato dal ricorrente – tutte lesentenze i cui reati hanno costituito oggetto d’istanza ai sensi dell’art. 671 cod.pen., fatta eccezione di quella di cui al n. 2), sono state pronunciate in esitoall’accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Sul punto è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «ildisposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cuil'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in partesentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e inparte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario» (Sez. 1, n. 47076 del19/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274331-01; conformi Sez. 1, n. 24705 del14/05/2008, Minella, Rv. 240804 - 01; Sez. 1, n. 8508 del 09/01/2013, Locicero,Rv. 255303-01).Il principio sotteso a tali decisioni è che l'accordo delle parti non può essereconsiderato un requisito della richiesta di riconoscimento della continuazioneladdove essa riguardi sentenze emesse anche all'esito di riti diversi da quello dicui all'art. 444 cod. proc. pen.È stato dunque chiarito che, nel caso di richiesta di riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva tra sentenze emesse con il rito di cui all'art. 444cod. proc. pen. e altre pronunciate con rito ordinario, non costituisce requisitonecessario l'accordo di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che, tuttavia, èindispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione trale sole sentenze emesse in sede di patteggiamento (Sez. 1, n. 16456 del12/03/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281194 – 01).3. Sempre in via di premessa, questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) che il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.  L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal sensorivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, nonconsentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).   Da quest’ultima non si puòprescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimentoall’aspetto intellettivo, nell'iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilodella volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorchérichiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez.1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).  La giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che il riscontrodella serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso –serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità,quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (fra molte, Sez. 1, n. 354 del28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).  Da ultimo, si è osservato che lo stato di tossicodipendenza – come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen. –deve essere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo agiustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che atale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istitutoprevisto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010,Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005).  4. Così richiamati i principi utili allo scrutinio del ricorso, quanto al primoprofilo di doglianza, osserva il Collegio come lo stesso sia del tutto privo dipregio.Nell’escludere il vincolo della continuazione tra tutte le sentenze oggettodell’istanza, fatta eccezione di quelle sub 5) e 7), il giudice dell’esecuzione non siè discostato dagli anzidetti principi e – con motivazione sintetica, ma adeguata –ha dato conto della loro applicazione e ha evidenziato, in maniera esente daillogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegnocriminoso; segnatamente, ha valorizzato l’eterogeneità delle violazioni e la lorocommissione in un arco temporale molto ampio (di ben sei anni), distanziate traloro di diversi mesi, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito,ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa.   Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'unodell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissioned'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537).    Né a diverso esito può portare la valutazione “per gruppi di sentenze”, postoche se è vero che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono staticommessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se lacontinuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reaticommessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulterioriindici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale, è altrettanto innegabile – com'è stato chiarito dalla stessagiurisprudenza – che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cuil'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso ancheper singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori dellacorrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep.2019, Zuppone, Rv. 276387); ciò che, nel caso in esame, il ricorrente non hafatto, non essendovi alcuna richiesta né allegazione sul punto nell’istanzaintroduttiva dell’incidente di esecuzione e avendo il ricorrente ribadito anche nelricorso per cassazione che l’oggetto dell’istanza riguarda tutte le sentenzesuindicate.Neppure ha pregio il generico riferimento allo stato di tossicodipendenza,peraltro invocato per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché inmateria di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva,«non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza delcondannato solo genericamente dedotto e che non sia accompagnato da alcunelemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emergaaltrimenti dalle sentenze acquisite anche di ufficio, ex art. 186 disp. att. cod.proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv.265716 - 01)».5. Il ricorso è del pari infondato in punto di affermata violazione dell’art. 188disp. att. cod. proc. pen.Come chiarito in premessa, la disposizione in parola non si applicanel caso dirichiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenzeemesse con il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., ma il requisito dell’accordo è,tuttavia, indispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, dellacontinuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento.Al giudice dell’esecuzione non è consentito decidere senza l'osservanza delloschema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., atermini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consensoo dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc.pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena,di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni dilegge sulle modalità di proposizione della menzionata richiesta non ammettonoalternative (Sez. 1, Sentenza n. 37768 del 15/10/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288817– 01; Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273138 – 01)Il delineato schema procedimentale non è stato osservato dal ricorrente:come si trae dalla lettura dell'ordinanza impugnata, in cui si dà atto dellarichiesta del condannato e dell'aver il giudice deciso dopo aver sentito le parti,non v'è stata una concorde richiesta né la determinazione concordata delquantum di pena da applicare per continuazione.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, infatti, ha correttamente motivato il diniego delriconoscimento della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 5) e 7)evidenziando che l’assenza dell'accordo fosse preclusiva della possibilità diriconoscere la continuazione per le menzionate sentenze di applicazione dellapena su richiesta delle parti per le quali, astrattamente, poteva anche ipotizzarsila ricorrenza dell'istituto di cui all’art. 81 cod. pen.Ciò ha fatto con motivazione ineccepibile e giuridicamente corretta essendostata la stessa basata sul dato letterale dell'art. 188 cit.; la decisione, peraltro,non preclude, in alcun modo, l'eventuale proponibilità dell'istanza, limitatamentealle tre sentenze, secondo le modalità previste dalla norma menzionata.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del provvedimento, vanno omesse le generalità e glialtri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in quantoimposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.