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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17943/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 12 febbraio 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 12 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli riformando la sentenza di primo grado del giudice monocratico del Tribunale di Napoli in data 5/12/2012 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt.485, 489 e 491 c.p. e per il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., assolveva l'imputato dai reati di cui agli artt. 485 e 491 c.p., perché non più previsti dalla legge come reato; dichiarava estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 489 c.p. e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione, aggravato dalla recidiva specifica, reiterata come contestata.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione anche in ordine al delitto di ricettazione posto che la recidiva contestata non avrebbe potuto determinare la dilatazione del tempo necessario a prescrivere, in quanto la sua applicazione non sarebbe supportata da adeguata motivazione; inoltre, la recidiva in parola, seppur ritenuta sussistente, sarebbe da considerarsi inoperante non avendo il giudice di merito applicato alcun aumento di pena, nel quantum, essendo stata la pena determinata nella misura del minimo edittale pari ad anni due di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.

Questa Sezione, nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'incremento di pena ed al relativo allungamento del tempo necessario a prescrivere dovuto alla recidiva, ha bene evidenziato come l'aggravio di pena dovuto a detta circostanza, è giustificato dal maggior allarme sociale provocato dal comportamento del recidivo che, con il suo agire, dimostra un alto e persistente grado di antisocialità mettendo maggiormente a rischio la sicurezza pubblica (Sez. 2, n. 31891 del 02/07/2015 , Rv. 264653).

Fatta questa premessa rileva il Collegio che non si rinviene il lamentato vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della recidiva posto che la Corte d'appello di Napoli, nel rispondere al motivo di appello con il quale si chiedeva, genericamente, di escludere la recidiva, ha espressamente motivato, ritenendola sussistente, "tenuto conto degli allarmanti precedenti penali di cui risulta gravato l'imputato di cui alcuni specifici (reati contro il patrimonio)".

Si tratta di una motivazione succinta ma esaustiva che tiene conto dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità circa la motivazione in tema di recidiva essendo stati richiamati, in maniera significativa i precedenti penali per reati contro il patrimonio di cui è gravato il ricorrente e considerata, appunto, la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, il loro livello di omogeneità, (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv.256183).

Entrambi i giudici di merito hanno considerato quindi il più lungo tempo necessario a prescrivere il delitto di ricettazione, avendo riguardo alla recidiva contestata e ritenuta (reiterata specifica) la quale, ha comportato un incremento del termine prescrizionale massimo, determinato ex art. 161 c.p., in anni 22, mesi 2 e gg. 20 ( anni 8 di reclusione + 2/3 ex artt. 157 e 99 c. 4 c.p.: anni 13 e mesi 4 ; aumentata di due terzi ex art. 161 c.p.) .

Una volta verificato che il giudice ha espressamente ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica, deve escludersi la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso per cui la recidiva dovrebbe considerarsi inoperante a fini prescrizionali, perché non ha comportato un effettivo aumento di pena.

Invero, l'autorevole precedente di questa Corte a Sezioni Unite che ha affermato come la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (S.

Unite, n. 20808/2018, Rv. 275319), non si attaglia al caso di specie in cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva motivando esplicitamente al riguardo, a nulla rilevando, a questo punto, il mancato aumento di pena il quale si atteggia ad errore materiale in "bonam partem" nella quantificazione della pena insuscettibile di essere emendato dal giudice di appello, in assenza di impugnazione del P.M., ostandovi il divieto di reformatio in peius (Sez. 7, Ordinanza n. 6966/2015, Rv. 266173) Per tutti i motivi illustrati, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 12 febbraio 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 12 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli riformando la sentenza di primo grado del giudice monocratico del Tribunale di Napoli in data 5/12/2012 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt.485, 489 e 491 c.p. e per il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., assolveva l'imputato dai reati di cui agli artt. 485 e 491 c.p., perché non più previsti dalla legge come reato; dichiarava estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 489 c.p. e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione, aggravato dalla recidiva specifica, reiterata come contestata. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione anche in ordine al delitto di ricettazione posto che la recidiva contestata non avrebbe potuto determinare la dilatazione del tempo necessario a prescrivere, in quanto la sua applicazione non sarebbe supportata da adeguata motivazione; inoltre, la recidiva in parola, seppur ritenuta sussistente, sarebbe da considerarsi inoperante non avendo il giudice di merito applicato alcun aumento di pena, nel quantum, essendo stata la pena determinata nella misura del minimo edittale pari ad anni due di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. Questa Sezione, nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'incremento di pena ed al relativo allungamento del tempo necessario a prescrivere dovuto alla recidiva, ha bene evidenziato come l'aggravio di pena dovuto a detta circostanza, è giustificato dal maggior allarme sociale provocato dal comportamento del recidivo che, con il suo agire, dimostra un alto e persistente grado di antisocialità mettendo maggiormente a rischio la sicurezza pubblica (Sez. 2, n. 31891 del 02/07/2015 , Rv. 264653). Fatta questa premessa rileva il Collegio che non si rinviene il lamentato vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della recidiva posto che la Corte d'appello di Napoli, nel rispondere al motivo di appello con il quale si chiedeva, genericamente, di escludere la recidiva, ha espressamente motivato, ritenendola sussistente, "tenuto conto degli allarmanti precedenti penali di cui risulta gravato l'imputato di cui alcuni specifici (reati contro il patrimonio)". Si tratta di una motivazione succinta ma esaustiva che tiene conto dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità circa la motivazione in tema di recidiva essendo stati richiamati, in maniera significativa i precedenti penali per reati contro il patrimonio di cui è gravato il ricorrente e considerata, appunto, la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, il loro livello di omogeneità, (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv.256183). Entrambi i giudici di merito hanno considerato quindi il più lungo tempo necessario a prescrivere il delitto di ricettazione, avendo riguardo alla recidiva contestata e ritenuta (reiterata specifica) la quale, ha comportato un incremento del termine prescrizionale massimo, determinato ex art. 161 c.p., in anni 22, mesi 2 e gg. 20 ( anni 8 di reclusione + 2/3 ex artt. 157 e 99 c. 4 c.p.: anni 13 e mesi 4 ; aumentata di due terzi ex art. 161 c.p.) . Una volta verificato che il giudice ha espressamente ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica, deve escludersi la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso per cui la recidiva dovrebbe considerarsi inoperante a fini prescrizionali, perché non ha comportato un effettivo aumento di pena. Invero, l'autorevole precedente di questa Corte a Sezioni Unite che ha affermato come la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (S. Unite, n. 20808/2018, Rv. 275319), non si attaglia al caso di specie in cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva motivando esplicitamente al riguardo, a nulla rilevando, a questo punto, il mancato aumento di pena il quale si atteggia ad errore materiale in "bonam partem" nella quantificazione della pena insuscettibile di essere emendato dal giudice di appello, in assenza di impugnazione del P.M., ostandovi il divieto di reformatio in peius (Sez. 7, Ordinanza n. 6966/2015, Rv. 266173) Per tutti i motivi illustrati, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 31
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