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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30057/2026

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to del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in funzione di giudice del riesame,con ordinanza del 15 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta e per l’effetto haconfermato l’ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale per iMinorenni di Napoli del 30 dicembre 2025, che ha applicato la misura cautelaredella custodia in I.P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indaginicome in atti del reato di cui agli artt. 56, 575, 577 numeri 3 e 4, cod. pen.cod.pen.2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini unitamente aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX per ifatti accaduti la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 allorché i quattro giovani,tutti minorenni, notata la presenza di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrenteaveva avuto una pregressa discussione, hanno aggredito [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di avere sferrato duecoltellate alla persona offesa attingendola all’addome e al lato sinistro del torace,procurandogli così delle gravi ferite per cui è stata ricoverata in codice rosso esuccessivamente sottoposta a intervento chirurgico.Subito dopo i fatti i giovani si sono dati alla fuga e in data 30 dicembre 2025si sono costituiti presso la caserma dei Carabinieri.Gli stessi sono stati interrogati e hanno reso dichiarazioni confessorie.Il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione della misura della custodiapresso l’I.P.M. che il giudice per le indagini preliminari ha disposto.Avverso l’ordinanza hanno proposto riesame tutti gli indagati deducendoesclusivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto allasussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata.Il Tribunale del riesame, ripercorsi i fatti, ha confermato il provvedimentoimpugnato.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Vizio di motivazione in relazione alla errata applicazione dei criteri diadeguatezza e proporzionalità quanto alla scelta della misura da applicare.

Nelprimo motivo la difesa rileva che la motivazione del provvedimento sarebbeillogica e contraddittoria in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che nelprocesso minorile la pena ha una funzione peculiare di cui si deve tenere contoanche in fase cautelare e nella scelta circa la misura da applicare, ciò soprattuttoin una situazione come quella di specie in cui il ragazzo, come pure riconosciutonel provvedimento impugnato, è inserito in un contesto familiare valido, tantoche si è costituito, per cui si sarebbe potuto avviare un percorso rieducativomediante il collocamento in comunità.3.2.

Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1 e 23D.P.R. 338 del 1988.

Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice delriesame non avrebbe considerato che nel caso di specie non sussiste nessuno deipericoli che caratterizzano le esigenze cautelati: l’indagato si è costituito e haammesso i fatti, è inserito in un contesto familiare sano e i due fatti commessiallorché era infraquattordicenne non sono da soli significativi.4.

In data 20 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cui ilSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274 cod. proc. pen. 1 e 23 D.P.R. 338 del 1988quanto all’errata applicazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità quantoalla scelta della misura da applicareLa doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione dilegge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata.2.1.

In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno delprovvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti"de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017,Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione edecisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).2.2.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcunodei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamentoesposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico ocontraddittorio.La motivazione dell’ordinanza, infatti, con gli specifici riferimenti alla gravitàdella condotta, caratterizzata dall’essersi armato di un coltello a farfalla e di unachiave inglese e di avere, prima, cercato la persona offesa nelle zone dellamovida serale e, poi, una volta trovata, averla aggredita, ha dato adeguatoconto delle ragioni poste a fondamento della conclusione (cfr. pagine 7 eseguenti in termini analitici e puntuali).Ciò anche, quanto all’attualità e alla consistenza del pericolo di recidiva,evidenziando le precedenti condotte commesse - il reato di lesioni personali e ilporto di armi - che sono state oggetto di sentenze di non luogo a procedere soloperché il ricorrente allo tempo era infraquattordicenne.Ai fini di una più corretta e complessiva valutazione, poi, il Tribunale ha datoanche atto di avere considerato la condotta tenuta successivamente allacommissione e ha così esposto le ragioni per cui anche essersi costituito edavere nella sostanza ammesso i fatti non sono elementi allo stato sufficienti aritenere attenuate le esigenze cautelari in quanto lo stesso, con l’inverosimilegiustificazione fornita, ha mostrato di non avere ancora avviato una concreta edeffettiva rivisitazione critica di quanto compiuto.In assenza di una manifesta illogicità la motivazione così complessivamenteresa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla inidoneità, “almeno almomento”, di altre misure meno afflittive, appare adeguata e non è pertantosindacabile in questa sede.3.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, trattandosi di reato commesso da soggettominorenne e trovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dallespese processuali stabilita dall’art. 29 d.lgs. 272/2009.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in funzione di giudice del riesame,con ordinanza del 15 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta e per l’effetto haconfermato l’ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale per iMinorenni di Napoli del 30 dicembre 2025, che ha applicato la misura cautelaredella custodia in I.P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indaginicome in atti del reato di cui agli artt. 56, 575, 577 numeri 3 e 4, cod. pen.cod.pen.2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini unitamente aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX per ifatti accaduti la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025 allorché i quattro giovani,tutti minorenni, notata la presenza di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrenteaveva avuto una pregressa discussione, hanno aggredito [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di avere sferrato duecoltellate alla persona offesa attingendola all’addome e al lato sinistro del torace,procurandogli così delle gravi ferite per cui è stata ricoverata in codice rosso esuccessivamente sottoposta a intervento chirurgico.Subito dopo i fatti i giovani si sono dati alla fuga e in data 30 dicembre 2025si sono costituiti presso la caserma dei Carabinieri.Gli stessi sono stati interrogati e hanno reso dichiarazioni confessorie.Il pubblico ministero ha chiesto l’applicazione della misura della custodiapresso l’I.P.M. che il giudice per le indagini preliminari ha disposto.Avverso l’ordinanza hanno proposto riesame tutti gli indagati deducendoesclusivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto allasussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata.Il Tribunale del riesame, ripercorsi i fatti, ha confermato il provvedimentoimpugnato.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Vizio di motivazione in relazione alla errata applicazione dei criteri diadeguatezza e proporzionalità quanto alla scelta della misura da applicare. Nelprimo motivo la difesa rileva che la motivazione del provvedimento sarebbeillogica e contraddittoria in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che nelprocesso minorile la pena ha una funzione peculiare di cui si deve tenere contoanche in fase cautelare e nella scelta circa la misura da applicare, ciò soprattuttoin una situazione come quella di specie in cui il ragazzo, come pure riconosciutonel provvedimento impugnato, è inserito in un contesto familiare valido, tantoche si è costituito, per cui si sarebbe potuto avviare un percorso rieducativomediante il collocamento in comunità.3.2. Violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1 e 23D.P.R. 338 del 1988. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice delriesame non avrebbe considerato che nel caso di specie non sussiste nessuno deipericoli che caratterizzano le esigenze cautelati: l’indagato si è costituito e haammesso i fatti, è inserito in un contesto familiare sano e i due fatti commessiallorché era infraquattordicenne non sono da soli significativi.4. In data 20 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cui ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Olio chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274 cod. proc. pen. 1 e 23 D.P.R. 338 del 1988quanto all’errata applicazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità quantoalla scelta della misura da applicareLa doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione dilegge ma che afferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata.2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno delprovvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti"de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017,Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione edecisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcunodei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamentoesposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico ocontraddittorio.La motivazione dell’ordinanza, infatti, con gli specifici riferimenti alla gravitàdella condotta, caratterizzata dall’essersi armato di un coltello a farfalla e di unachiave inglese e di avere, prima, cercato la persona offesa nelle zone dellamovida serale e, poi, una volta trovata, averla aggredita, ha dato adeguatoconto delle ragioni poste a fondamento della conclusione (cfr. pagine 7 eseguenti in termini analitici e puntuali).Ciò anche, quanto all’attualità e alla consistenza del pericolo di recidiva,evidenziando le precedenti condotte commesse - il reato di lesioni personali e ilporto di armi - che sono state oggetto di sentenze di non luogo a procedere soloperché il ricorrente allo tempo era infraquattordicenne.Ai fini di una più corretta e complessiva valutazione, poi, il Tribunale ha datoanche atto di avere considerato la condotta tenuta successivamente allacommissione e ha così esposto le ragioni per cui anche essersi costituito edavere nella sostanza ammesso i fatti non sono elementi allo stato sufficienti aritenere attenuate le esigenze cautelari in quanto lo stesso, con l’inverosimilegiustificazione fornita, ha mostrato di non avere ancora avviato una concreta edeffettiva rivisitazione critica di quanto compiuto.In assenza di una manifesta illogicità la motivazione così complessivamenteresa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla inidoneità, “almeno almomento”, di altre misure meno afflittive, appare adeguata e non è pertantosindacabile in questa sede.3. Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, trattandosi di reato commesso da soggettominorenne e trovando, pertanto, applicazione la disciplina della dispensa dallespese processuali stabilita dall’art. 29 d.lgs. 272/2009. P.Q.MRigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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