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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 16379/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11507/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n.9/10, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.27, Roma; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 1810/23 della Corte di Appello di Roma del 13/3/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,12 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11507/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n.9/10, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.27, Roma; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 1810/23 della Corte di Appello di Roma del 13/3/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 20
Decreto Cassazione n. 16379/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris