CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05VQV1K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che Ifordinanze resa_dal Giudice di pace all'esito del giudizio di convalida sono immediatamente esecutivi, anche se sottopostta gravame e impugnativa. Tali provvedimenti, quindi, non devono essere comunicati all'interessato. La Corte di appello, poi, ha evidenziato che, agli atti del fascicolo, non risultava alcuna documentazione inerente il dedotto matrimonio celebrato dall'imputato in Francia il 20 maggio 2016, circostanza non emersa neanche durante l'udienza di convalida. Il ricorso, inoltre, è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di secondo grado, infatti, ha evidenziato che la condotta accertata era espressione di abitualità, essendo stato già reiterato dall'imputato l'ingresso clandestino in Italia, e che l'imputato aveva fatto rientro nel territorio dello Stato a distanza di appena un mese e mezzo dal respingimento 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così