CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 04627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o dalle persone offese: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad Atri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad Atri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Teramo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Teramo , con provvedimento del 20.8.2025 , ha respinto l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e ha dispostol'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all'art. 589 cod. pen. 2. Il difensore delle persone offese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricors o per cassazione, lamentando quanto segue: i) violazione del diritto di difesa e mancanza di motivazione sul rigetto delle richieste investigative; ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e ai profili di responsabilità dei soggetti indagati. 3.Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta , ha chiesto che il ricors o sia convertito nel reclamo di cui all’art. 410 - bis , comma 3 , cod. proc. pen. , con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, limitatamente alla eccepita violazione di cui all’articolo 127, comma 5 , cod. proc. pen. e dichiarato inammissibile nel resto. 4. Il ricors o propost o dalle persone offese avverso il provvedimento di archiviazione in esame deve essere convertito in reclamo ex art. 410 - bis cod. proc. pen., in relazione alla dedotta violazione dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di ricorso avverso ordinanza emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 che - introdotto l'art. 410 - bis cod. proc. pen. - nel disciplinare i casi di nullità del provvedimento di archiviazione,prevede quale unico mezzo di impugnazione il reclamo al Tribunale. 4.1. Al riguardo, è ormai costante l’orientamento d ella Corte di legittimità : l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è (più) ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.; quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v. pure Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371, che ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 410-bis, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazione dell'ordinanza). 4.2. La diversa interpretazione– secondo cui l’ordinanza di archiviazione, al di fuori dei casi di nullità, sarebbe ricorribile in cassazione sulla base della generale disposizione di cui al comma 7 dell’art. 127 cod. proc. pen. - è destituita di fondamento, in quanto non considera che la riforma ha inteso introdurre uno specifico mezzo di impugnazione da esperire nelle sole ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione. Del resto, mette conto osservare come, nel procedimento di archiviazione, la disciplina di cui all’art. 127 cod. proc. pen. sia richiamata solo per quanto attiene alle “forme” di svolgimento del procedimento, onde garantire il rispetto del generale principio del contraddittorio, ma non con riguardo alle modalità di impugnazione, specificamente disciplinate,appunto, dal citato art. 410 - bis cod. proc. pen. 5. La conversione del ricorso in reclamo comporta la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo affinché provveda ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M Converte il ricorso in reclamo ai sensi dell'art. 410 bis,comma 3, cod. proc. pen. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il