CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06642/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Palermo, dichiarando non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine reati contestati in concorso ai capi di D), G), H) e C) perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando la responsabilità per il delitto sub capo A) (in esso assorbito quello sub capo E), relativo alla violazione dell'art. 110-497 bis, secondo comma, cod. pen., avendo formato una falsa carta di identità intestata a [OSCURATO:PERSONA], inserendovi l'effige di [OSCURATO:PERSONA]. Per tale delitto la Corte di appello rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla responsabilità dell'imputato, alla sussistenza degli elementi oggettivi del reato, alla valutazione delle prove, alla sussistenza l'elemento soggettivo e dunque alla concreta configurabilità della fattispecie di reato contestata - in primo luogo sollecita una rilettura delle emergenze probatorie non consentita, elencando le dichiarazioni dei testimoni e chiedendo a questa Corte di rivalutarle. A \ri riguardo va evidenziato come il motivo sul punto motivo non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è permesso invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). D'altro canto deve anche osservarsi come, anche a voler intendere la censura come doglianza di travisamento, la stessa risulta non consentita come formulata, perché la prova omessa o travisata, che abbia natura dichiarativa, richiede che il ricorrente ne riporti integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). D'altro canto, la deduzione di travisamento neanche è consentita, in quanto che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921701). Il che non è stato prospettato dalla ricorrente. Anche il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], riproduttivo di doglianze sovrapponibili, non è consentito per le medesime ragioni; Letta la seconda e terza parte del primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i sovrapponibili secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti lamentano in primo luogo l'omessa consulenza grafologica al fine di accertare la falsità del documento di identità: la doglianza è del tutto aspecifica, in quanto non è in grado di disarticolare la motivazione impugnata, poiché non si confronta con la circostanza che la carta di identità - utilizzata per la fsj\ sottoscrizione del contratto di finanziamento - era contraffatta in quanto la Corte di appello ha accertato che vi era stata apposta la fotografia di [OSCURATO:PERSONA] con generalità diverse. In sostanza, le doglianze sono aspecifiche perché non si confrontano con tale dato o, comunque, non lo aggrediscono lamentando travisamento e comprovando l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello; tanto più che la Corte territoriale rende conto che le persone offese delle truffe (cfr. fol. 4 della sentenza impugnato) ebbero a riconoscere gli imputati come i soggetti ai quali furono consegnati i mobili - grazie al finanziamento ottenuto con l'esibizione della carta di identità contraffatta - e che si recarono presso l'esercizio commerciale Pic S.r.I., come pure la l'identità fisica del soggetto che consegnò la carta di identità e la fotografia apposta sulla stessa, in occasione dell'acquisto presso l'esercizio [OSCURATO:PERSONA]. A fronte del riconoscimento fisico degli autori dei reati, della esibizione della carta di identità utilizzata per l'acquisto e il finanziamento, sia le doglianze relative all'omessa consulenza tecnica sia anche quelle mosse alle indicazioni di utenze e indirizzi di posta elettronica riferibili ad altri soggetti, non sono disarticolanti della valutazione non manifestamente illogica della Corte di appello, che per altro evidenzia come alcuni di questi recapiti risultavano riferibili a parenti degli imputati, un titolo bancario era del tutto intestato a [OSCURATO:PERSONA], e comunque il coinvolgimento di terzi non escludeva il concorso degli attuali imputati. Anche la perquisizione con esito negativo non poteva ritenersi, osserva senza aporie logiche la Corte territoriale, ragione escludente la responsabilità, in quanto fu effettuata presso un indirizzo diverso da quello in cui i mobili furono consegnati, ove effettivamente vivevano gli imputati. Pertanto, in conclusione, i motivi di ricorso analizzati non sono in grado di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, tanto più che ci si confronta con il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] - che contestano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Nel caso di specie la gravità del dei fatti, il profitto per gli imputati e il danno per le persone offese non tenute, per [OSCURATO:PERSONA], nonché in aggiunta la personalità negativa per i precedenti penali per [OSCURATO:PERSONA], sono indicati dalla Corte territoriale come elementi ostativi, costituendo un corredo motivazionale congruo e non manifestamente illogico al fine di negare le circostanze attenuanti invocate. r 3 Quanto alla incensuratezza della [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che l'omessa valutazione della stessa non è decisiva in quanto per dettato normativo - cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01 - il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] - che contesta erronea applicazione e violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ai criteri seguiti per la determinazione in concreto della pena inflitta - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. D'altro canto, nel caso in esame la pena di anni due e mesi otto di reclusione risulta essere pari al minimo edittale, essendo la pena da applicarsi quella prevista dall'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189), tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti tutti sussistenti nel caso in esame; [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi sono pertanto inammissibili e gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e