CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00577/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15616/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso il decreto depositato dal Tribunale di Piacenza l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento iscritto al n. 1 / 20 17 C . P . ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In corso di esecuzione del concordato preventivo omologato di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione venne aggiudicato provvisoriamente a MP [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il prezzo di € 400.000, un immobile del valore stimato € 1.450.000. Su richiesta di J uno 2 S.r.l., procur atrice del creditore ipotecario, il giudice impedì il perfezionamento della vendita, ritenendo il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, e diede disposizione per l’esperimento di una nuova gara alprezzo base di € 400.000. Contro tale provvedimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo ai sensi degli art. 26 e 164 legge fall., ritenendo irrazionale la decisione di procedere a un nuovo esperimento di vendita sulla base del medesimo prezzo contestualmente ritenuto di molto inferiore al prezzogiusto. Il Tribunale di Piacenza, in accoglimento del reclamo, pronunciò nei termini seguenti:«dispone che il prezzo di base d’asta per la prossima vendita competitiva sia pari a minimo € 800.000,00, impregiudicata la discrezionalità del [OSCURATO:PERSONA] nell’individuazione di un prezzo superiore, come da parte motiva». Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La creditrice ipotecaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., si è difes a con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel terminedi legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 108 legge fall., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. e all’art. 111, comma 7, Cost. Secondo la ricorrente il tribunale avrebbe violato la disposizione di legge indicata fissando un prezzo base per la successiva vendita non corrispondente né al valore di stima, né al valore di mercato desumibile dall’esito di due esperimenti andati deserti, bensì al prezzo arbitrariamente indicato come graditodal creditore ipotecario. 2. Il ricorso è inammissibile, perché il provvedimento impugnato è privo di decisorietà, sicché contro di esso non è dato il rimedio straordinario di cui all’art.111, comma 7, Cost. Occorre precisare che oggetto di impugnazione non è la decisione del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita dopo l’aggiudicazione provvisoria (decisione contro la quale l’attuale ricorrente non presentò reclamo), ma soltanto la fissazione del prezzo base, da parte del tribunale, per il successivo esperimento di vendita. È evidente che si tratta di provvedimento meramente ordinatorio e privo di effetti definitivi sui diritti soggettivi delle parti coinvolte nella fase esecutiva del concordato preventivo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Il bene rimane assoggettato alla procedura concorsuale e destinato alla vendita al miglior offerente, a prescindere dal prezzo basedi ciascun esperimento di vendita. Nel caso in cuisi presentino offerenti, il bene viene aggiudicato ed eventualmente trasferito (se il prezzo non viene ritenuto dal giudice notevolmente inferiore a quello giusto); se nessuno si presenta, ci sarà un esperimento successivo ad un prezzo diverso. Quello che è da escludere – perché non corrisponde alla corretta esegesi del provvedimento qui impugnato – e che il Tribunale di Piacenza abbiaimpedito in assoluto una vendita ad un prezzo inferiore a € 800.000, come prospetta parte ricorrente al fine di sostenere che,«In assenza di impugnazione del Decreto, … la Società non potrà esperire altri tentativi di vendita dell’Immobile ad un prezzo - base d’asta inferiore ad € 800.000, in quanto ciò si porrebbe in violazione di un provvedimento munito di forza di giudicato e che, in via definitiva, ha determinato erroneamente in tale importo il “giusto prezzo” dell’Immobile. Ciò rende, in concreto, l’Immobile non collocabile sul mercato e, dunque,pregiudica il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenerne il prezzo e, quindi, ad completare l’esecuzione del pianoconcordatario». È invecedi tutta evidenza che il collegio si è limitato ad imporre il prezzo base minimo di € 800.000 «per la prossima vendita competitiva», lasciando quindi impregiudicate le determinazioni degli organi competenti sulle eventuali vendite competitive successivealla «prossima». 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico