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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16577/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, atteso che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che anche il secondo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, atteso che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, è stato escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, atteso che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che anche il secondo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, atteso che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, è stato escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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