Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 26251/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (che ha chiesto qualificarsi il reato contestato ex art. 7 d.l. n. 4 del 2019, e conseguentemente annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Salerno), e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla

I. n. 26 del 2019, e 640-bis cod. pen. ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale.

2. Avverso la predetta decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge penale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, che integrerebbero la sola fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla

I. n. 26 del 2019. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 49686 del 13 luglio 2023, Giudice, Rv. 285435-01) hanno chiarito che "Integrano il delitto di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge",

1.1. Successivamente, come evidenziato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, si è chiarito che i fatti accertati integrano la sola fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla

I. n. 26 del 2019.

In tal senso, si è pronunciata Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956 - 01, per la quale "Integrano il delitto di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire uno strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto agli operatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincide con il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale".

1.2. Merita di essere ricordato, inoltre, che, secondo Sez. 2, n. 40959 del 05/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288995 - 01, "Sussiste rapporto di specialità tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione 2del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quelli rispettivamente previsti dall'art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen. e dall'art. 7, comma 1, del citato d.l.".

2. I fatti accertati vanno quindi qualificati unicamente ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla

I. n. 26 del 2019.

2.1. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto.

2.2. Va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla

I. n. 26 del 2019.

P.Q.M. qualificati i f P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] (che ha chiesto qualificarsi il reato contestato ex art. 7 d.l. n. 4 del 2019, e conseguentemente annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Salerno), e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla I. n. 26 del 2019, e 640-bis cod. pen. ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale. 2. Avverso la predetta decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione della legge penale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, che integrerebbero la sola fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla I. n. 26 del 2019. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 49686 del 13 luglio 2023, Giudice, Rv. 285435-01) hanno chiarito che "Integrano il delitto di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge", 1.1. Successivamente, come evidenziato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, si è chiarito che i fatti accertati integrano la sola fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla I. n. 26 del 2019. In tal senso, si è pronunciata Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956 - 01, per la quale "Integrano il delitto di cui all'art. 7 dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen., le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, essendo quest'ultimo un beneficio funzionale a fornire uno strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà, piuttosto che un supporto agli operatori economici, la cui finalità non è meramente assistenziale, ma coincide con il perseguimento di diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale". 1.2. Merita di essere ricordato, inoltre, che, secondo Sez. 2, n. 40959 del 05/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288995 - 01, "Sussiste rapporto di specialità tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione 2del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e quelli rispettivamente previsti dall'art. 640, comma secondo, n. 1), cod. pen. e dall'art. 7, comma 1, del citato d.l.". 2. I fatti accertati vanno quindi qualificati unicamente ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla I. n. 26 del 2019. 2.1. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. 2.2. Va dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla I. n. 26 del 2019. P.Q.M. qualificati i f P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris