CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 33465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31846/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1842 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1733/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che: la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso ex art. 30 l. n. 392/78 nei confronti della conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il rilascio di un immobile locato con contratto ad uso diverso stipulato in data 31.3.2011 (e adibito a negozio di orologeria e gioielleria), e ciò a seguito di diniego di rinnovo alla prima scadenza motivato dalla volontà della locatrice di adibire i locali ad esercizio in proprio di un’attività commerciale; la soc. Gobbi resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente alla restituzione di somme che assumeva di avere versato in contanti, a titolo di extra canoni e in violazione dell’art. 79 l. n. 392/78, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal 1949 al 2015, nonché al risarcimento dei danni patiti; chiese, altresì, che l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale venisse dichiarata dovuta nell’importo massimo e calcolata sui canoni effettivi; la ricorrente contestò la riconvenzionale e ottenne di chiamare in causa, per l’eventuale manleva (quali asseriti percettori degli extra canoni),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (mentre [OSCURATO:PERSONA] era risultato deceduto), negando la percezione delle somme; il Tribunale emise ordinanza di rilascio ex art. 30, ult. co. l. n. 392/78 nonché, all’esito del giudizio, sentenza con cui dichiarò cessato il contratto alla data del 31.3.2017 e confermò l’ordinanza di rilascio; rigettò la domanda riconvenzionale della soc. Gobbi e quella di manleva formulata dalla ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; determinò la somma dovuta per indennità di avviamento in 81.000,00 euro; pronunciando sul gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, salvo rideterminare in euro 84.618,00 l’importo dell’indennità per la perdita dell’avviamento;ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi (il terzo e il quarto articolati anche con censure svolte in subordine); ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; hanno depositato memoria la società ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre il Pubblico Ministero presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni. Consideratoche: col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.65, 1° comma, 100, 559 , 1° e 2° comma c.p.c. e dell'art. 1334 c.c. e censura la sentenza per aver ritenuto che la locatrice potesse validamente comunicare il diniego del rinnovo (per la scadenza del 31.3.2017 e in forza del contratto del 31.3.2011, registrato il 19.1.2016) in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, nell'ambito della quale il custode giudiziario aveva precedentemente comunicato (il 31.7.2015) il recesso in relazione alla diversa scadenza del 29.12.2019 (individuata sulla base di un contratto del 29.12.1995); assume che, in pendenza del pignoramento, la locatrice esecutata non avrebbe potuto inviare il diniego, non essendovi «possibilità che il soggetto spossessato compia , in pendenza dell'esecuzione,atti diversi o incompatibili con quelli già posti in essere dal custode e specialmente nel caso in cui detti attie negozi del custode abbiano già instaurato effetti»; col secondo motivo, la ricorrentedenuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 29, com m i 3 ° e 4 ° della l. n. 392/78 « laddove rispettivamente dispongono che il locatore, a pena di decadenza, debba comunicare il diniego di rinnovo con 12 mesi di preavviso e, in quella stessa comunicazione, debba “specificare” a pena di nullità il motivo sul quale la disdetta è fondata nonché per violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116, 2° co. c.p.c. d ove rispettivamente dispongono che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, le nozione di fatto che rientrano nella comune esperienza(art. 115 cpc) e desum ere argomenti di prova in generale dal contegno delle parti stesse nel processo (art. 116 cpc) » : la ricorrente si duole che la Corte « abbia omesso di ravvisare l'invalidità del diniego di rinnovazione de quo , in quanto privo dei requisiti della serietà, attualità e della tecnica realizzabilitàdei motivi di recesso […], i n rapporto alle prospettazioni della stessa locatrice che hanno invero evidenziato l'insussistenza di un'intenzione seria e tecnicamente realizzabile, sotto un profilo oggettivo e soggettivo, di avviare un'attività in proprio nell'immobile alla data del 7 marzo 2016», erroneamente attribuendo rilevanza ad «evoluzione delle manifestazioni di volontà del locatore successive alla comunicazione di diniego di rinnovazione»; col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art t. 115 e 116, 2° comma c.p.c. « dove rispettivamente dispongono che il giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115 cpc) e desumere argomenti di prova in generale dal contegno delle parti stesse nelprocesso ( art. 116 cpc) con particolare riferimento alle ammissioni fatte in corso giudizio dalla locatrice in merito a) all’esigenzadi adeguare il canone ai livelli di mercato e b) all'esigenza di locare l'immobilealla conduttrice o a terzi a canoni superiori»; col terzo motivo sub 1) , si deduce « nullità e/o inesistenza della motivazione ai sensi dell'art.360, comma 1 n. 4 cpc nella parte in cui la Corte territoriale afferma che il rimedio esperibile dal conduttore dopo lo sfratto ai sensi dell'art. 31 L 392/1978 (risarcimento di 48 mensilità a carico del locatore ) costituirebbe motivo per ritenere le doglianze della conduttrice“assorbite” in questa motivazione»; col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2266, 2384 e 2724 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 79 l. n. 392/1978, e, altresì la nullità e/o inesistenza della motivazione: la ricorrente si duole « di come la Corte di Appello[…] abbia ritenuto a criticamente condivisibile la sentenza del giudice di prime cure laddove quest'ultimo ha ritenuto non provata (senza tuttavia ammettere le istanze istruttorie ) la domanda riconvenzionale del pagamento in contanti brevi manualla locatrice di canoni addizionali, rispetto a quelli contrattuali, direttamente nelle mani dei precedenti amministratori e soci di Marias.r.l.»; col quarto motivo sub 1), viene denunciata la nullità o inesistenza della motivazione, «con particolare riferimento al tema della rappresentanza», sull'assunto che «la motivazione presenta invero elementi di contraddizione tali da non consentire di ricostruire l'iter logico attraverso il quale la Corte d'appello sia pervenuta la decisione»; ritenuto che il ricorso prospetti -segnatamente col primo motivo- questioni di rilevanza nomofilatti