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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44003/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRI1TO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PISTOIA, in data 07/05/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta identificazione dell'imputato quale autore del reato.

Il motivo è inammissibile posto che la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; difatti con l'atto di appello non vengono prospettate questioni in relazione alla individuazione dell'imputato ma soltanto in tema di qualificazione giuridica del fatto.

Al proposito vale il principio già affermato da questa Corte di cassazione secondo cui in tema di ricorso per cassazione, poichè non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202).

Analogamente deve escludersi che contestata la qualificazione giuridica del fatto in sede di appello possano poi dedursi doglianze in tema di individuazione dell'imputato in sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI D EPOSITATA Ut`[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRI1TO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PISTOIA, in data 07/05/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta identificazione dell'imputato quale autore del reato. Il motivo è inammissibile posto che la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; difatti con l'atto di appello non vengono prospettate questioni in relazione alla individuazione dell'imputato ma soltanto in tema di qualificazione giuridica del fatto. Al proposito vale il principio già affermato da questa Corte di cassazione secondo cui in tema di ricorso per cassazione, poichè non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). Analogamente deve escludersi che contestata la qualificazione giuridica del fatto in sede di appello possano poi dedursi doglianze in tema di individuazione dell'imputato in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI D EPOSITATA Ut`[OSCURATO:PERSONA]
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