CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2013
Cassazione n. 10678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4974/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entrambi rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma via Pisanelli n. 2 presso lo studio di quest'ultimo; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto sez. staccata di Mestre n. 61/01/13 depositata in data 01/07/2013, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/03/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR veneta respingeva l'appello dei sigg. ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP con ciò confermando la legittimità degli avvisi di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP per l'anno 2005; - ricorrono congiuntamente a questa Corte i ridetti sigg. ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; a seguito dell'ordinanza resa da questa Corte in data 12 marzo 2021 parte ricorrente ha debitamente provveduto alla necessaria integrazione del contraddittorio; Considerato che: - vanno preliminarmente affrontate e rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione, come poste in controricorso; - con riguardo alla prima relativa all'asserito difetto di autosufficienza del ricorso, la Corte osserva che le questioni poste sono adeguatamente chiarite da quanto risulta nella sentenza gravata, che consente pertanto a questo Giudice di Legittimità di percepire quanto va deciso; - relativamente alla seconda eccezione, relativa alla novità della questione posta in questa sede con riguardo al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, la stessa è infondata emergendo dalla sentenza impugnata come il profilo relativo alla motivazione dell'atto impugnato sia stato in qualche modo trattato in sede di decisione sulla censura di illegittimità dello stesso; - possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso; - con il primo motivo, formulato nell'interesse del sig. [OSCURATO:PERSONA], sotto un primo profilo si denuncia ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR rigettato la sua impugnazione mentre questi, non avendo riscosso alcuna somma in Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 sede di liquidazione della società, non avrebbe dovuto rispondere dei maggiori tributi accertati in capo alla stessa; - il secondo motivo, nell'interesse del sig. [OSCURATO:PERSONA], censura sotto un primo profilo la gravata sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2495 c.c., 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR omesso ogni accertamento di responsabilità in capo al liquidatore e per non avere la stessa preso posizione sul vizio di motivazione dell'avviso di accertamento quanto alla legittimazione passiva del sig. [OSCURATO:PERSONA]; - i motivi, strettamente collegati tra di loro, possono trattarsi congiuntamente; - gli stessi sono infondati; - riguardo la questione relativa alla legittimazione ad agire del ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già estintasi per cancellazione dal registro delle imprese fin dal 9 novembre 2007, prima della notifica dell'avviso di accertamento recante la pretesa di maggiore IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2005 avvenuta tra il 20 dicembre e il 31 dicembre 2010 osserva la Corte quanto segue; - invero, a seguito della modifica dell'art. 2495 c.c., la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (ossia dal 10 gennaio 2004), che, modificando l'art. 2495, comma 2, c.c. ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (cfr. in tal senso Sez. U, 22 febbraio 2010, n. 4060), ne consegue la carenza - nella specie - di capacità processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e anche della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore [OSCURATO:PERSONA] prima dell'introduzione del giudizio di merito di primo grado; non si applica qui, ratione temporis, l'art. 28, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 comma 4, del d. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, che non ha valenza interpretativa neppure implicita, né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, c.c. - operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi - vale esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata nella vigenza della nuova disciplina (così, in motivazione, Sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33278 e Sez. 5, 23 marzo 2016, n. 5736); - correttamente l'[OSCURATO:PERSONA] ha evocato nella presente sede di legittimità gli ex soci e successori della società: infatti, a seguito dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo ad essa non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, sicché i soci, successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo alla società - la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art.110 c.p.c. - in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (cfr. Sez. Unite, 12 marzo 2013, n. 6070); - pertanto, l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam dell'allora liquidatore della società cessata sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, se introdotta, e comporta, a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (si v., tra le tante e da ultimo, Sez. 5, n. 33278/2018 cit., Sez. 5, 15 giugno 2018, n. 15844, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Sez. 5, n. 5736/2016 cit., Sez. 6-5, 5 maggio 2017, n. 11100), ricorrendo un vizio insanabile originario del processo che da subito deve condurre a una pronuncia declinatoria del merito; - sotto questo profilo, dunque, nel confermare la pronuncia della CTP che rigettò il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto nella sostanza corretta applicazione di tali principi di diritto; - quanto poi alle posizioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio della stessa, nel caso di specie oggetto dell'azione promossa è la postulata illegittimità o inesistenza della pretesa azionata nei confronti degli ex soci della società cancellata correlata vuoi alla carenza di legittimazione passiva del rapporto, vuoi dalla mancata distribuzione di utili ai soci in fase di liquidazione alla stregua dell'art. 2495 c.c.; - in forza di quest'ultima considerazione, i ricorrenti ex soci sigg. ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vorrebbero fare derivare l'illegittimità dell'accertamento emesso nei loro confronti, sostenendo di non avere alcuna diretta responsabilità rispetto alla pretesa nei medesimi azionata; - tal prospettazione è infondata; - in forza della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte la circostanza che "i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente (...) ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore" (Cass. n. 9094/2017). Sicché l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti" (Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass.n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018; tutte citate in motivazione da Cass. SS. UU. n. 619/2021); - la circostanza di cui sopra è quindi inidonea ad incidere sulla loro legittimazione poiché non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire, nei loro confronti, l'azione originariamente Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 intrapresa dal creditore sociale verso la società. La questione, invero, è stata puntualmente affrontata dalle Sezioni Unite (ancora Cass. Sez. Unite, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072) che individuano la ratio dell'art. 2495 c.c. «nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto ... questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati» e ciò tanto più che «il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica». Ed allora «il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo»; - in tal contesto la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell'interesse ad agire del Fisco creditore. Le Sezioni Unite, invero, hanno riconosciuto che la circostanza si potrebbe riflettere sul requisito dell'interesse ad agire, ma hanno ammonito che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto. Si può porre il caso, che le stesse Sezioni Unite hanno esaminato, di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v., al riguardo, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21105, che ha riconosciuto l'interesse ad agire del creditore che abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese); - la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti; - entrambi i motivi di ricorso contengono poi anche un ulteriore profilo, in forza del quale si censura la pronuncia della CTR per violazione di legge quanto alla omessa motivazione dell'avviso di accertamento; - sotto questo profilo, gli stessi sono inammissibili, indipendentemente dal profilo eccepito in controricorso quanto alla novità della questione posta, ma in via preliminare per difetto di autosufficienza; - questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017) che in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso; - in difetto di tal trascrizione, che non risulta esser stata operata in atto, i relativi profili di ambedue i motivi vanno quindi dichiarati inammissibili per detta ragione; - conclusivamente, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre