CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 29824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4778-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 216/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/08/2020 R.G.N. 438/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.4778/2021 Cron. Rep. Ud10/09/2025 La Corte di appello di Firenze aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa società, con cui era stata fatta opposizione avverso il decreto emesso dal tribunale ai sensi dell’art. 28 l.n. 300/70, sulla domanda presentata da USB [OSCURATO:PERSONA] di Firenze. La Corte territoriale aveva ritenuto corretta la decisione del tribunale circa la antisindacalità del comportamento tenuto dalla società in occasione delle elezioni per il rinnovo delle RSU. Spiegava la corte di merito che, indette le elezioni in questionein data 13 marzo 2017 su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], il sindacato convenuto aveva presentato proprie liste elettorali ai sensi dell’art. 2 co.2 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Successivamente, in data 19 aprile, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava che avrebbe sospeso dal comitato elettorale i propri rappresentanti e, il giorno 26 aprile 2017, comunicava di non procedere al rinnovo delle RSU. A tale decisione aderivano successivamente la Fisascat CISL e la Uiltucs UIL. In tale contesto, pur a seguito di richiesta in data 20 aprile da parte della USB, la società datrice di lavoro non provvedeva a inviare i tabulati contenenti gli elenchi dei dipendenti e la conferma delle elezioni. Tale comportamento era ritenuto antisindacale dalla corte territoriale, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avallato le scelte di CGIL, di revocare le elezioni già indette, così impedendo il confronto elettorale. La corte valutava che, una volta indette le elezioni, pur se tale indizione è rimessa alle scelte delle OOSS firmatarie del Protocollo del 23 luglio 1993 e dell’A.I. e del CCNL applicato ( art. 2 AI del 1994), le stesse non potevano essere revocate, in quanto, dal momento della indizione, tutte le OOSS erano poste sullo stesso piano, con pari diritti quanto allo svolgimento delle elezioni. Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso. La USB rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art 28 l.n. 300/70; degli artt. 2,4,5, 10 A.I. 1994; artt. 1362, 366, 1374 c.c., per aver, la corte di merito, ritenuto che, una volta indette, le elezioni non potevano essere revocate. 2)- Con la seconda censura è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo costituito dalle effettive ragioni determinative dei comportamenti assunti dalle organizzazioni sindacali, impegnati in dinamiche conflittuali interne, rispetto alle quali la società datrice di lavoro era mera spettatrice, limitandosi a dar corso a quanto deciso dalle OO.SS., uniche detentrici dei poteri di iniziativa sulle elezioni. 3)-L’ultima censura ha riguardo alla violazione dell’art. 28 SL per non aver, la corte di merito, valutato l’obbligatorietà del comportamento tenuto dalla società (Cass. 5657/2001). 4)-Le censure denunciate pongono, sotto vari profili, il tema della possibilità di revoca delle elezioni indette dal sindacato Filcams CGIL in ragione del disposto dell’art. 2 co.2 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, dunque, della possibilità di riconoscere al sindacato promotore del momento elettorale anche la possibilità di intervenire per revocarlo. Si tratta di questione di rilievo nomofilattico da affrontare nella pubblica udienza, cui si rinvia. P.Q.M Rinvia la ca