CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite i difensori fiduciari, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2021, con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna alle pene di legge, resa all'esito del giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 7:3, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'ingente quantità, in ordine all'acquisto di circa 174 Kg. di hashish. 2. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al primo motivo perché non sarebbe dato cogliere il percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità e, quanto al secondo motivo, per il mancato riconoscimento, non congruamente motivato, delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con i primi tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione della legge processuale e vizio di motivazione, apparente ed illogica, per non aver la sentenza argomentato le ragioni per cui l'accompagnamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indice di acquisto dello stupefacente anche da parte di quest'ultimo, avendo la Corte territoriale invertito l'onere della prova e comunque fondato l'affermazione di penale responsabilità su un unico indizio facendo ricorso ad una praesumptio de praesumpto. 3.1. Con i successivi due motivi si lamentano violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione, rispettivamente, per non essere stato applicato il minimo della pena con minimo aumento per la circostanza aggravante e per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con memoria difensiva depositata dopo che la trattazione del ricorso era stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la trattazione del ricorso in via ordinaria, insistendo per l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi e rilevando come dall'avviso notificato non fosse dato comprendere le ragioni di ritenuta inammissibilità dei motivi 3, 4 e 5. 4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché, con riguardo ai motivi con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità (motivo 1 del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e motivi 1, 2 e 3 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]), per un verso i ricorrenti si limitano a reiterare in questa sede le medesime doglianze contenute nel gravame di merito, non illogicamente disattese dalla Corte territoriale, senza che i ricorrenti si confrontino con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata (ex multis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 2594254); per altro verso, entrambi i ricorrenti ripropongono inammissibilmente a questa Corte doglianze attinenti alla ricostruzione e valutazione del fatto e delle prove (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Rispetto ai motivi afferenti al trattamento punitivo (motivo 2 del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e motivi 4 e 5 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) la sentenza impugnata rende invece non illogica motivazione e valuta adeguatamente le deduzioni difensive senza che questa Corte possa sostituirsi al giudice di merito in una valutazione di fatto discrezionale che è estranea al sindacato consentito in sede di legittimità. Le doglianze di mancata indicazione delle ragioni per cui sarebbero inammissibili i motivi 3, 4 e 5 proposti da [OSCURATO:PERSONA] contenute nella richiamata memoria sono peraltro destituite di fondamento, posto che le stesse - quali più sopra riassuntivamente indicate - sono evincibili dall'atto notificato, dove le indicazioni dei numeri (1 e 2) riguardano all'evidenza il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], mentre le ragioni di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non sono state distintamente indicate in relazione ai numeri dei cinque motivi di ricorso, bensì, come detto, in relazione alle due doglianze afferenti al trattamento punitivo, da un lato, e a tutte le altre doglianze, d'altro lato. 4.1. Più specificatamente, quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il genericissimo ricorso non contiene alcun riferimento alle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, dove si afferma che egli si era recato a ritirare la droga a lui spedita presso la sede del corriere GLS di Carini non illogicamente argomentandosi sull'inverosimiglianza dell'addotta buona fede circa il contenuto dei colli. Quanto all'affermazione di corresponsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata (pagg. 3 e 4) la argomenta non illogicamente in base non già ad un'inammissibile inversione dell'onere della prova ovvero ad un unico indizio fondato su presunzioni, bensì fondandola su un quadro indiziario ritenuto dimostrativo del suo pieno coinvolgimento nell'acquisto della droga spedita al coimputato e fondato su plurimi, gravi e convergenti, elementi indiziari consistenti nei movimenti dei coimputati, monitorati dalle forze dell'ordine, nelle cautele osservate e nel particolare apparecchio telefonico in uso al [OSCURATO:PERSONA], nell'evidente condivisione del motivo (il ritiro della droga) per cui i due si erano recati al deposito, nell'assoluta inverosimiglianza dell'alternativa spiegazione data dal [OSCURATO:PERSONA] per quel viaggio a Carini (ciò che in alcun modo costituisce inversione dell'onere della prova, essendosi la Corte territoriale doverosamente occupata di valutare la tesi difensiva proposta). Trattasi di non illogica ricostruzione del fatto ed interpretazione dei dati probatori che non può essere rivisitata in questa sede di legittimità, essendo alla Corte di cassazione precluse la rilettura degli elementi 2 v di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 4.2. Quanto ai motivi afferenti al trattamento punitivo, i giudici di merito, con doppia decisione conforme, hanno non illogicamente dato conto dell'esercizio del potere discrezionale loro attribuito sia nella determinazione della pena base e nell'aumento per la contestata circostanza aggravante (con giudizio in entrambi i casi peraltro contenuto in termini inferiori alla media edittale), sia nella ritenuta assenza di favorevoli elementi di valutazione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza che i ricorrenti indichino significativi elementi che sarebbero stati illogicamente trascurati (nulla argomenta sul punto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si limita ad invocare l'incensuratezza, che la sentenza svaluta richiamando l'art. 62 bis, terzo comma, cod. pen., ed il preteso mancato inserimento dell'imputato in ambienti criminali, con ciò non tenendo in alcun conto il diverso giudizio sulla gravità del fatto e sulle subdole modalità di commissione dello stesso descritti nella sentenza impugnata). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend