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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30103/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 61 nn. 5, 7 e 11, 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 4 e 5 (in Palermo, il 24/03/2019).

I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità ed alla mancata riduzione della pena irrogata.

Deve preliminarmente darsi atto che in data 14/02/2024 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambi i ricorrenti; I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 61 nn. 5, 7 e 11, 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 4 e 5 (in Palermo, il 24/03/2019). I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità ed alla mancata riduzione della pena irrogata. Deve preliminarmente darsi atto che in data 14/02/2024 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambi i ricorrenti; I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente
Sentenza Cassazione n. 30103/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris