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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 06257/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1142‒2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura speciale a margine del ricorso , da gli avv.ti Giuseppe FALCONE (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e Francesco FALCONE (pec: [OSCURATO:EMAIL]), domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - Oggetto: revocazione avverso la sentenza n. 11345/2016 della Corte di cassazione, depositata il 31/05/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla sentenza di questa Corte n. 11345 del 31/05/2016, oggetto del ricorso per revocazione, emerge che [OSCURATO:SOCIETA]., agente della riscossione per la provincia di [OSCURATO:PERSONA], aveva notificato ad [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento sulla base di un avviso di accertamento in precedenza emesso nei suoi confronti per il recupero a tassazione, a finiIrpef e relative addizionali comunale e regionale, oltre sanzioni e interessi, per l'anno 2003, del maggior reddito da partecipazione presunto in dipendenza della rettifica operata nei confronti della S.r.l. dallo stesso partecipata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso avverso detta cartella proposto dal contribuente veniva accolto dalla C.T.P. di Roma sulla base del rilievo che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta S.r.l. era stato annullato dalla C.T.P. di Cosenza.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle entrate, deducendo che l'avviso di accertamento emesso nei confronti del Fabiano era divenuto definitivo per mancata impugnazione e che ciò rendeva irrilevante il successivo annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dellaS.r.l.

Il contribuente, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per omesso deposito della ricevuta di spedizione dello stesso a mezzo posta, proponeva a sua volta appello incidentale in relazione alla ritenuta regolarità della notifica dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.

Con sentenza n. 808/14/2014 la C.T.R. del Lazio accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale del contribuente.

Respinta la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello principale, osservavano nel merito i giudici del gravame che risultava provato che l'atto di accertamento era stato «regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. mediante affissione all'albo del Comune di Siderno (domicilio fiscale del contribuente)» e che lo stesso era pertanto divenuto definitivo per mancata impugnazione, ciò rendendo inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento per ragioni inerenti la fondatezza della pretesa impositiva.

2. Avverso tale statuizione il Fabiano proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia intimata non svolgeva difese scritte, ma depositava cd. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica di discussione.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata , questa Corte rigettava il ricorso proposto dal contribuente in particolare dichiarando inammissibili il terzo e quarto motivo di ricorso incentrati sulla irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, per indirizzo insufficiente, e sulle relative conseguente in termini di nullità della stessa e decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’azione di riscossione.

4. Il contribuente ha impugnato per revocazione la predetta sentenza, deducendo un unico motivo e chiedendo, per la fase rescissoria, l’accoglimento del ricorso proposto avverso la sopra citata sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.Ha chiesto altresì revocarsi la condanna alle spese per non essersi l’Agenzia delle entrate costituita in quel giudizio.

5. Nessuna delle intimate Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita in giudizio.

6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. che non è stata parte del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte.

2. Con il motivo di ricorso si deduce la sussistenza, nella sentenza di questa Corte impugnata per revocazione, di un errore di fatto, ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere pronunciato l’inammissibilità del terzo e quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione sull’errato presupposto di fatto, contrastato e smentito dal contenuto del ricorso, che il ricorrente non aveva indicato specificamente con il ricorso per cassazione l’atto o il documento, ritualmente prodotto nel giudizio di merito, dal quale era possibile ricavare in modo univoco la dedotta inesistenza o nullità della notifica dell’atto medesimo.

Sostiene il ricorrente che l’atto e il documento erano stati non solo indicati ed individuati ma anche riprodotti nei loro contenuti due volte, nonché depositati agli atti del giudizio.

3. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Invero, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso in esame, nella sentenza impugnata per revocazione, con riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, si afferma: «Il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Posto che si tratta non di questione processuale ma di questione di merito (la definitività o meno dell'atto accertativo presupposto dalla cartella impugnata nel giudizio di che trattasi, per l'asserita nullità della notifica dello stesso), era onere del ricorrente indicare specificamente con il ricorso per cassazione l'atto o il documento, ritualmente prodotto nel giudizio di merito, dal quale era possibile ricavare in modo univoco la dedotta inesistenza o nullità della notifica dell'atto medesimo.

Tale onere non può considerarsi assolto nel caso in esame, dal momento che il ricorrente si limita a ricopiare nel ricorso un'annotazione di mancato recapito di un plico da parte dell'agente postale «per indirizzo insufficiente» senza che però da tale stralcio documentale o da altro sia possibile identificare l'atto cui tale annotazione si riferisce».

In buona sostanza, questa Corte ha rilevato l’impossibilità di ricollegare all’avviso di accertamento indirizzato al contribuente la raccomandata postale avente n. 76204104521-9, non recapitato al destinatario per indirizzo insufficiente, non essendo rinvenibile dallo stralcio di quella raccomandata, riprodotta nel ricorso in ossequio al principio di specificità, alcuna indicazione idonea a ricondurla a quell’atto impositivo.

E tanto ciò è vero che l’impossibilità di abbinamento di quella raccomandata all’avviso di accertamento permane tuttora, non avendo parte ricorrente dedotto, e tanto meno prodotto, alcunché in ordine all’esistenza negli atti del giudizio di merito di un qualche documento che consentisse di operare quell’abbinamento.

Il ricorrente non ha censurato tale statuizione avendo invece incentrato il motivo di revocazione solo ed esclusivamente su un errore che questa Corte non ha commesso, non avendo negato l’esistenza di quel documento, che ha molto chiaramente affermato essere stato «ricopiato» nel ricorso.

4. Il ricorrente lamenta anche di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali ancorché l’Agenzia delle entrate non avesse presentato un controricorso, ma anche tale censura è inammissibile in quantol’errata liquidazione delle spese processuali, in presenza di un atto di costituzione dell’intimata Agenzia delle entrate, non costituisce errore revocatorio, non rientrando nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo alla spettanza del rimborso delle spese nella detta situazione, si risolve nell'esistenza di unerrore di giudizio e non già di un errore revocatorio.

5. Quanto alla violazione da parte di questa Corte dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., per non aver sollecitato il contraddittorio sulla questione poi posta a fondamento della decisione, che è questione dedotta a pag. 20 del ricorso e ribadita in memoria, osserva il Collegio che l’assunto è in questa sede inammissibile perché , come costantemente affermato da questa Corte(cfr. Cass. n. 11453/2014; n. 22778/2019; n. 3543/2023 ) , la parte soccombente può dolersi della decisione sfavorevole del giudice assunta senza aver sollecitato il contraddittorio su questione di fatto ovvero di fatto e di diritto (cd. mista) rilevata d’ufficio, e, quindi, dedurre la nullità della sentenza (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa e delle connesse facoltà, ad esempio di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass., Sez.

U, n. 20935/2009; Cass. n. 6051/2010; Cass. n. 15037/2018), allorché prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

Orbene, nella specie il ricorrente non ha dedottoalcunché al riguardo né avrebbe potuto, posto che nel giudizio di legittimità giammai avrebbe potuto fornire quella prova che avrebbe dovuto e potuto dare soltanto nel giudizio di merito.

6. In estrema sintesi, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio delle intimate Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1142‒2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura speciale a margine del ricorso , da gli avv.ti Giuseppe FALCONE (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e Francesco FALCONE (pec: [OSCURATO:EMAIL]), domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - Oggetto: revocazione avverso la sentenza n. 11345/2016 della Corte di cassazione, depositata il 31/05/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/01/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza di questa Corte n. 11345 del 31/05/2016, oggetto del ricorso per revocazione, emerge che [OSCURATO:SOCIETA]., agente della riscossione per la provincia di [OSCURATO:PERSONA], aveva notificato ad [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento sulla base di un avviso di accertamento in precedenza emesso nei suoi confronti per il recupero a tassazione, a finiIrpef e relative addizionali comunale e regionale, oltre sanzioni e interessi, per l'anno 2003, del maggior reddito da partecipazione presunto in dipendenza della rettifica operata nei confronti della S.r.l. dallo stesso partecipata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso avverso detta cartella proposto dal contribuente veniva accolto dalla C.T.P. di Roma sulla base del rilievo che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta S.r.l. era stato annullato dalla C.T.P. di Cosenza. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle entrate, deducendo che l'avviso di accertamento emesso nei confronti del Fabiano era divenuto definitivo per mancata impugnazione e che ciò rendeva irrilevante il successivo annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dellaS.r.l. Il contribuente, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per omesso deposito della ricevuta di spedizione dello stesso a mezzo posta, proponeva a sua volta appello incidentale in relazione alla ritenuta regolarità della notifica dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti. Con sentenza n. 808/14/2014 la C.T.R. del Lazio accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale del contribuente. Respinta la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello principale, osservavano nel merito i giudici del gravame che risultava provato che l'atto di accertamento era stato «regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. mediante affissione all'albo del Comune di Siderno (domicilio fiscale del contribuente)» e che lo stesso era pertanto divenuto definitivo per mancata impugnazione, ciò rendendo inammissibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento per ragioni inerenti la fondatezza della pretesa impositiva. 2. Avverso tale statuizione il Fabiano proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia intimata non svolgeva difese scritte, ma depositava cd. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica di discussione. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata , questa Corte rigettava il ricorso proposto dal contribuente in particolare dichiarando inammissibili il terzo e quarto motivo di ricorso incentrati sulla irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, per indirizzo insufficiente, e sulle relative conseguente in termini di nullità della stessa e decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’azione di riscossione. 4. Il contribuente ha impugnato per revocazione la predetta sentenza, deducendo un unico motivo e chiedendo, per la fase rescissoria, l’accoglimento del ricorso proposto avverso la sopra citata sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.Ha chiesto altresì revocarsi la condanna alle spese per non essersi l’Agenzia delle entrate costituita in quel giudizio. 5. Nessuna delle intimate Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita in giudizio. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso notificato a [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a. che non è stata parte del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte. 2. Con il motivo di ricorso si deduce la sussistenza, nella sentenza di questa Corte impugnata per revocazione, di un errore di fatto, ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere pronunciato l’inammissibilità del terzo e quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione sull’errato presupposto di fatto, contrastato e smentito dal contenuto del ricorso, che il ricorrente non aveva indicato specificamente con il ricorso per cassazione l’atto o il documento, ritualmente prodotto nel giudizio di merito, dal quale era possibile ricavare in modo univoco la dedotta inesistenza o nullità della notifica dell’atto medesimo. Sostiene il ricorrente che l’atto e il documento erano stati non solo indicati ed individuati ma anche riprodotti nei loro contenuti due volte, nonché depositati agli atti del giudizio. 3. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso in esame, nella sentenza impugnata per revocazione, con riferimento al terzo e quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, si afferma: «Il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Posto che si tratta non di questione processuale ma di questione di merito (la definitività o meno dell'atto accertativo presupposto dalla cartella impugnata nel giudizio di che trattasi, per l'asserita nullità della notifica dello stesso), era onere del ricorrente indicare specificamente con il ricorso per cassazione l'atto o il documento, ritualmente prodotto nel giudizio di merito, dal quale era possibile ricavare in modo univoco la dedotta inesistenza o nullità della notifica dell'atto medesimo. Tale onere non può considerarsi assolto nel caso in esame, dal momento che il ricorrente si limita a ricopiare nel ricorso un'annotazione di mancato recapito di un plico da parte dell'agente postale «per indirizzo insufficiente» senza che però da tale stralcio documentale o da altro sia possibile identificare l'atto cui tale annotazione si riferisce». In buona sostanza, questa Corte ha rilevato l’impossibilità di ricollegare all’avviso di accertamento indirizzato al contribuente la raccomandata postale avente n. 76204104521-9, non recapitato al destinatario per indirizzo insufficiente, non essendo rinvenibile dallo stralcio di quella raccomandata, riprodotta nel ricorso in ossequio al principio di specificità, alcuna indicazione idonea a ricondurla a quell’atto impositivo. E tanto ciò è vero che l’impossibilità di abbinamento di quella raccomandata all’avviso di accertamento permane tuttora, non avendo parte ricorrente dedotto, e tanto meno prodotto, alcunché in ordine all’esistenza negli atti del giudizio di merito di un qualche documento che consentisse di operare quell’abbinamento. Il ricorrente non ha censurato tale statuizione avendo invece incentrato il motivo di revocazione solo ed esclusivamente su un errore che questa Corte non ha commesso, non avendo negato l’esistenza di quel documento, che ha molto chiaramente affermato essere stato «ricopiato» nel ricorso. 4. Il ricorrente lamenta anche di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali ancorché l’Agenzia delle entrate non avesse presentato un controricorso, ma anche tale censura è inammissibile in quantol’errata liquidazione delle spese processuali, in presenza di un atto di costituzione dell’intimata Agenzia delle entrate, non costituisce errore revocatorio, non rientrando nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo alla spettanza del rimborso delle spese nella detta situazione, si risolve nell'esistenza di unerrore di giudizio e non già di un errore revocatorio. 5. Quanto alla violazione da parte di questa Corte dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., per non aver sollecitato il contraddittorio sulla questione poi posta a fondamento della decisione, che è questione dedotta a pag. 20 del ricorso e ribadita in memoria, osserva il Collegio che l’assunto è in questa sede inammissibile perché , come costantemente affermato da questa Corte(cfr. Cass. n. 11453/2014; n. 22778/2019; n. 3543/2023 ) , la parte soccombente può dolersi della decisione sfavorevole del giudice assunta senza aver sollecitato il contraddittorio su questione di fatto ovvero di fatto e di diritto (cd. mista) rilevata d’ufficio, e, quindi, dedurre la nullità della sentenza (cosiddette "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa e delle connesse facoltà, ad esempio di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass., Sez. U, n. 20935/2009; Cass. n. 6051/2010; Cass. n. 15037/2018), allorché prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. Orbene, nella specie il ricorrente non ha dedottoalcunché al riguardo né avrebbe potuto, posto che nel giudizio di legittimità giammai avrebbe potuto fornire quella prova che avrebbe dovuto e potuto dare soltanto nel giudizio di merito. 6. In estrema sintesi, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio delle intimate Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d
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