CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 38503/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1108-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 14.7.2015 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della Legge n. 89 del 2001, perché depositato dopo la scadenza del termine semestrale previsto dalla legge. Con sentenza n. 844 del 21.10.2016 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto avverso tale decisione. Con successiva ordinanza n. 22585 del 25.9.2018 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la propria decisione reiettiva. Con nuovo ricorso depositato il 25.3.2019 il Porcu riproponeva l'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo, sul presupposto che il termine semestrale di proponibilità della domanda dovesse essere computato a decorrere dalla defínitività della pronuncia della Suprema Corte sul ricorso per revocazione. Con decreto monocratico del 14.7.2019 l'istanza veniva dichiarata inammissibile per tardività. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso detta decisione, che veniva rigettata dalla Corte di Appello dì Roma con il provvedimento oggi impugnato. Ricorre per la cassazione della predetta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. cív.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con decreto del 14.7.2015 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01108 sez. M2 - ucl. 12-10-2021 -2- dichiarava inammissibile, perché depositato oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza definitiva, il ricorso con il quale l'odierno ricorrente invocava la liquidazione dell'indennità per irragionevole durata di un processo civile. 9. Riteneva la Corte di Appello, in particolare, che il termine semestrale di decadenza previsto dalla cd. legge Pinto decorresse dal deposito della decisione della Cassazione n. 1812/2009, con la quale era stato definito il giudizio presupposto. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in Cassazione avverso detta decisione, sostenendo che il termine semestrale decorresse dalla scadenza del termine previsto per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 1812/2009. Con sentenza n. 844/2017 questa Corte respingeva il ricorso, condannando il ricorrente alle spese. Il successivo ricorso per revocazione, proposto dal Porcu, era dichiarato inammissibile con ordinanza della Cassazione n. 22585/2018. Con nuova istanza il Porcu ha invocato la liquidazione dell'indennità per irragionevole durata del processo in relazione al procedimento ex lege Pinto, assumendo che esso si sarebbe protratto dal 29.4.2011 (data di proposizione della domanda) al 25.9.2018 (data di deposito dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza della Cassazione n. 844/2017). Con decreto del 22.8.2009 detta nuova istanza era dichiarata a sua volta inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, perché proposta oltre sei mesi dopo il deposito della predetta sentenza n. 844/2017, con cui era stato definito il giudizio ex lege Pinto. Con la decisione oggi impugnata, la Corte di Appello rigettava l'opposizione proposta dal Porcu avverso il predetto decreto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Porcu, affidandosi a tre motivi -suscettibili di trattazione unitaria- con Ric. 2021 n. 01108 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- i quali il ricorrente sostiene che la decisione della Corte di Cassazione n. 844/2017 non rappresenterebbe una pronuncia definitiva ed irrevocabile, perché ancora soggetta al ricorso per revocazione; sarebbe dunque dal deposito della sentenza od ordinanza che definisce l'eventuale giudizio di revocazione, ovvero dalla scadenza del termine per la proposizione di tale rimedio, che decorrerebbe il termine semestrale di decadenza di cui alla legge Pinto. La tesi è inammissibile, stante la sua palese contrarietà al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "In tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto (o inammissibilità o decisione nel merito) del ricorso, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della I. n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione, ex art. 391 bis c.p.c." (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 63 del 03/01/2017, Rv. 642309; conf. Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 21863 del 05/12/2012, Rv. 624239; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019, Rv. 653510)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento Ric. 2021 n. 01108 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema dì Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezio