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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22418/2024

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27077 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro temporedi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricorso, nonché di procura rilasciata su foglio separato per la rinuncia, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio legale Castaldo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106 (indirizzi PEC dei difensori: Oggetto: Tributi -accise – GPL uso domestico - Art. 8, co. 36, I.n. 67 del 1988 -utilizzo per autotrazione-Giudizio di rinvio-rinuncia al ricorso -estinzione del giudizio [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL] ail.it) e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all’atto di rinuncia, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso isuddetti indirizzi PEC dei difensori; -ricorrenti- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2573/25/2021, depositata in data 22 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 319/39/2012, rigettava l’appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 566/31/2009 della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.), per l'annullamento dell'avviso di pagamento relativo al recupero della differenza dovuta sull'accisa per l'accertata destinazione ad uso diverso (autotrazione) di un quantitativo di G.P.L. in bombola per uso domestico.

In particolare, l'avviso di pagamento era stato emesso all'esito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza presso l'opificio della predetta società, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico delMariniello, in concorso con altri imputati, per evasione dell'accisa, definito dal Tribunale di Nola con sentenza ex art. 444 c.p.p. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 30765/2019, accoglieva i primi quattro motivi (assorbito il quinto) con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 3.In particolare, la Corte accoglieva il ricorso ravvisando sia la violazione di legge (motivi primo e secondo) che il vizio motivazionale (motivi terzo e quarto) della sentenza impugnata atteso che, da un lato, la CTR, basandosi sul mero dato letterale dell’art. 8, comma 36, della legge n. 67 del 1988, si era limitata ad asserire -apoditticamente e senza dare conto di avere considerato le risultanze probatorie - che alcuna prova era stata offerta dall’Agenzia circa la vendita di gas da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ad altre società ad uso autotrazione e non ad uso domestico, e dall’altro, aveva valorizzato quale unico elemento istruttorio la sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della società (tratto a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di GPL e per plurimi reati fine di contrabbando del medesimo gas in quanto emessa in assenza di dibattimento) per negarne ogni valore probatorio in quanto emessa in assenza di dibattimento così fornendo anche una motivazione inadeguata in relazione al complesso di elementi di prova forniti dall’Amministrazione unitamente alla sentenza ex art. 444 c.p.p. 4.Riassunto il giudizio a cura di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane. 5.In punto di diritto, il giudice di appello - respinte le richieste pregiudiziali di riunione a procedimenti pendenti dinanzi ad altre sezioni della Commissione regionale relativi ad avvisi emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società afferenti alla medesima vicenda e di sospensione del giudizio di rinvio stante l’impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione - ha affermato che: 1) non sussisteva l’eccepito giudicato interno sulla statuizione della CTP secondo cui l’Agenzia non avrebbe provato la “medesimezza dei fatti” posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertati in sede penale, in quanto una volta censurata dall’Ufficio la decisione di primo grado nella parte in cui non era stata ritenuta provata la responsabilità, tale motivo di gravame involgeva oltre al profilo della esclusa efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento anche quello della mancata prova della medesimezza dei fatti, non costituenti due autonome rationes decidendi; l’altro profilo di inammissibilità evidenziato dalla contribuente circa la mancata impugnazione da parte dell’Agenzia della sentenza di primo grado nella parte in cui si dava atto che non era stato prodotto il p.v.c. richiamato nell’avviso era nuovo e, in ogni caso, infondato perché il p.v.c. era stato prodotto sin dal primo grado;2) nel merito, dall’avviso si evinceva che l’Agenzia aveva posto a fondamento dell’accertamento non solo la sentenza ex art. 444 c.p.p. ma anche le risultanze delle indagini fatte dalla Guardia di finanza confluite nei p.v.c. ritualmente notificati alla contribuente che aveva mosso nella sede endoprocedimentale anche una formale contestazione agli addebiti mossi; la “medesimezza dei fatti” accertati in sede penale e richiamati a giustificazione dell’avviso non era mai stata oggetto di contestazione né in primo grado né in appello (come osservato dalla Corte di cassazione, essendo l’affermazione della presunta mancata prova della medesimezza rinvenibile solo nella sentenza di primo grado ma chiaramente, invece, presupposta da quella di secondo grado) per cui le condotte della contribuente tradottesi nella partecipazione con altri imputati ad una complessa frode tesa all’evasione delle accise sul GPL destinato ad autotrazione ricorrendo anche ad altri intermediari rivestivano una duplice rilevanza sia penale che tributaria, e la responsabilità della contribuente nella partecipazione alla frode posta a fondamento dell’avviso era stata accertata con l’accettazione del patteggiamento; le ragioni addotte dalla contribuente, solo in sede di riassunzione, della accettazione del patteggiamento (ottenere la revoca dei sequestri che bloccavano l’impianto produttivo) non erano convincenti avuto riguardo alle gravi conseguenze sulla propria posizione personale (più rilevanti rispetto alla ripresa dell’attività produttiva) e alla evidente finalità di scelta del rito alternativo per ridurre in maniera significativa la pena; stante la piena coincidenza dei fatti accertati in sede penale con quelli per i quali era stato emesso l’atto tributario, la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. esplicava una piena efficacia probatoria in assenza di valide allegazioni da parte della contribuente a giustificazione della sua ammissione di responsabilità senza trascurare che l’efficacia probatoria della sentenza era corroborata dalle risultanze dei p.v.c.; 3) la dedotta violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, sotto il profilo della mancata allegazione della documentazione acquisita dalla G.d.f., concretava una nuova formulazione della relativa eccezione (dedotta nel ricorso originario come mancanza di un procedimento in contraddittorio) e, comunque, era infondata essendo stati alla contribuente notificati sia la sentenza di patteggiamento che i p.v.c.; 4) la prova dell’entità della pretesa tributaria si ricavava dai p.v.c. e il coinvolgimento nella frode della [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] si desumeva dagli accertamenti effettuati dalla G.d.F. sulla natura fittizia o di comodo degli intermediari e sulla circostanza che molti di essi erano già dediti alla vendita illecita di GPL ad uso autotrazione. 6.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

7. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle dogane.

8. In data 4 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) in liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio in quanto lo stesso non è stato parte nei gradi di merito, avendo proposto, come si evince anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 30763/2019, il ricorso di primo grado esclusivamente nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.). 2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 391bise 295 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 391bisc.p.c., l’istanza di sospensione del giudizio di rinvio avanzata per pendenza di quello di revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione (n. 30763/2019) sebbene l’art. 391bisc.p.c.- in base al quale la sospensione non opera ipso iure - andasse coordinato con l’art. 295 c.p.c. che impone la sospensione nell’ipotesi in cui, come nella specie, sussistendo una parziale coincidenza della materia del contendere tra il giudizio revocatorio e quello di rinvio, era evidente la pregiudizialità della decisione sul primo, con necessità di motivata sospensione del secondo, tenuto conto anche delle ragioni di economia processuale e di coerenza del sistema.

3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 12 del d.lgs. n. 472/1997, 7 del d.l. n. 268/2003, 40 e 274 c.p.c. nonché del principio della ragionevole durata del processo, per avere la CTR, con una motivazione apparente, respinto l’istanza di riunione agli altri giudizi riassunti a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, relativamente alla medesima vicenda (nati da ricorsi proposti dalla società e dal suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]), in quanto non era stata disposta nei gradi precedenti, avrebbe compromesso la ragionevole durata del processo e non sarebbe consentita dalla struttura chiusa del giudizio di rinvio.

Peraltro, adavviso della società ricorrente, il provvedimento di rigetto dell’istanza di riunione, oltre ad essere supportato da una motivazione apparente, sarebbe in contrasto: 1) con l’art. 12 del d.lgs. n. 497/1992 (rectius: 472/97), in forza del quale, in caso di concorso formale di illeciti o di continuazione di violazioni, è l’ultimo giudice a dovere procedere al cumulo definitivo delle sanzioni; 2) con il divieto del ne bis in idem stante l’ipotizzato concorso della responsabilità della società con il suo legale rappresentante sulla base della sentenza di patteggiamento del [OSCURATO:PERSONA]; 3) con l’art. 7 del d.l. n. 269/2003, quanto alla indebita irrogazione delle sanzioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] stante la esclusiva responsabilità in capo alla società.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 12, comma 7 della legge n. 212/2000 e 41 della Carta dei diritti fondamentali, per avere la CTR avere ritenuto: 1) nuoval’eccezione sollevata dalla società di difetto di contraddittorio preventivo sebbene quest’ultima, sin dal ricorso introduttivo, avesse dedotto la necessità di un apposito procedimento in contraddittorio con la formale contestazione degli addebiti, e, in ogni caso, si trattasse di un’eccezione rilevabile d’ufficio;2) apoditticamente insussistente l’eccepito difetto di contraddittorio, essendo la contribuente a conoscenza della sentenza di patteggiamento e di non meglio precisati p.v.c., senza specificare se e da quando fosse stato concesso alla società il termine per esercitare il diritto al contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso in materia di tributi armonizzati.

In particolare, ad avviso della contribuente, la CTR avrebbe ritenuto infondata, nel merito, tale eccezione, sebbene l’Agenzia, in violazione dei principi della giurisprudenza unionale (sentenza, Glencore, C-189/18), non avesse convocato la società prima di emettere il provvedimento impugnato e non avesse allegato all’avviso impugnato i documenti relativi ai procedimenti connessi dai quali aveva tratto gli elementi per determinare la pretesa impositiva.

5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto superata la presunzione di cui all’art. 8, comma 36 della legge n. 67/88 di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico facendo riferimento alla sentenza penale di patteggiamento e agli elementi tratti dai p.v.c. senza specificare quali fossero tali elementi tratti da non meglio precisati p.v.c. e sebbene - essendo le risultanze degli “atti di polizia tributaria” poste alla base della decisione di patteggiare, e, dunque, palesandosi “circolare” il ragionamento del giudice di appello - la sentenza penale di patteggia mento non potesse invertire l’onere della prova, quale indizio utilizzabile soltanto insieme ad altri.

Peraltro, ad avviso della ricorrente, la CTR- utilizzando termini vaghi (“ non appare convincente” o “le conseguenze sono più gravi di altre”) - non avreb be spiegato le ragioni specifiche per le quali erano da disattendere le giustificazioni addotte dalla società nell’atto di riassunzione in ordine all’adesione al patteggiamento (ottenere la revoca dei sequestri delle strutture produttive).6.

Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92, quanto all’omessa pronuncia della CTR, e, in subordine, alla motivazione apparente in ordine alla eccepita mancanza di quantificazione del debito fiscale imputato alla società e, comunque, alla eccepita carenza di prova della corrispondenza tra petitum penale e il petitum tributario, potendo il valore probatorio del patteggiamento valere soltanto nei limiti di una coincidenza di cifre.

Violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c.

In particolare, ad avviso della contribuente, il giudice di appello si sarebbe limitato ad affermare che la quantificazione del debito di imposta si ricavava dal p.v.c. senza indicare quali p.v.c. e da quali punti di essi si evinceva l’entità della pretesa tributaria, e senza statuire in ordine alla corrispondenza tra petitumfiscale con il petitumpenale oggetto della sentenza di patteggiamento.

7. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto superata la presunzione di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico con una assoluta carenza di motivazione in ordine alla eccepita non imputabilità dei fatti alla società.

In particolare, la CTR avrebbe statuito apoditticamente la correità della società avuto riguardo alla emersa natura fittizia o di comodo degli intermediari e alla circostanza che molti di loro erano già dediti alla vendita illecita di GPL ad uso autotrazione, senza indicare le ragioni effettive dell’asserita consapevolezza/partecipazione della società medesima alla frode.

Peraltro, inbase al principio affermato dalla CGUE (sentenza del 22 ottobre 2015, C- 277/14, punto 50), era l’Ufficio a dovere provare la consapevolezza della società di partecipare ad eventuali illeciti.

Con il motivo si denuncia anche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 36, della legge n. 67/88 e 7 del d.l. n. 269/2003, in combinato con gli artt. 2, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto, con riguardo alla irrogazione delle sanzioni, erroneamente configurabile un concorso nell’illecito amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA] con la persona fisica (legale rappresentante della società).8.

Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR disatteso l’eccezione di giudicato (interno) che si sarebbe formato sulla statuizione del giudicedi primo grado circa il riscontrato vizio di motivazione dell’atto impositivo per mancata allegazione del p.v.c. in quanto era nuova e, in ogni caso, infondata in quanto il p.v.c. era stato prodotto fin dal primo grado.

Al riguardo, ad avviso della contribuente, il giudice del rinvio, avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio, l’esistenza del giudicato dagli atti di causa e comunque, nel merito, non ritenere la relativa eccezione infondata atteso che il fatto che il richiamato p.v.c. fosse stato prodotto ingiudizio non sanava il difetto originario di motivazione per relationemdell’atto, non essendo stato ad esso allegato.

9. In data 4 giugno 2024,[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) in liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.

9.1. Nell’atto di rinuncia -premesso che: 1) in data 7 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; 2) a partire dal 24 maggio 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava cancellata dal registro delle imprese,come da visura allegata, in seguito a dichiarazione di cessazione di attività del 15 maggio 2024 -[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite. 9.2.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131; Sez.5, Ordinanza n. 16350 del 2024) ; 9.3.Stante la rinuncia al ricorso, va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio. 10.Nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata.

11. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittorio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27077 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro temporedi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricorso, nonché di procura rilasciata su foglio separato per la rinuncia, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio legale Castaldo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106 (indirizzi PEC dei difensori: Oggetto: Tributi -accise – GPL uso domestico - Art. 8, co. 36, I.n. 67 del 1988 -utilizzo per autotrazione-Giudizio di rinvio-rinuncia al ricorso -estinzione del giudizio [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL] ail.it) e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato all’atto di rinuncia, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso isuddetti indirizzi PEC dei difensori; -ricorrenti- contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2573/25/2021, depositata in data 22 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 319/39/2012, rigettava l’appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 566/31/2009 della CTP di Napoli di accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.), per l'annullamento dell'avviso di pagamento relativo al recupero della differenza dovuta sull'accisa per l'accertata destinazione ad uso diverso (autotrazione) di un quantitativo di G.P.L. in bombola per uso domestico. In particolare, l'avviso di pagamento era stato emesso all'esito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza presso l'opificio della predetta società, dalle quali era scaturito anche un procedimento penale a carico delMariniello, in concorso con altri imputati, per evasione dell'accisa, definito dal Tribunale di Nola con sentenza ex art. 444 c.p.p. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 30765/2019, accoglieva i primi quattro motivi (assorbito il quinto) con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 3.In particolare, la Corte accoglieva il ricorso ravvisando sia la violazione di legge (motivi primo e secondo) che il vizio motivazionale (motivi terzo e quarto) della sentenza impugnata atteso che, da un lato, la CTR, basandosi sul mero dato letterale dell’art. 8, comma 36, della legge n. 67 del 1988, si era limitata ad asserire -apoditticamente e senza dare conto di avere considerato le risultanze probatorie - che alcuna prova era stata offerta dall’Agenzia circa la vendita di gas da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ad altre società ad uso autotrazione e non ad uso domestico, e dall’altro, aveva valorizzato quale unico elemento istruttorio la sentenza di patteggiamento a carico del legale rappresentante della società (tratto a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di GPL e per plurimi reati fine di contrabbando del medesimo gas in quanto emessa in assenza di dibattimento) per negarne ogni valore probatorio in quanto emessa in assenza di dibattimento così fornendo anche una motivazione inadeguata in relazione al complesso di elementi di prova forniti dall’Amministrazione unitamente alla sentenza ex art. 444 c.p.p. 4.Riassunto il giudizio a cura di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane. 5.In punto di diritto, il giudice di appello - respinte le richieste pregiudiziali di riunione a procedimenti pendenti dinanzi ad altre sezioni della Commissione regionale relativi ad avvisi emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società afferenti alla medesima vicenda e di sospensione del giudizio di rinvio stante l’impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione - ha affermato che: 1) non sussisteva l’eccepito giudicato interno sulla statuizione della CTP secondo cui l’Agenzia non avrebbe provato la “medesimezza dei fatti” posti a fondamento dell’avviso e di quelli accertati in sede penale, in quanto una volta censurata dall’Ufficio la decisione di primo grado nella parte in cui non era stata ritenuta provata la responsabilità, tale motivo di gravame involgeva oltre al profilo della esclusa efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento anche quello della mancata prova della medesimezza dei fatti, non costituenti due autonome rationes decidendi; l’altro profilo di inammissibilità evidenziato dalla contribuente circa la mancata impugnazione da parte dell’Agenzia della sentenza di primo grado nella parte in cui si dava atto che non era stato prodotto il p.v.c. richiamato nell’avviso era nuovo e, in ogni caso, infondato perché il p.v.c. era stato prodotto sin dal primo grado;2) nel merito, dall’avviso si evinceva che l’Agenzia aveva posto a fondamento dell’accertamento non solo la sentenza ex art. 444 c.p.p. ma anche le risultanze delle indagini fatte dalla Guardia di finanza confluite nei p.v.c. ritualmente notificati alla contribuente che aveva mosso nella sede endoprocedimentale anche una formale contestazione agli addebiti mossi; la “medesimezza dei fatti” accertati in sede penale e richiamati a giustificazione dell’avviso non era mai stata oggetto di contestazione né in primo grado né in appello (come osservato dalla Corte di cassazione, essendo l’affermazione della presunta mancata prova della medesimezza rinvenibile solo nella sentenza di primo grado ma chiaramente, invece, presupposta da quella di secondo grado) per cui le condotte della contribuente tradottesi nella partecipazione con altri imputati ad una complessa frode tesa all’evasione delle accise sul GPL destinato ad autotrazione ricorrendo anche ad altri intermediari rivestivano una duplice rilevanza sia penale che tributaria, e la responsabilità della contribuente nella partecipazione alla frode posta a fondamento dell’avviso era stata accertata con l’accettazione del patteggiamento; le ragioni addotte dalla contribuente, solo in sede di riassunzione, della accettazione del patteggiamento (ottenere la revoca dei sequestri che bloccavano l’impianto produttivo) non erano convincenti avuto riguardo alle gravi conseguenze sulla propria posizione personale (più rilevanti rispetto alla ripresa dell’attività produttiva) e alla evidente finalità di scelta del rito alternativo per ridurre in maniera significativa la pena; stante la piena coincidenza dei fatti accertati in sede penale con quelli per i quali era stato emesso l’atto tributario, la sentenza penale ex art. 444 c.p.p. esplicava una piena efficacia probatoria in assenza di valide allegazioni da parte della contribuente a giustificazione della sua ammissione di responsabilità senza trascurare che l’efficacia probatoria della sentenza era corroborata dalle risultanze dei p.v.c.; 3) la dedotta violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, sotto il profilo della mancata allegazione della documentazione acquisita dalla G.d.f., concretava una nuova formulazione della relativa eccezione (dedotta nel ricorso originario come mancanza di un procedimento in contraddittorio) e, comunque, era infondata essendo stati alla contribuente notificati sia la sentenza di patteggiamento che i p.v.c.; 4) la prova dell’entità della pretesa tributaria si ricavava dai p.v.c. e il coinvolgimento nella frode della [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] si desumeva dagli accertamenti effettuati dalla G.d.F. sulla natura fittizia o di comodo degli intermediari e sulla circostanza che molti di essi erano già dediti alla vendita illecita di GPL ad uso autotrazione. 6.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. 7. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle dogane. 8. In data 4 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) in liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio in quanto lo stesso non è stato parte nei gradi di merito, avendo proposto, come si evince anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 30763/2019, il ricorso di primo grado esclusivamente nella qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.). 2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 391bise 295 c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 391bisc.p.c., l’istanza di sospensione del giudizio di rinvio avanzata per pendenza di quello di revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione (n. 30763/2019) sebbene l’art. 391bisc.p.c.- in base al quale la sospensione non opera ipso iure - andasse coordinato con l’art. 295 c.p.c. che impone la sospensione nell’ipotesi in cui, come nella specie, sussistendo una parziale coincidenza della materia del contendere tra il giudizio revocatorio e quello di rinvio, era evidente la pregiudizialità della decisione sul primo, con necessità di motivata sospensione del secondo, tenuto conto anche delle ragioni di economia processuale e di coerenza del sistema. 3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 12 del d.lgs. n. 472/1997, 7 del d.l. n. 268/2003, 40 e 274 c.p.c. nonché del principio della ragionevole durata del processo, per avere la CTR, con una motivazione apparente, respinto l’istanza di riunione agli altri giudizi riassunti a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, relativamente alla medesima vicenda (nati da ricorsi proposti dalla società e dal suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]), in quanto non era stata disposta nei gradi precedenti, avrebbe compromesso la ragionevole durata del processo e non sarebbe consentita dalla struttura chiusa del giudizio di rinvio. Peraltro, adavviso della società ricorrente, il provvedimento di rigetto dell’istanza di riunione, oltre ad essere supportato da una motivazione apparente, sarebbe in contrasto: 1) con l’art. 12 del d.lgs. n. 497/1992 (rectius: 472/97), in forza del quale, in caso di concorso formale di illeciti o di continuazione di violazioni, è l’ultimo giudice a dovere procedere al cumulo definitivo delle sanzioni; 2) con il divieto del ne bis in idem stante l’ipotizzato concorso della responsabilità della società con il suo legale rappresentante sulla base della sentenza di patteggiamento del [OSCURATO:PERSONA]; 3) con l’art. 7 del d.l. n. 269/2003, quanto alla indebita irrogazione delle sanzioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] stante la esclusiva responsabilità in capo alla società. 4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 12, comma 7 della legge n. 212/2000 e 41 della Carta dei diritti fondamentali, per avere la CTR avere ritenuto: 1) nuoval’eccezione sollevata dalla società di difetto di contraddittorio preventivo sebbene quest’ultima, sin dal ricorso introduttivo, avesse dedotto la necessità di un apposito procedimento in contraddittorio con la formale contestazione degli addebiti, e, in ogni caso, si trattasse di un’eccezione rilevabile d’ufficio;2) apoditticamente insussistente l’eccepito difetto di contraddittorio, essendo la contribuente a conoscenza della sentenza di patteggiamento e di non meglio precisati p.v.c., senza specificare se e da quando fosse stato concesso alla società il termine per esercitare il diritto al contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso in materia di tributi armonizzati. In particolare, ad avviso della contribuente, la CTR avrebbe ritenuto infondata, nel merito, tale eccezione, sebbene l’Agenzia, in violazione dei principi della giurisprudenza unionale (sentenza, Glencore, C-189/18), non avesse convocato la società prima di emettere il provvedimento impugnato e non avesse allegato all’avviso impugnato i documenti relativi ai procedimenti connessi dai quali aveva tratto gli elementi per determinare la pretesa impositiva. 5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto superata la presunzione di cui all’art. 8, comma 36 della legge n. 67/88 di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico facendo riferimento alla sentenza penale di patteggiamento e agli elementi tratti dai p.v.c. senza specificare quali fossero tali elementi tratti da non meglio precisati p.v.c. e sebbene - essendo le risultanze degli “atti di polizia tributaria” poste alla base della decisione di patteggiare, e, dunque, palesandosi “circolare” il ragionamento del giudice di appello - la sentenza penale di patteggia mento non potesse invertire l’onere della prova, quale indizio utilizzabile soltanto insieme ad altri. Peraltro, ad avviso della ricorrente, la CTR- utilizzando termini vaghi (“ non appare convincente” o “le conseguenze sono più gravi di altre”) - non avreb be spiegato le ragioni specifiche per le quali erano da disattendere le giustificazioni addotte dalla società nell’atto di riassunzione in ordine all’adesione al patteggiamento (ottenere la revoca dei sequestri delle strutture produttive).6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92, quanto all’omessa pronuncia della CTR, e, in subordine, alla motivazione apparente in ordine alla eccepita mancanza di quantificazione del debito fiscale imputato alla società e, comunque, alla eccepita carenza di prova della corrispondenza tra petitum penale e il petitum tributario, potendo il valore probatorio del patteggiamento valere soltanto nei limiti di una coincidenza di cifre. Violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c. In particolare, ad avviso della contribuente, il giudice di appello si sarebbe limitato ad affermare che la quantificazione del debito di imposta si ricavava dal p.v.c. senza indicare quali p.v.c. e da quali punti di essi si evinceva l’entità della pretesa tributaria, e senza statuire in ordine alla corrispondenza tra petitumfiscale con il petitumpenale oggetto della sentenza di patteggiamento. 7. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto superata la presunzione di legittima destinazione del GPL imbottigliato verso l’uso domestico con una assoluta carenza di motivazione in ordine alla eccepita non imputabilità dei fatti alla società. In particolare, la CTR avrebbe statuito apoditticamente la correità della società avuto riguardo alla emersa natura fittizia o di comodo degli intermediari e alla circostanza che molti di loro erano già dediti alla vendita illecita di GPL ad uso autotrazione, senza indicare le ragioni effettive dell’asserita consapevolezza/partecipazione della società medesima alla frode. Peraltro, inbase al principio affermato dalla CGUE (sentenza del 22 ottobre 2015, C- 277/14, punto 50), era l’Ufficio a dovere provare la consapevolezza della società di partecipare ad eventuali illeciti. Con il motivo si denuncia anche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 36, della legge n. 67/88 e 7 del d.l. n. 269/2003, in combinato con gli artt. 2, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto, con riguardo alla irrogazione delle sanzioni, erroneamente configurabile un concorso nell’illecito amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA] con la persona fisica (legale rappresentante della società).8. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR disatteso l’eccezione di giudicato (interno) che si sarebbe formato sulla statuizione del giudicedi primo grado circa il riscontrato vizio di motivazione dell’atto impositivo per mancata allegazione del p.v.c. in quanto era nuova e, in ogni caso, infondata in quanto il p.v.c. era stato prodotto fin dal primo grado. Al riguardo, ad avviso della contribuente, il giudice del rinvio, avrebbe dovuto rilevare, anche d’ufficio, l’esistenza del giudicato dagli atti di causa e comunque, nel merito, non ritenere la relativa eccezione infondata atteso che il fatto che il richiamato p.v.c. fosse stato prodotto ingiudizio non sanava il difetto originario di motivazione per relationemdell’atto, non essendo stato ad esso allegato. 9. In data 4 giugno 2024,[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) in liquidazione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. 9.1. Nell’atto di rinuncia -premesso che: 1) in data 7 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; 2) a partire dal 24 maggio 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava cancellata dal registro delle imprese,come da visura allegata, in seguito a dichiarazione di cessazione di attività del 15 maggio 2024 -[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentavano il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, rinunciando al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. con compensazione delle spese di lite. 9.2.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131; Sez.5, Ordinanza n. 16350 del 2024) ; 9.3.Stante la rinuncia al ricorso, va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio. 10.Nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata. 11. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittorio
Sentenza Cassazione n. 22418/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris