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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 13331/2025

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e 21279/2023, la seguente ORDINANZA -[OSCURATO:PERSONA], (C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Milano viale [OSCURATO:PERSONA] n. 39 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con sede in Milano viale [OSCURATO:PERSONA] 39 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Petrella - con studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito inMilano, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 - come da procure speciali incalce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, c.f. e p.i. 12403170967, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappre- sentante pro tempore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via degli Omenoni n. 2, nonché al domicilio digitale di cui alla casella p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, n. 918/2019, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Milano, Viale B. Maria, 39, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] al Teatro,

3. -controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2611/2023, repert. n. 2834/2023 del 25 settembre 2023, emesso dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] a definizione della causa civile iscritta al n.

R.G.n. 704/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decretoimpugnat o la Corte di appello di Milano ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso il decreto di omologa del concordato del F all imento [OSCURATO:SOCIETA]del Tribunale di Milano emesso il 20-4-23, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione.

2. La Corte territoriale ha in primo luogo ricordato che: (i) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di terzo assuntore, aveva depositato in data 8 - 7 - 22 una proposta di concordato fallimentare nella procedura [OSCURATO:SOCIETA].; (ii) la proposta si sostanziava nell’assunzione delle obbligazioni derivanti dal concordatomedesimo a fronte della cessione alla ricorrente dell’intero attivo fallimentare; (iii) l’attivo concordatario era stato valorizzato da [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 5.353.623,32 ed era comp osto da: - disponibilità liquide pari a euro 3.482.167,92; - una serie di cespiti immobiliari (ai fini della p roposta c oncordataria, agli i mmobili era stato attribuito un valore complessivo pari a euro 1.711.500,00, determinato all’esito di una stimadell’attuale valorizzazione di mercato di ciascuno degli stessi); -crediti (in fase di recupero) del valore nominale di euro 346.142,78, già incassati quanto a euro 36.735,26; - credito condizionato di euro 150.000,00 maturato a seguito di una permuta stipulata dalla s ocietà nel 2018 e attualmente oggetto di un contenzioso stragiudiziale ; (iv) n ello specifico la proposta concordataria fallimentare prevede va: - il soddisfacimento integrale delle spese in prededuzione;- il soddisfacimento solo parziale dei creditori privilegiati garantiti da ipoteche sugliimmobili, “con conseguente necessità didare corso al degrado al chirografo della parte così non rimborsata delle posizionicreditorie di cui trattasi”; - il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati;- il soddisfacimento parziale ( nella misura indicativa del 82,15%) dei creditori chirografari ; (v) c on riferimento al soddisfacimento parziale dei creditori ipotecari suindicati, con conseguente degrado al chirografo della parte non rimborsata, [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con tali creditori ipotecari appositi accordi individuali “con efficacia risolutivamente condizionata alla mancataomologa del concordato fallimentare proposto da [OSCURATO:PERSONA], accordinell’ambito dei quali (inter alia) i creditori ipotecari medesimi” avevano “ espressamente dichiarato di condividere ed accettare la determinazione del valore di mercatodei singoli Immobili gravati dalle ipoteche poste a garanzia dei loro crediti privilegiati, accettando anche in deroga, su base negoziale e individuale, alle prescrizioni di cuiall’art. 124, comma 3, l.f., il degrado al chirografo di parte degli stessi nella misura indicata nella [OSCURATO:PERSONA] ”; (vi) i l concordato fallimentare così approvato dai creditori è stato omologato dalTribunale.

3. La Corte di appello ha dunque osservato, per quanto qui ancora rileva, che: (a) in ordine alla censura relativa alla presunta violazione da parte dell’accordo intervenuto tra la proponenteed i creditori ipotecari del l’art. 233 l.f., nessun accordo era intervenuto con il fallito né l’accordo in questione avevaalterato la par condicio creditorum risolvendosi, anzi, per i creditori aderenti all’accordo nellarinuncia al soddisfacimento al 100% del loro credito; (b) anche l’ulteriore obiezione sollevata dai reclamanti – secondo cui per effetto dell’accordo tra la p roponente e i creditori ipotecari il credito era venuto meno, cosicché quest’ultiminon avrebbero potuto votare – era errata, in quanto, il credito di [OSCURATO:PERSONA] e di Viva permaneva, al di là dell’accollo dellaproponente, per la parte degradata al chirografo, e dunque i predetti creditori erano senz’altro ammessi al voto, secondo quanto risultante dagli accordi condizionati, necessariamente, all’omologa;(c) l’ulteriore motivo di reclamo, secondo cui avrebbe dovuto essere modificatolo stato passivo con inserimento della proponente al posto dei creditori ipotecari era infondato, atteso che lo stato passivo del Fallimento non poteva essere variato in relazione a un fatto dipendente dall’omologa del concordato, prima che l’omologa delconcordato intervenisse in via definitiva ; (d) la censura, inoltre, relativa alla composizione del comitato dei creditori -del quale facevano parte icreditori aderenti all’accordo - era parimenti infondata, in quanto l’accordo condizionato all’omologa del concordato fallimentare non determina va una modifica dello stato passivo, in ragione del carattere condizionato di tale accordo, e dunque nemmeno lamodifica della composizione del comitato dei creditori, di cui gli attuali membri avevano comunque diritto di far parte , stante il credito residuo (chirografario) in capo agli stessi ; (e) anche il conflitto di interessi del comitato dei c reditori era stato smentito dalla circostanza che i creditori ipotecari avevano comunque accettato un trattamento peggiore, in sede concordataria, di quello dovuto in sede fallimentare, ove avrebbero tratto un utile ancora maggiore, e cioè il soddisfacimentoal 100% del credito ipotecario; (f) la censura in ordine alla mancanza della perizia ex art 124 l. fall. - sulla base del fatto che la liquidazione fallimentare avrebbe port ato ad un avanzo di attivo (con integrale soddisfacimento dei chirografari), con conseguenziale violazione dell’art. 124 l. f all. (il quale prevede la perizia nel caso in cui i privilegiati siano degradati)- era infondata, in quanto la finalità protettiva della norma era stata comunque garantita anche in assenza della perizia, e ciò in ragione del fatto che, a seguito di accordo con i creditoriipotecari, gli stessi avevano comunque accet tato un soddisfacimento parziale con degrado al chirografo (nella misura dell’82,15%), con la conseguenza che non sussistevano i presupposti perl’applicazione dell’art. 124, 3 comma, l. fall. ; (g) i creditori chirografari avevano infatti votato favorevolmente la proposta né p oteva assumere rilievo ex art. 129,comma sei, l. fall. , la mera convenienza del concordato; (h) in ogni caso, l’ avanzo di attivo prospettato dalla reclamante era eventuale e futuribile , laddove invece il concordato consent iva il soddisfacimento certo e immediato deicreditori, posti così al riparo dai tempi del fallimento con gli annessi costi inprededuzione.

4. Il decreto, pubblicato il 25 settembre 2023 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione h a nno resistito con controricorso.

La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Entrambele controricorrenti hanno depositato memoria.

È stata disposta la riunione dei ricorsi con rg. nn. 21232/2023 e 21279/2023, considerato che gli stessi avevano ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si censura il provvedimento impugnato ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1357, 1360, 1362, 1456 e 1458. c.c. in relazione alla corretta interpretazione degli accordi raggiunti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1Il motivo, così articolato, è inammissibile. 1.1.1Le ricorrenti criticano , cioè, il provvedimento impugnato nella parte in cui, confermando il decreto di omologa, avevano accertato che gli a ccordi individuali con i creditori ipotecari avevano determinato un accollo in capo a [OSCURATO:PERSONA] limitato a una parte dei crediti dei primi verso il fallimento, con la conseguenza chei creditori ipotecari avevano mantenuto, anche dopo la stipula degli accordi individuali con i creditori i potecari, sia la qualità di creditori del fallimento (relativamente ai crediti non accollati), sia la propria legittimazione a rivestire il ruolo di membri del comitato dei creditori, avendo dunque validamente concorso a rendere il parere sulla proposta.Secondo le ricorrenti, invece, una corretta interpretazione degli accordi individuali con i creditori ipotecari avrebbe dovuto portare a ritenere che l’accollo avesse riguardato, invece, tutti i crediti dei creditori ipotecari, di talché gli stessi avrebbero perso la propria qualità giuridica di creditori e non avrebbero più potuto far parte del comitato dei creditori. 1.2 In primo luogo, le ricorrenti deducono in rubrica la violazione di vari e disposizioni di legge, senza far seguire, nel la esposizione dei motivi , la puntuale illustrazione delle ragioni per le quali il provvedimento impugnato sarebbe incorso nella violazione di ciascuna delle norme menzionate.

Sul punto, giova infatti ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ; Sez.

L , Ordinanzan. 17570 del 21/08/2020 ; da ultimo: Cass. Sez.

U, n. 23745 del 28.10.2020). 1.3In secondo luogo, si deduce la violazione dei criteri ermeneutici senza tuttavia alcun richiamo testuale al contenuto dell’accordo che la Corte d’Appello avrebbe mal giudicatoed interpretato, né al canone esegetico in tesi mal applicato.

Orbene, occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, “l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato.

Occorre, inoltre, che il motivo e così gli argomenti che concorrono alla sua illustrazione non si risolvano nel contrapporre alla interpretazione accolta dal giudice del merito una propria e diversa interpretazione degli indici fattuali delibati da questo e posti a fondamento della interpretazione contestata, giacché in tale modo si indurrebbe la Corte di cassazione a travalicare i limiti dei propri compiti istituzionali e a farsi inammissibilmente interprete di un ruolo che non le compete, sostituendo il proprio giudizio a quello del decidente di merito” (Cass., n. 31899/2018).

In realtà, lericorrenti - come già sopra evidenziato - non avevano né indicato i canoni interpretativi asseritamente violati né dedotto in quali termini il giudice del merito se ne fosse discostato , senza , peraltro , la puntuale indicazione de gli elementi testuali che avrebbero dovuto essere oggetto dell’interpretazione, con la conseguenziale ed inevitabile inammissibilità radicale delle doglianze così proposte.

2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c. 111, comma 6, Cost., 124 e 125 l.fall. per aver la Corte di Appello errato nell’interpretazione della domanda.

Sostengono le ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso di analizzare le conseguenze in concreto degli accordi raggiunti come sollevati dai ricorrenti concentrandosi, per negarne la sussistenza e rigettare la doglianza, su di un aspetto non eccepito, ciò in spregio ai criteri interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alla domanda. 2.1 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 2.1.1Più in particolare, le ricorre n ti premettono di aver dedotto, avanti la Corte d’Appello, che:(a) i creditori ipotecari non avrebbero potuto far parte del comitato dei creditori in ragione della perdita della qualità di creditori derivante dell’accollo pattuito negli accordi individuali con i creditori ipotecari; (b) i creditori ipotecari in seno al comitato dei creditori avrebbero versato in una situazione di conflitto d’interesse che avrebbe dovuto condurre alla loro astensione.Sulla base di tali premesse, sempre secondo le ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe errato nell’interpretare le suddette eccezioni:(i) perché nel decreto d’appello si indagavasulla sussistenza di una violazione dell’art. 233 l.fall., quando in realtà le opponenti non avrebbero inteso invocare tale violazione;(ii) in relazione all’eccezione sub a), perché la Corte di Appello sarebbeincorsa in un evidente errore interpretativo laddove aveva a ffermato che la loro doglianza fosse da rigettare in quanto a seguito dell’intervenuto accordo il credito non sarebbe venuto meno; (iii) in relazione all’eccezione sub b), perché “le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (Cass.17186/2021), hanno affermato che nel concordato fallimentare ed in quello preventivo può parlarsi di conflitto di interessi, ma hanno precisato che i relativi casi sono innumerevoli e spetta alla legge stabilire quali ipotesi siano rilevanti e quali no, indicando il metodo più opportuno per neutralizzare il conflitto.

Nel caso di specie i Resistenti considerano palese il conflitto di interessi in cui si sono messi i creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] laddove il loro interesse era ottenere l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un accordo di natura privatistica raggiunto prima della proposizione della proposta concordataria e senza che gli altri creditori fossero stati messi a conoscenza dell’esistenza di tale accordo”(pagg. 41-42). 2.2Il motivo presenta plurimi e concorrenti profili d’inammissibilità. 2.2.1 Anzitutto, vale il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 3, del c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è , ora, ancora consentito dal vigente articolo 360, primo comma, n. 5, del c.p.c. (Cass., n.4064/1999; n. 5034/2000; n. 6328/2000; n. 12180/2000; Cass.n. 38638/2021). 2.2.2 Quanto , poi, alla censura sub b), con essa i ricorrenti neanche denunciano– con tutta evidenza – un errore interpretativo della Corte di merito circa il senso e la portata dell’eccezione avversaria sulla sussistenza di un conflitto di interessi in capo ai creditori ipotecari, bensì, per contro, una non condivisa valutazione circa il merito della questione inerente la sussistenza di un conflitto d’interessi.

Una simile censura, per come è formulata, è tuttavia inammissibile, posto che nella stessa non è denunziata la violazione o falsa applicazione di alcuna norma di legge inerente la disciplina del conflitto di interessi dei membri del comitato dei creditori.

La censura, per contro, inerisce una valutazione puramente fattuale, da parte del giudice del merito, delle risultanze di causa, sottratta, come noto, al vaglio di legittimità.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazionedell’art. 124 l. fall. per aver la Corte di Appello omesso di verificare in concreto la necessità della perizia prevista dalla norma ritenendola nel caso di specie non dovuta,in quanto non violata la ratio legis. 3.1 Occorre, cioè, verificare se, a fronte di un patto paraconcordatario -con il quale i creditori ipotecari accettino un pagamento parziale del proprio credito -sia comunque necessaria la perizia attestativa ex art. 124 l.fall. ed in caso positivo cosa comporti la sua omissione.

Sul punto, risulta utile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. 22045/2016) ha già concluso per l’irrilevanza della relazione del professionista designato dal tribunale quando la proposta preveda l’integrale pagamento del credito privilegiato seppur con semplice dilazione,giacché in questo caso la misura del soddisfacimento non è legata al valore di mercato dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, bensì solo all’incidenza economica del decorso del tempo (il ritardo nell’adempimento) sul credito.

Il principio richiamato ponetuttavia la diversa ( ma collegata ) questione se, cioè, in tutti gli altri casi, in cui la misura del soddisfacimento è legata al valore di mercato dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, ipotesi che ricorre nel caso di specie, sia sempre necessaria la presenza della perizia di stima di cui all’art. 124 l.fall.

L'art. 124, co. 3, l.fall. stabilisce che il trattamento "falcidiato" dei creditori privilegiati ed ipotecari "non può essere inferiore alla misura realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d,) designato dal tribunale" e, speciea seguito del correttivo del 2007 - che ha sostituito il termine "liquidazione" a quello precedente di "vendita" - appare evidente che quella stima non possa ridursi tout court al " valore di mercato", il quale non coincide con il "ricavato in caso di liquidazione",ma costituisce un termine di riferimento per la determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita coattiva fallimentare, utile ad orientare le valutazioni spettanti ai creditori, in sede di approvazione del concordato, e al giudice, in sede di omologazione, in ordine alle concrete possibilità di soddisfazione dei crediti in questione (così, Cass. 16738/2011; v. anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24359del 29/10/2013) Sul punto qui da ultimo in discussione risultanoallora calzanti e condivisibili le osservazioni della Procura Generale contenute nella sua requisitoria scritta, secondo le quali “la stima di cui alla relazione giurata prevista dall'art. 124, co. 3, l.fall. deve costituire una stima certa e precisa, in quanto parametro di riferimento non solo per la valutazione della misura di soddisfazione minima dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta non preveda il pagamento integrale (Cass. 22045/2016), a pena di inammissibilità della proposta, ma anche per il calcolo dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, con riguardo alla parte che non può essere soddisfatta con il ricavato dalla liquidazione del bene o diritto oggetto di garanzia (v. art. 127, co. 4, l.fall. per cui "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito") (Cass.6435/2024)”.

In realtà , la relazione giurata del professionista designato dal tribunale è funzionale alla verifica di un valore che consenta di determinare la misura di soddisfazione del credito presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti, quale limite minimo suscettibile di essere previsto nella proposta di concordato (Cass. 22045/2016).

Orbene, nel patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari oggetto di causa questi ultimi accettano su base negoziale ed individuale il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, di talché trattandosi, di certo, di un diritto disponibile non vi sono dubbi che,con riferimento all’interesse primario tutelato dalla norma, una simile pattuizione negoziale possa legittimamente derogare alla prescrizione di cui all’art. 124 l.fall.Tuttavia, la norma, oltre a determinare la misura di soddisfazione del creditore privilegiato o ipotecario, svolge altresì una funzione per il calcolo dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, con riguardo alla parte che non può essere soddisfatta con il ricavato dalla liquidazione del bene o diritto oggetto di garanzia.

Ne consegue che tale ultima considerazione potrebbe ben determinare un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore a che vi sia una relazione giurata di un terzo, di un professionista indipendente nominato dal tribunale, ove l’espressione di voto di tali creditori sia stata determinante nella formazione delle maggioranze.

Tuttavia, un tale interesse non può profilarsi nel caso di specie, posto che la proposta di concordato fallimentare è stata approvata, sia pur con il meccanismo del silenzio assenso, dall’unanimità dei creditori ammessi al voto.

Discende da ciòl’infondatezza del motivo.

4. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti denunciano “violazione e/o fal- sa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3 cpc ex art. 124 l.f. in relazione agli artt. 1325 e 1346 c.c. per avere la Corte di Appello omesso di considerare e decidere in merito all’eccepito abuso di diritto violazione dell’art. 112 c.p.c.”. 4.1 Per argomentare tale motivo, si deduce che : (i) la proposizione di una opposizione all’omologazione di un concordato fallimentare da parte del fallito investirebbeil Tribunale anche del “merito” della proposta concordataria, al fine di verificare che non ricorra un’ipotesi di abuso dello strumento concordatario; (ii) la Corte d’Appello non avrebbe compiuto la predetta valutazione (di non ricorrenza di una fattispecie di abuso); (iii) occorr eva apprezzare una serie di dati fattuali, che avrebbero dovuto dimostrare come fosse “assolutamente e palesemente preferibile la prosecuzione della procedura liquidatoria in luogo della proposta concordataria come formulata”, liquidazione che avrebbe potuto generare “non solo un pagamento integrale di tutti i creditori della [OSCURATO:SOCIETA] ma altresì un surplus che potrebbe andare a vantaggio del socio della fallita”. 4.2 La censura di omessa pronuncia è inammissibile. 4.2.1 L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 27/10/2014, n. 22759; Cass. ord. 16/03/2017, n. 6835), salvo che nell'illustrazione del motivo non si faccia esplicito riferimento alla nullità della sentenza, circostanza questa non ricorrente nel caso in esame (cfr. ex multisCass. 2101/2019).

4.2.2. La censura è altresì inammissibile posto che la Corte territoriale ha esaminato la doglianza, ritenendo che non fosse ravvisabile alcuna violazione dei principi applicabili al concordato fallimentare perché, come riportato nel passaggio della motivazione ritrascritto anche negli atti del giudizio di legittimità, “l’avanzo di attivo prospettato dalla reclamante è eventuale e futuribile laddove invece il concordato consente il soddisfacimento certo e immediato dei creditori, posti così al riparo dei tempi del fallimento con gli annessi costi in prededuzione” (v. decreto, pag. 7). 4.2.3 Secondo i ricorrenti nel caso di specie si riscontrerebbe invece un ingiustificato sacrificio per le ragioni del debitore che, non essendo parte dell'accordo intervenuto tra il proponente e i creditori, si vedrebbe sottrarre i suoi beni sulla base di una valutazione che, pur idonea a soddisfare i crediti in misura ritenuta conveniente dalla maggioranza dei creditori, risulterebbe insufficiente rispetto al valore reale dell'attivo fallimentare.

Ma anche tale doglianza è inammissibile.

Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che,nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi e alcune di esse risultino dissenzienti -restando escluso ogni controllo sul merito, "a eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto" (v.

Cass. Sez. 1 n. 24359-13, Cass. Sez. 1 n. 19645-15).

Ciò posto, accertare che si sia concretizzato o meno, nel concordato fallimentare, un abuso per effetto della distorsione del fine della procedura, con un eccesso di sacrificio imposto al patrimonio del fallito non necessario al soddisfacimento dei creditori, integraun accertamento di fatto.

Orbene, le ricorrenti pretendono ora proprio un nuovo scrutinio di tale apprezzamento, con deduzioni che si pongono pertanto ben al di là del perimetro delimitante l’area di cognizione di questo giudice di legittimità.

Ne deriva la inammissibilitàdel quarto motivo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M rigetta i ricorsie condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuncontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 21279/2023, la seguente ORDINANZA -[OSCURATO:PERSONA], (C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Milano viale [OSCURATO:PERSONA] n. 39 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con sede in Milano viale [OSCURATO:PERSONA] 39 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Petrella - con studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito inMilano, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 - come da procure speciali incalce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, c.f. e p.i. 12403170967, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappre- sentante pro tempore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via degli Omenoni n. 2, nonché al domicilio digitale di cui alla casella p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, n. 918/2019, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Milano, Viale B. Maria, 39, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] al Teatro, 3. -controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2611/2023, repert. n. 2834/2023 del 25 settembre 2023, emesso dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] a definizione della causa civile iscritta al n. R.G.n. 704/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decretoimpugnat o la Corte di appello di Milano ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso il decreto di omologa del concordato del F all imento [OSCURATO:SOCIETA]del Tribunale di Milano emesso il 20-4-23, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. 2. La Corte territoriale ha in primo luogo ricordato che: (i) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di terzo assuntore, aveva depositato in data 8 - 7 - 22 una proposta di concordato fallimentare nella procedura [OSCURATO:SOCIETA].; (ii) la proposta si sostanziava nell’assunzione delle obbligazioni derivanti dal concordatomedesimo a fronte della cessione alla ricorrente dell’intero attivo fallimentare; (iii) l’attivo concordatario era stato valorizzato da [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 5.353.623,32 ed era comp osto da: - disponibilità liquide pari a euro 3.482.167,92; - una serie di cespiti immobiliari (ai fini della p roposta c oncordataria, agli i mmobili era stato attribuito un valore complessivo pari a euro 1.711.500,00, determinato all’esito di una stimadell’attuale valorizzazione di mercato di ciascuno degli stessi); -crediti (in fase di recupero) del valore nominale di euro 346.142,78, già incassati quanto a euro 36.735,26; - credito condizionato di euro 150.000,00 maturato a seguito di una permuta stipulata dalla s ocietà nel 2018 e attualmente oggetto di un contenzioso stragiudiziale ; (iv) n ello specifico la proposta concordataria fallimentare prevede va: - il soddisfacimento integrale delle spese in prededuzione;- il soddisfacimento solo parziale dei creditori privilegiati garantiti da ipoteche sugliimmobili, “con conseguente necessità didare corso al degrado al chirografo della parte così non rimborsata delle posizionicreditorie di cui trattasi”; - il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati;- il soddisfacimento parziale ( nella misura indicativa del 82,15%) dei creditori chirografari ; (v) c on riferimento al soddisfacimento parziale dei creditori ipotecari suindicati, con conseguente degrado al chirografo della parte non rimborsata, [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con tali creditori ipotecari appositi accordi individuali “con efficacia risolutivamente condizionata alla mancataomologa del concordato fallimentare proposto da [OSCURATO:PERSONA], accordinell’ambito dei quali (inter alia) i creditori ipotecari medesimi” avevano “ espressamente dichiarato di condividere ed accettare la determinazione del valore di mercatodei singoli Immobili gravati dalle ipoteche poste a garanzia dei loro crediti privilegiati, accettando anche in deroga, su base negoziale e individuale, alle prescrizioni di cuiall’art. 124, comma 3, l.f., il degrado al chirografo di parte degli stessi nella misura indicata nella [OSCURATO:PERSONA] ”; (vi) i l concordato fallimentare così approvato dai creditori è stato omologato dalTribunale. 3. La Corte di appello ha dunque osservato, per quanto qui ancora rileva, che: (a) in ordine alla censura relativa alla presunta violazione da parte dell’accordo intervenuto tra la proponenteed i creditori ipotecari del l’art. 233 l.f., nessun accordo era intervenuto con il fallito né l’accordo in questione avevaalterato la par condicio creditorum risolvendosi, anzi, per i creditori aderenti all’accordo nellarinuncia al soddisfacimento al 100% del loro credito; (b) anche l’ulteriore obiezione sollevata dai reclamanti – secondo cui per effetto dell’accordo tra la p roponente e i creditori ipotecari il credito era venuto meno, cosicché quest’ultiminon avrebbero potuto votare – era errata, in quanto, il credito di [OSCURATO:PERSONA] e di Viva permaneva, al di là dell’accollo dellaproponente, per la parte degradata al chirografo, e dunque i predetti creditori erano senz’altro ammessi al voto, secondo quanto risultante dagli accordi condizionati, necessariamente, all’omologa;(c) l’ulteriore motivo di reclamo, secondo cui avrebbe dovuto essere modificatolo stato passivo con inserimento della proponente al posto dei creditori ipotecari era infondato, atteso che lo stato passivo del Fallimento non poteva essere variato in relazione a un fatto dipendente dall’omologa del concordato, prima che l’omologa delconcordato intervenisse in via definitiva ; (d) la censura, inoltre, relativa alla composizione del comitato dei creditori -del quale facevano parte icreditori aderenti all’accordo - era parimenti infondata, in quanto l’accordo condizionato all’omologa del concordato fallimentare non determina va una modifica dello stato passivo, in ragione del carattere condizionato di tale accordo, e dunque nemmeno lamodifica della composizione del comitato dei creditori, di cui gli attuali membri avevano comunque diritto di far parte , stante il credito residuo (chirografario) in capo agli stessi ; (e) anche il conflitto di interessi del comitato dei c reditori era stato smentito dalla circostanza che i creditori ipotecari avevano comunque accettato un trattamento peggiore, in sede concordataria, di quello dovuto in sede fallimentare, ove avrebbero tratto un utile ancora maggiore, e cioè il soddisfacimentoal 100% del credito ipotecario; (f) la censura in ordine alla mancanza della perizia ex art 124 l. fall. - sulla base del fatto che la liquidazione fallimentare avrebbe port ato ad un avanzo di attivo (con integrale soddisfacimento dei chirografari), con conseguenziale violazione dell’art. 124 l. f all. (il quale prevede la perizia nel caso in cui i privilegiati siano degradati)- era infondata, in quanto la finalità protettiva della norma era stata comunque garantita anche in assenza della perizia, e ciò in ragione del fatto che, a seguito di accordo con i creditoriipotecari, gli stessi avevano comunque accet tato un soddisfacimento parziale con degrado al chirografo (nella misura dell’82,15%), con la conseguenza che non sussistevano i presupposti perl’applicazione dell’art. 124, 3 comma, l. fall. ; (g) i creditori chirografari avevano infatti votato favorevolmente la proposta né p oteva assumere rilievo ex art. 129,comma sei, l. fall. , la mera convenienza del concordato; (h) in ogni caso, l’ avanzo di attivo prospettato dalla reclamante era eventuale e futuribile , laddove invece il concordato consent iva il soddisfacimento certo e immediato deicreditori, posti così al riparo dai tempi del fallimento con gli annessi costi inprededuzione. 4. Il decreto, pubblicato il 25 settembre 2023 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione h a nno resistito con controricorso. La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambele controricorrenti hanno depositato memoria. È stata disposta la riunione dei ricorsi con rg. nn. 21232/2023 e 21279/2023, considerato che gli stessi avevano ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si censura il provvedimento impugnato ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.per violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1357, 1360, 1362, 1456 e 1458. c.c. in relazione alla corretta interpretazione degli accordi raggiunti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1Il motivo, così articolato, è inammissibile. 1.1.1Le ricorrenti criticano , cioè, il provvedimento impugnato nella parte in cui, confermando il decreto di omologa, avevano accertato che gli a ccordi individuali con i creditori ipotecari avevano determinato un accollo in capo a [OSCURATO:PERSONA] limitato a una parte dei crediti dei primi verso il fallimento, con la conseguenza chei creditori ipotecari avevano mantenuto, anche dopo la stipula degli accordi individuali con i creditori i potecari, sia la qualità di creditori del fallimento (relativamente ai crediti non accollati), sia la propria legittimazione a rivestire il ruolo di membri del comitato dei creditori, avendo dunque validamente concorso a rendere il parere sulla proposta.Secondo le ricorrenti, invece, una corretta interpretazione degli accordi individuali con i creditori ipotecari avrebbe dovuto portare a ritenere che l’accollo avesse riguardato, invece, tutti i crediti dei creditori ipotecari, di talché gli stessi avrebbero perso la propria qualità giuridica di creditori e non avrebbero più potuto far parte del comitato dei creditori. 1.2 In primo luogo, le ricorrenti deducono in rubrica la violazione di vari e disposizioni di legge, senza far seguire, nel la esposizione dei motivi , la puntuale illustrazione delle ragioni per le quali il provvedimento impugnato sarebbe incorso nella violazione di ciascuna delle norme menzionate. Sul punto, giova infatti ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ; Sez. L , Ordinanzan. 17570 del 21/08/2020 ; da ultimo: Cass. Sez. U, n. 23745 del 28.10.2020). 1.3In secondo luogo, si deduce la violazione dei criteri ermeneutici senza tuttavia alcun richiamo testuale al contenuto dell’accordo che la Corte d’Appello avrebbe mal giudicatoed interpretato, né al canone esegetico in tesi mal applicato. Orbene, occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, “l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. Occorre, inoltre, che il motivo e così gli argomenti che concorrono alla sua illustrazione non si risolvano nel contrapporre alla interpretazione accolta dal giudice del merito una propria e diversa interpretazione degli indici fattuali delibati da questo e posti a fondamento della interpretazione contestata, giacché in tale modo si indurrebbe la Corte di cassazione a travalicare i limiti dei propri compiti istituzionali e a farsi inammissibilmente interprete di un ruolo che non le compete, sostituendo il proprio giudizio a quello del decidente di merito” (Cass., n. 31899/2018). In realtà, lericorrenti - come già sopra evidenziato - non avevano né indicato i canoni interpretativi asseritamente violati né dedotto in quali termini il giudice del merito se ne fosse discostato , senza , peraltro , la puntuale indicazione de gli elementi testuali che avrebbero dovuto essere oggetto dell’interpretazione, con la conseguenziale ed inevitabile inammissibilità radicale delle doglianze così proposte. 2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. al c.p.c. 111, comma 6, Cost., 124 e 125 l.fall. per aver la Corte di Appello errato nell’interpretazione della domanda. Sostengono le ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso di analizzare le conseguenze in concreto degli accordi raggiunti come sollevati dai ricorrenti concentrandosi, per negarne la sussistenza e rigettare la doglianza, su di un aspetto non eccepito, ciò in spregio ai criteri interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alla domanda. 2.1 Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 2.1.1Più in particolare, le ricorre n ti premettono di aver dedotto, avanti la Corte d’Appello, che:(a) i creditori ipotecari non avrebbero potuto far parte del comitato dei creditori in ragione della perdita della qualità di creditori derivante dell’accollo pattuito negli accordi individuali con i creditori ipotecari; (b) i creditori ipotecari in seno al comitato dei creditori avrebbero versato in una situazione di conflitto d’interesse che avrebbe dovuto condurre alla loro astensione.Sulla base di tali premesse, sempre secondo le ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe errato nell’interpretare le suddette eccezioni:(i) perché nel decreto d’appello si indagavasulla sussistenza di una violazione dell’art. 233 l.fall., quando in realtà le opponenti non avrebbero inteso invocare tale violazione;(ii) in relazione all’eccezione sub a), perché la Corte di Appello sarebbeincorsa in un evidente errore interpretativo laddove aveva a ffermato che la loro doglianza fosse da rigettare in quanto a seguito dell’intervenuto accordo il credito non sarebbe venuto meno; (iii) in relazione all’eccezione sub b), perché “le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (Cass.17186/2021), hanno affermato che nel concordato fallimentare ed in quello preventivo può parlarsi di conflitto di interessi, ma hanno precisato che i relativi casi sono innumerevoli e spetta alla legge stabilire quali ipotesi siano rilevanti e quali no, indicando il metodo più opportuno per neutralizzare il conflitto. Nel caso di specie i Resistenti considerano palese il conflitto di interessi in cui si sono messi i creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] laddove il loro interesse era ottenere l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un accordo di natura privatistica raggiunto prima della proposizione della proposta concordataria e senza che gli altri creditori fossero stati messi a conoscenza dell’esistenza di tale accordo”(pagg. 41-42). 2.2Il motivo presenta plurimi e concorrenti profili d’inammissibilità. 2.2.1 Anzitutto, vale il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell' articolo 360, primo comma, n. 3, del c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è , ora, ancora consentito dal vigente articolo 360, primo comma, n. 5, del c.p.c. (Cass., n.4064/1999; n. 5034/2000; n. 6328/2000; n. 12180/2000; Cass.n. 38638/2021). 2.2.2 Quanto , poi, alla censura sub b), con essa i ricorrenti neanche denunciano– con tutta evidenza – un errore interpretativo della Corte di merito circa il senso e la portata dell’eccezione avversaria sulla sussistenza di un conflitto di interessi in capo ai creditori ipotecari, bensì, per contro, una non condivisa valutazione circa il merito della questione inerente la sussistenza di un conflitto d’interessi. Una simile censura, per come è formulata, è tuttavia inammissibile, posto che nella stessa non è denunziata la violazione o falsa applicazione di alcuna norma di legge inerente la disciplina del conflitto di interessi dei membri del comitato dei creditori. La censura, per contro, inerisce una valutazione puramente fattuale, da parte del giudice del merito, delle risultanze di causa, sottratta, come noto, al vaglio di legittimità. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazionedell’art. 124 l. fall. per aver la Corte di Appello omesso di verificare in concreto la necessità della perizia prevista dalla norma ritenendola nel caso di specie non dovuta,in quanto non violata la ratio legis. 3.1 Occorre, cioè, verificare se, a fronte di un patto paraconcordatario -con il quale i creditori ipotecari accettino un pagamento parziale del proprio credito -sia comunque necessaria la perizia attestativa ex art. 124 l.fall. ed in caso positivo cosa comporti la sua omissione. Sul punto, risulta utile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22045/2016) ha già concluso per l’irrilevanza della relazione del professionista designato dal tribunale quando la proposta preveda l’integrale pagamento del credito privilegiato seppur con semplice dilazione,giacché in questo caso la misura del soddisfacimento non è legata al valore di mercato dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, bensì solo all’incidenza economica del decorso del tempo (il ritardo nell’adempimento) sul credito. Il principio richiamato ponetuttavia la diversa ( ma collegata ) questione se, cioè, in tutti gli altri casi, in cui la misura del soddisfacimento è legata al valore di mercato dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, ipotesi che ricorre nel caso di specie, sia sempre necessaria la presenza della perizia di stima di cui all’art. 124 l.fall. L'art. 124, co. 3, l.fall. stabilisce che il trattamento "falcidiato" dei creditori privilegiati ed ipotecari "non può essere inferiore alla misura realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d,) designato dal tribunale" e, speciea seguito del correttivo del 2007 - che ha sostituito il termine "liquidazione" a quello precedente di "vendita" - appare evidente che quella stima non possa ridursi tout court al " valore di mercato", il quale non coincide con il "ricavato in caso di liquidazione",ma costituisce un termine di riferimento per la determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita coattiva fallimentare, utile ad orientare le valutazioni spettanti ai creditori, in sede di approvazione del concordato, e al giudice, in sede di omologazione, in ordine alle concrete possibilità di soddisfazione dei crediti in questione (così, Cass. 16738/2011; v. anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24359del 29/10/2013) Sul punto qui da ultimo in discussione risultanoallora calzanti e condivisibili le osservazioni della Procura Generale contenute nella sua requisitoria scritta, secondo le quali “la stima di cui alla relazione giurata prevista dall'art. 124, co. 3, l.fall. deve costituire una stima certa e precisa, in quanto parametro di riferimento non solo per la valutazione della misura di soddisfazione minima dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta non preveda il pagamento integrale (Cass. 22045/2016), a pena di inammissibilità della proposta, ma anche per il calcolo dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, con riguardo alla parte che non può essere soddisfatta con il ricavato dalla liquidazione del bene o diritto oggetto di garanzia (v. art. 127, co. 4, l.fall. per cui "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito") (Cass.6435/2024)”. In realtà , la relazione giurata del professionista designato dal tribunale è funzionale alla verifica di un valore che consenta di determinare la misura di soddisfazione del credito presumibilmente realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti, quale limite minimo suscettibile di essere previsto nella proposta di concordato (Cass. 22045/2016). Orbene, nel patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari oggetto di causa questi ultimi accettano su base negoziale ed individuale il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, di talché trattandosi, di certo, di un diritto disponibile non vi sono dubbi che,con riferimento all’interesse primario tutelato dalla norma, una simile pattuizione negoziale possa legittimamente derogare alla prescrizione di cui all’art. 124 l.fall.Tuttavia, la norma, oltre a determinare la misura di soddisfazione del creditore privilegiato o ipotecario, svolge altresì una funzione per il calcolo dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, con riguardo alla parte che non può essere soddisfatta con il ricavato dalla liquidazione del bene o diritto oggetto di garanzia. Ne consegue che tale ultima considerazione potrebbe ben determinare un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore a che vi sia una relazione giurata di un terzo, di un professionista indipendente nominato dal tribunale, ove l’espressione di voto di tali creditori sia stata determinante nella formazione delle maggioranze. Tuttavia, un tale interesse non può profilarsi nel caso di specie, posto che la proposta di concordato fallimentare è stata approvata, sia pur con il meccanismo del silenzio assenso, dall’unanimità dei creditori ammessi al voto. Discende da ciòl’infondatezza del motivo. 4. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti denunciano “violazione e/o fal- sa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3 cpc ex art. 124 l.f. in relazione agli artt. 1325 e 1346 c.c. per avere la Corte di Appello omesso di considerare e decidere in merito all’eccepito abuso di diritto violazione dell’art. 112 c.p.c.”. 4.1 Per argomentare tale motivo, si deduce che : (i) la proposizione di una opposizione all’omologazione di un concordato fallimentare da parte del fallito investirebbeil Tribunale anche del “merito” della proposta concordataria, al fine di verificare che non ricorra un’ipotesi di abuso dello strumento concordatario; (ii) la Corte d’Appello non avrebbe compiuto la predetta valutazione (di non ricorrenza di una fattispecie di abuso); (iii) occorr eva apprezzare una serie di dati fattuali, che avrebbero dovuto dimostrare come fosse “assolutamente e palesemente preferibile la prosecuzione della procedura liquidatoria in luogo della proposta concordataria come formulata”, liquidazione che avrebbe potuto generare “non solo un pagamento integrale di tutti i creditori della [OSCURATO:SOCIETA] ma altresì un surplus che potrebbe andare a vantaggio del socio della fallita”. 4.2 La censura di omessa pronuncia è inammissibile. 4.2.1 L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 27/10/2014, n. 22759; Cass. ord. 16/03/2017, n. 6835), salvo che nell'illustrazione del motivo non si faccia esplicito riferimento alla nullità della sentenza, circostanza questa non ricorrente nel caso in esame (cfr. ex multisCass. 2101/2019). 4.2.2. La censura è altresì inammissibile posto che la Corte territoriale ha esaminato la doglianza, ritenendo che non fosse ravvisabile alcuna violazione dei principi applicabili al concordato fallimentare perché, come riportato nel passaggio della motivazione ritrascritto anche negli atti del giudizio di legittimità, “l’avanzo di attivo prospettato dalla reclamante è eventuale e futuribile laddove invece il concordato consente il soddisfacimento certo e immediato dei creditori, posti così al riparo dei tempi del fallimento con gli annessi costi in prededuzione” (v. decreto, pag. 7). 4.2.3 Secondo i ricorrenti nel caso di specie si riscontrerebbe invece un ingiustificato sacrificio per le ragioni del debitore che, non essendo parte dell'accordo intervenuto tra il proponente e i creditori, si vedrebbe sottrarre i suoi beni sulla base di una valutazione che, pur idonea a soddisfare i crediti in misura ritenuta conveniente dalla maggioranza dei creditori, risulterebbe insufficiente rispetto al valore reale dell'attivo fallimentare. Ma anche tale doglianza è inammissibile. Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che,nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi e alcune di esse risultino dissenzienti -restando escluso ogni controllo sul merito, "a eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto" (v. Cass. Sez. 1 n. 24359-13, Cass. Sez. 1 n. 19645-15). Ciò posto, accertare che si sia concretizzato o meno, nel concordato fallimentare, un abuso per effetto della distorsione del fine della procedura, con un eccesso di sacrificio imposto al patrimonio del fallito non necessario al soddisfacimento dei creditori, integraun accertamento di fatto. Orbene, le ricorrenti pretendono ora proprio un nuovo scrutinio di tale apprezzamento, con deduzioni che si pongono pertanto ben al di là del perimetro delimitante l’area di cognizione di questo giudice di legittimità. Ne deriva la inammissibilitàdel quarto motivo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta i ricorsie condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuncontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P
Decreto Cassazione n. 13331/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris