CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania del 24 settembre 2021 di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno. 2. Ricorre la difesa del condannato con unico motivo in cui lamenta la mancanza della motivazione. Si sostiene la necessità di dimostrazione dell'attualità della pericolosità sociale che deve sorreggere l'applicazione della misura di sicurezza e si contesta che le due circostanze citate dal Tribunale potessero rilevare al riguardo, riferendo di aver chiarito che i pregiudicati a cui era stato visto accompagnarsi erano suoi congiunti e di non avere inteso di doversi correlare con l'UEPE. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il ricorso si risolve in unico argomento, sviluppato nelle prime diciotto righe dello stesso, atteso che tutte le pagine successive consistono in mere citazioni di massime di giurisprudenza di legittimità o riflessioni di carattere generale sul sistema delle misure di sicurezza senza alcun riferimento al caso in esame e potenzialmente riproducibili in un numero indeterminato di ricorsi per cassazione contro la stessa tipologia di provvedimento. L'argomento sviluppato nelle prime diciotto righe è che il Tribunale non avrebbe preso posizione sulle deduzioni difensive svolte, con riferimento ai controlli del ricorrente con i pregiudicati ed ai mancati contatti dello stesso con l'Ufficio esecuzione penale esterna, su cui il Magistrato di sorveglianza aveva fondato il provvedimento impugnato. Per comprendere l'argomento è necessario riepilogare la sequenza logica degli argomenti esposti dalle autorità giudiziarie e dalla parte privata nella fase del merito. Nel provvedimento del 20 settembre 2021 il Magistrato di sorveglianza applicava la misura di sicurezza affermando che il soggetto aveva gravi reati nel certificato penale, che era stato controllato il 30 agosto 2021 con dei pregiudicati, e che non ha rispettato gli accordi con l'U.e.p.e.; si rendeva necessario, pertanto, un periodo di ulteriore controllo per il contenimento della sua pericolosità. Nell'atto di reclamo il ricorrente sosteneva che i pregiudicati con cui lo stesso era stato controllato erano dei suoi congiunti e che non aveva compreso di doversi relazione con l'U.e.p.e. Nel decidere il reclamo il Tribunale di sorveglianza osservava che il soggetto era gravato da numerosi precedenti penali, che era stato controllato di recente con pregiudicati e che su tale punto il motivo di appello risultava sfornito di prova, e che lo stesso non ha rispettato gli accordi con l'U.e.p.e. come evidenziato dallo stesso ufficio con la nota del 15 settembre 2021; su tali basi il giudizio di pericolosità del Magistrato di sorveglianza doveva essere confermato. Il ricorso per cassazione contro tale provvedimento contesta la motivazione del Tribunale sostenendo che era stato evidenziato che i pregiudicati con cui il ricorrente era stato controllato erano suoi familiari, ma non prende posizione sulla deduzione contenuta nella ordinanza impugnata che la circostanza sarebbe rimasta sfornita di prova. Il ricorso contesta anche la motivazione del Tribunale in punto di contatti con l'U.e.p.e. sostenendo che il ricorrente non aveva compreso di dover mantenere contatti con tale ufficio, che, però, è un argomento molto debole, che non riesce a viziare la motivazione del provvedimento impugnato che ha respinto il rilievo in modo non illogico, in quanto un libero vigilato è un soggetto che per definizione deve essere monitorato nel periodo di applicazione della misura, pena la inutilità della stessa e, se del caso, la conferma del giudizio di pericolosità. D'altronde, il giudizio di pericolosità che formula il Magistrato di sorveglianza non è una sanzione di un comportamento illecito, e quindi non presuppone che sia accertato l'atteggiamento soggettivo del ricorrente, ed, in particolare, la sua consapevolezza o meno di dover tenere contatti con l'U.e.p.e., rilevando soltanto il dato oggettivo che lo stesso non li abbia tenuti ed abbia frustrato in questo modo l'opera di monitoraggio che deve caratterizzare questo tipo di misura. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual