CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12 ottobre 2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Nola ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Marigliano, distaccata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Marigliano, per plurime condotte di falso per soppressione e del delitto di corruzione contestato al capo b). In tale imputazione si contesta alla Briaca di aver accettato un bracciale modello "tennis" del valore di euro 1.000,00 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Avino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cambio del compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio e, segnatamente, dell'alterazione del criterio di assegnazione manuale dei fascicoli presentati dagli stessi avvocati mediante posticipazione delle iscrizioni a ruolo, sottrazione o distruzione di fascicoli processuali già iscritti nonché mediante la creazione di falsi fascicoli processuali, affinché gli avvocati ottenessero che le controversie di cui erano patrocinatori fossero trattati dal Giudice di pace, di volta in volta, da loro prescelto. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato in data 17 dicembre 2020, ha dichiarato l'imputata responsabile dei reati a lei ascritti e, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, l'ha condannata alla pena di sei anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha, inoltre, applicato all'imputata le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ordinando la confisca del bracciale il sequestro. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputata, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della Briaca, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'omissione della motivazione in relazione ai motivi di appello concernenti la spontaneità di chi partecipò al regalo, in quanto il bracciale donato non aveva costituto il prezzo del reato, bensì una mera liberalità. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello non avrebbe motivato sulle censure svolte in ordine all'assenza del dolo, che sarebbe dimostrata dall'intercettazione della conversazione del 12 aprile 2019 tra gli avvocati D'Avino e Sommese, che riferendosi al regalo, avrebbero precisato che «è un pensiero che viene fatto per un fatto di simpatia». 2 rke b) l'omissione della motivazione in relazione ai motivi di appello concernenti il distinguo tra avvocati che parteciparono al regalo ed erano inviati alla cena e avvocati che parteciparono al regalo, ma non furono invitati alla cena e persone invitate alla cena che non parteciparono al regalo e alla mancanza di correlazione tra il regalo e la cena. Deduce il ricorrente che la cena presso l'abitazione della Briaca sarebbe stata solo un momento di condivisione convivale per le festività pasquali tra persone che quotidianamente si frequentano per motivi di lavoro, proprio in ragione del rilievo che parteciparono al regalo anche avvocati non presenti alla cena. Se il regalo fosse stato un illecito compenso e non già una liberalità, non sarebbe stato consegnato in presenza di persone estranee all'accordo corruttivo. La Corte di appello aveva, tuttavia, confutato la censura, rilevando che ben poteva ritenersi che vi fossero altri legali che avevano beneficiato del sistema di alterazione delle assegnazioni da parte della Briaca e che si fossero impegnati nella ricompensa. Ad avviso del ricorrente, dunque, la Corte di appello aveva risposto al motivo di appello formulato sul punto considerando solo gli avvocati che avevano partecipato al regalo ma non erano presenti alla cena (avvocati [OSCURATO:PERSONA], Scaramuzzo, Incarnato e tale "Pierluigi"), senza argomentare su coloro che, pur presenti alla cena, non parteciparono al regalo. La Corte di appello avrebbe, inoltre, solo illogicamente e sulla base di un ragionamento puramente congetturale escluso la decisività dell'argomento difensivo. d) la contraddittorietà e l'omissione della motivazione in relazione ai motivi di appello riguardanti la sorpresa della Briaca per il regalo ricevuto e la sua inconsapevolezza sugli autori del dono. La Corte di appello avrebbe illogicamente ricollegato lo stupore della Briaca all'atto della ricezione del regalo al suo valore e non già alla ricompensa per i favori illeciti, anche perché lei stessa avrebbe suggerito il tipo di regalo all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ma, ad avviso, del ricorrente si sarebbe trattato di stupore per un regalo inaspettato. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato il motivo di appello relativo all'inconsapevolezza da parte dell'imputato di chi fossero gli autori del reato. e) l'omissione e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo di appello relativo all'intercettazione ambientale tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la Briaca, nella quale si sarebbe prospettato di posticipare la consegna del regalo a Natale, non essendo ragionevole che il corrotto attenda così tanto tempo per ricevere il suo compenso;f) l'errata applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in relazione al motivo di appello riguardante l'inutilizzabilità dei risultati delle attività captative autorizzate per altre fattispecie di reato, in quanto per il reato di corruzione l'arresto sarebbe solo facoltativo e non già obbligatorio. Difetterebbe, inoltre, la motivazione sulla connessione tra i reati per i quali sarebbero state disposte le intercettazioni e il reato contestato alla Briaca. g) l'omissione della motivazione in relazione al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur in costanza di dichiarazioni parzialmente ammissive rese dall'imputata e della restituzione spontanea del bracciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti nello stesso sono diversi da quelli consentiti dalla legge o, comunque, manifestamente infondati. 2. Con i primi quattro motivi la ricorrente deduce la mancanza assoluta della motivazione in ordine ai motivi di appello volti a contestare la sussistenza del dolo del delitto di corruzione contestato. 3. Queste censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto hanno ad oggetto unitariamente il motivo di appello denominato mancanza di dolo, volto a dimostrare che il bracciale non era stato ricevuto dall'imputata quale corrispettivo per i favori illeciti ricevuti, bensì a titolo di liberalità. Tali motivi sono, tuttavia, inammissibili in quanto, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, sollecitano un riesame di merito dell'apprezzamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata da parte della Corte di legittimità. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Le carenze di motivazione denunciate sono, invero, insussistenti, in quanto la Corte di appello alle pagine 9-13 della sentenza impugnata ha diffusamente esaminato e confutato i motivi di appello formulati dalla ricorrente in ordine alla prospettata carenza del dolo del delitto di corruzione. La Corte di appello, nel ritenere il bracciale il corrispettivo delle condotte corruttive e non già una liberalità, ha congruamente valorizzato in particolare l'intercettazione della conversazione del 25 marzo 2019 tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la Briaca nella quale l'avvocato dichiara di voler differire alle festività natalizie la consegna del regalo, ritenuta rischiosa, perché erano intervenuti i carabinieri nella cancelleria; nel corso della telefonata, tuttavia, l'imputata aveva rassicurato l'interlocutore, precisando che la polizia giudiziaria era intervenuti per una vecchia vicenda legata alle marche da bollo e non per la vicenda relativa all'alterazione delle assegnazioni. Da questa conversazione, nella valutazione non certo illogica della Corte di appello, emergerebbe la consapevolezza dell'imputata del regalo da ricevere quale corrispettivo delle proprie condotte illecite. Ulteriore conferma sarebbe costituita dalla successiva intercettazione della telefonata intervenuta tra gli avvocati D'Avino e Sommese nella quale si discute delle remore di alcuni colleghi a procedere al regalo in costanza di ispezione degli inquirenti nell'ufficio giudiziario. La Corte di appello, non certo illogicamente, ha, peraltro, rilevato che alla cena vi fu la consegna alla Briaca anche di regali ulteriori e diversi dal bracciale, da parte di avvocati presenti (come la borsa regalata da tale "Avv. [OSCURATO:PERSONA]"). Nella valutazione non certo illogica della Corte di appello, dunque, la natura illecita della dazione del bracciale non potrebbe essere confutata dal dato occasionale della presenza degli avvocati alla cena a casa della Briaca. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur avendo partecipato al regalo, non partecipò alla cena per pregressi impegni e la D'Avino, giunta all'abitazione della Briaca, se ne allontanò, in quanto fortemente insospettita dalla presenza degli operanti nelle immediate adiacenza dell'immobile. La Corte di appello, dunque, non certo incongruamente ha ricollegato lo stupore palesato dalla Briaca alla gioia per aver ricevuto il bracciale, che era pienamene rispondente ai suoi desideri e che da sempre aveva desiderato, e non già alla ricezione del compenso illecito, di cui già ampiamente sapeva (tanto da aver lei stesso suggerito il tipo di oggetto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]).Nella valutazione non certo incongrua della Corte di appello, peraltro, il dolo della Briaca è dimostrato non solo dalle circostanze relativa alla consegna del bracciale ma anche dalle cautele adottate dall'imputata e dalle rassicurazioni offerte ai propri sodali in ordine ai propri accorgimenti per eludere le investigazioni in corso, profili peraltro non specificamente incisi dalle censure del ricorrente. 5. Con il quinto motivo la ricorrente ha censurato l'errata applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in relazione al motivo di appello riguardante l'inutilizzabilità dei risultati delle attività autorizzate per altre fattispecie di reato. 6. Il motivo è, tuttavia, inammissibile. La censura relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni è, infatti, aspecifica, in quanto la ricorrente non ha contestato specificamente la motivazione con la quale la Corte di appello, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Cavallo (Sez. U, n. 51 del 29/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395), ha ritenuto sussistente la connessione qualificata tra i reati per i quali sono state disposte le intercettazioni ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., limitandosi a contestare solo genericamente un'omissione di motivazione sul punto. Già dalla lettura della contestazione, tuttavia, risulta evidente come le condotte di falsificazione della quale la Briaca è imputata siano avvinte dal nesso della continuazione con il delitto di corruzione contestato all'imputata. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 29/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). 7. Con il sesto motivo la ricorrente censura l'omissione della motivazione in relazione al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur in costanza di dichiarazioni parzialmente ammissive e della restituzione spontanea del bracciale. 8. Il motivo si rivela manifestamente infondato.La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. Non certo illogicamente, infatti, la Corte di appello ha ritenuto di negare le attenuanti generiche alla Briaca in ragione del carattere non spontaneo della restituzione del bracciale e del contenuto solo parziale (e limitato a quanto già emergeva dagli atti di causa) delle dichiarazioni rese dall'imputata. 9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia. stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.