Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 22068/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26922-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sè stessa, e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 206, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 37198/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2022 R.G.N.26922/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26922/2021 Cron.

Rep.

Ud. 20/06/2023 CC

1. con ordinanza n. 37198/2022 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, Istituto intimato, così disponendo: “Rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”;

2. con istanza del 6 marzo 2023, la Rossi ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto in detto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. effettivamente al punto 9 dell’ordinanza in oggetto si legge: «è invece fondato il secondo motivo di ricorso», argomentandosi poi le ragioni dell’accoglimento in corrispondenza al secondo mezzo di censura esposto nella premessa dell’ordinanza e concernente “il requisito dell’abitualità”; al punto 10 si legge: «pertanto, respinti il primo e il terzo motivo, va accolto il secondo motivo», in corrispondenza alla declaratoria di infondatezza contenuta, rispettivamente, al punto 4 e al punto 8 dell’ordinanza;

2. pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., accertato l’errore materiale, va disposto che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37198 del 2022, pubblicata il 20 dicembre 2022, vada corretto nei sensi di cui in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 37198/2022 il cui dispositivo deve intendersi «rigetta il primo e terzo motivo e accoglie il secondo» in luogo di «rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo», fermo il resto; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26922-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sè stessa, e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 206, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 37198/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2022 R.G.N.26922/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26922/2021 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC 1. con ordinanza n. 37198/2022 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, Istituto intimato, così disponendo: “Rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”; 2. con istanza del 6 marzo 2023, la Rossi ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto in detto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. effettivamente al punto 9 dell’ordinanza in oggetto si legge: «è invece fondato il secondo motivo di ricorso», argomentandosi poi le ragioni dell’accoglimento in corrispondenza al secondo mezzo di censura esposto nella premessa dell’ordinanza e concernente “il requisito dell’abitualità”; al punto 10 si legge: «pertanto, respinti il primo e il terzo motivo, va accolto il secondo motivo», in corrispondenza alla declaratoria di infondatezza contenuta, rispettivamente, al punto 4 e al punto 8 dell’ordinanza; 2. pertanto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., accertato l’errore materiale, va disposto che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37198 del 2022, pubblicata il 20 dicembre 2022, vada corretto nei sensi di cui in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013); P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 37198/2022 il cui dispositivo deve intendersi «rigetta il primo e terzo motivo e accoglie il secondo» in luogo di «rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo», fermo il resto; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinan
Sentenza Cassazione n. 22068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris