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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 19032/2023

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iscritto al n. 00995/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 111, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e dife so dagli a vv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultimo in proprio e quale legale Oggetto: s.n.c. esclusione socio AC –18/05/2023 r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., elett.te domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 9 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent at i e di fe si da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],g iusta procura in calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – E contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e fano e [OSCURATO:PERSONA] , elett.te domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresent a e dife nde con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso al ricorso principale; –controricorrenti – enei confronti di BarsottiniLuca e [OSCURATO:PERSONA] ; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Genova , prima sezione civile, n. 1562/2017,del 7 febbraio 2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a cinque motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa che aveva annullato le seguenti delibere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. : a) delibera del 17 ottobre 1991 , avent e per oggetto l'esclusione di [OSCURATO:PERSONA] (oggi in giudizio con i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], PanconiSilvestro e [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA]; b) delibera del 17/18 ottobre 1991, avente per oggetto l'esclusione di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo oggi in giudizio con i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); c) delibera del 17 maggio 2001, avente per oggetto l'esclusione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; d) delibera del 17 maggio 2001 , avente per oggetto l'esclusione di GiovanniPanconi.

2. Al r icorso principale hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso e contestualmente proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , eredi de ll’ originari o altro soci o [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati.

5. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: 5.1 che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'annullamento della delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] datata 17 ottobre 1991 era infondato, atteso che le testimonianze indicate dall'appellante a suffragio della pretesa erronea valutazione del materiale probatorio compiuto dal giudice di primo grado erano in realtà ininfluenti ai fini di ritenere r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] con i due addebiti potessero trovare riscontro probatorio, dovendo respingersi anche le doglianze circa la mancata audizione di alcuni testi.

Laddove, in relazione al comodato in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., gli appellanti non avevano specificamente censurato l'affermazione del Tribunale inerente all'applicazione di un prezzo usualmente praticato anche ad altre società nella medesima condizione di affiliazione e che , in ogni caso , la gratuità del contratto era giustificata dal rapporto di affiliazione medesima; 5.2 che l’appello proposto da F ortunato Panconi e per esso dai suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] i e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'annullamento della medesima delibera datata 17 ottobre 1991 di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] era parimenti inammissibile.

Infatti, i motivi di appello non coglievano la ratio decidendi della sentenza del T ribunale che aveva ev idenziato, in relazione all'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] di aver fornito gratuitamente in comodato e a spese della società [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. apparecchiature elettroniche di costo rilevante alla [OSCURATO:SOCIETA]., che il prezzo praticato a tale ultima società era in linea con quelli di altre società affiliate [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e che, in ogni caso , la condotta a scritta non era di tale gravità da giustificare l'esclusione, in quanto in sé inidonea a mettere a repentaglio il perseguimento degli scopi sociali della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ; quanto al secondo addebito, con cui si contestava al Giova nni Panconi la costituzione e la partecipazione a una società concorrente , di cui era amministratore il figlio, con connessa distrazione di clienti e r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] approfittamento dell'avviamento aziendale della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , il T ri bunale aveva ritenuto l'addebito sfornito di prova idonea a farne ritenere la sussistenza,ribadendo che , in ogni caso , la condotta ascritta non era di tale gravità da giustificare il provvedimento di esclusione.

In relazione a tale motivazione, l'appello si era limitato a una generica contestazione,senza indicare in concreto gli elementi di prova idonei a dimostrare i fatti, del tutto omettendo di contraddire la rilevata insufficienza della gravità della condotta a fondare il provvedimento di esclusione, una ragione di decisione in grado autonomamente di sorreggere la legittimità dell'annullamento della deliberazione. 6 Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a.Primo motivo: « Motivo

I. Violazione dell'articolo 360, comma 1, n. 4) c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3 ) c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'appello con il quale si lamentava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione delle ordinanze di rigetto delle istanze istruttorie, atteso che in verità con la censura si lamentava non solo un vizio di motivazione,ma la nullità dell'intero procedimento per violazione o falsa applicazione dell'art.134 cod. p roc . c iv . , c on particolare riguardo alla circostanza che l'omessa prosecuzione dell'istruttoria testimoniale aveva arrecato particolare pregiudizio proprio in relazione alla ritenuta insufficienza delle deposizioni già acquisite r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'esigenza di dimostrare i fatti di cui al thema probandum.

Il motivo è inammissibile.

La necessaria attività interpretativa del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione, nei sensi da ultimo precisati daSez.

U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, porta a ritenere che, al di là dell'evidente criticità dell'epigrafe del motivo, ciò che nella sostanza in esso viene dedotto è un duplice profilo di contestazione.

Da un canto, s i eccepisce la nullità della sentenza, connessa all'omessa considerazione da parte del giudice di secondo grado che ciò che con l'atto di appello si contestava era la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla parziale ammissione dei mezzi istruttori e dunque una nullità di carattere generale del procedimento.

In tali termini, va rilevato che l a Corte di appello , del tutto correttamente, ha ritenuto che nessuna nullità di ordine processuale possa derivare dalla decisione del giudice di ritenere sufficiente la prova espletata ai fini del decidere .

I l provvedimento di chiusura dell'istruzione appartiene, infatti , all'esclusiva competenza e valutazione del giudice innanzi al quale la prova viene assunta.

È certamente possibile che si verifichino vizi procedurali in tale fase, ma certamente tra questi non è annoverabile la decisione di ritenere sufficiente la prova già espletata considerando che , come altrettanto correttamente evidenzia la sentenza impugnata, l'eventuale carenza dell'istruttoria può essere oggetto di motivo di gravame.

Sennonché, nel caso di specie , la Corte territoriale prende espressamente in considerazione la doglianza relativa all’esaustività della fase di acquisizione probatoria per il tramite dell'assunzione dei testi e ( a pagin e 12 e 13 ) motiva r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specificamente le ragioni di condivisione della sufficienza dell'istruttoria espletata e dell’ininfluenza degli ulteriori testi.

Da tanto consegue che ciò che viene dedotto sotto il profilo di un error in procedendo è , in effetti , una valutazione di merito sulla prova, che in questa sede in tali termini non è consentito vagliare,essendo il giudice di merito libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso.

Né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite o per cui vi sia richiesta di acquisizione al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa , ma logicamente adeguata, come nel caso di specie è puntualmente accaduto - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla (da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020).

Per altro verso, il motivo lamenta una violazione di legge in relazione all’interpretazione delle prove raccolte; sul punto, è sufficiente osservare che la censura non indica alcuna norma di riferimento che sarebbe stata violata o falsamente applicata e consiste,in effetti, in una rivisitazione del materiale probatorio di fonte testimoniale totalmente versata nel merito , che finisce per contrapporre all'opinione espressa dalla Corte territoriale solo una diversa opinione. b.Secondo motivo: « Motivo II: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 5) c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza e, in ogni caso , la sua illegittimità per avere integralmente omesso l'esa me di un fatto decisivo e r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] discusso tra le parti, laddove la sentenza impugnata ha sostenuto che la delibera di esclusione si fondasse, tra l'altro , sulla costituzione della società concorrente GF1, di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], figlio di Giovanni, quando in realtà la predetta società è stata fondata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che l'ha amministrata fino al novembre del 1990; circostanza che sarebbe decisiva, perché la pronuncia impugnata avrebbe escluso la fondatezza dell'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] un suo diretto ruolo nella società concorrente GF1.

Il motivo, se riguardato in relazione al vizio di motivazione, è inammissibile.

Sotto un primo profilo, sussiste nella specie la preclusione per cosiddetta “ doppia conforme ” di cui all'art . 348 - tercod. proc. civ., avendo la Corte di appello esaminato le stesse risultanze probatorie e i medesimi fatti dedotti in lite , pervenendo alle medesime conclusioni della sentenza di primo grado e per l'effetto determinando la p reclusione alla possibilità di ulteriormente contestare in questa sede la sentenza sotto il profilo di cui all'art. 360 , primo comma , n . 5 ) cod . proc . civ . ; sotto diverso e concorrente profilo, l'inammissibilità emerge anche dalla circostanza che non è il fatto naturalistico dell'avvenuta amministrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della societàGF1 a essere effettivamente denunciato come omesso nel motivo in esame, ma la sua rilevanza e decisività a costituire fatto legittimante l’esclusione, nella specie negata con unanime valutazione da entrambi i giudici del merito (v e d a si la sentenza impugnata da pag. 12 a pag. 15).

E, così interpretata, ciò che la censura contesta non è l’omessa considerazione del fatto storico , ma il convincimento del giudice circa la sua rilevanza ai fini del r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decidere, ciò che non è sussumibile nel paradigma del vizio motivazione in questa sede (secondo il condivisibile argomento di Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 ). c.

Terzo motivo: « Motivo

III. Ancora, ulteriore omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 5) c.p.c. » , deducendo l'omesso esam e delle comunicazioni , delle discussioni, delle contestazioni e delle difese svolte dagli allora soci prima della delibera di esclusione opposta in merito all'addebito contestato al [OSCURATO:PERSONA] , con particolare riferimento ai documenti specificamente richiamati nell'atto d'appello con il numero 10 e seguenti, già prodotti in primo grado, tutti decisivi ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti, come fatto palese dalla mancata contestazione da parte degli appellati delle relative deduzioni contenute nell'atto di appello, contenenti l’allegazione di fatti decisivi a dimostrazione della sussistenza dell'addebito contestato, consistente nell'illecit a e dolosa distrazione di risorse della società attraverso la moglie del [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito come prestanome dello stesso.

Anche questo motivo, se riguardato in relazione al vizio di motivazione, è inammissibile.

Parimenti sussiste nella specie la preclusione per cosiddetta “doppia conforme” di cui all'art. 348 - ter cod. proc.civ., avendo la Corte di appello esaminato le stesse risultanze probatorie e i medesimi fatti dedotti in lite , pervenendo alle medesime conclusioni della sentenza di primo grado, per l'effetto determinando la preclusione alla possibilità di ulteriormente contestare in questa sede la sentenza sotto il profilo di cui all'art. 360 , primo comma , n . 5 ) cod . proc . civ . ;r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto diverso e concorrente profilo, l'inammissibilità emerge anche dalla circostanza che non sono i fatti oggetto degli addebiti contestati a [OSCURATO:PERSONA] a essere effettivamente denunciat i come omessi nel motivo in esame, ma la loro rilevanza e decisività a costituire fatto legittimante l’esclusione , anch’essi esaminati in entrambi gradi di merito con esito negat ivo.

Né può dirsi che il fatto storico dell ’a sserita dolosa distrazione di risorse della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , in thes i perpetrata d a l [OSCURATO:PERSONA] attraverso la moglie , sia stato, come lamenta la censura, omesso; basti, all’uopo, leggere la pagina 9, lett. a), della sentenza impugnata per rendersi conto che il fatto storico è stato ben compreso nella sua materialità dal giudice di appello, che nel prosieguo della motivazione (in specie a pag. 16) spiega le ragioni della maturazione del convincimento che nessuno “svuotamento”,né danno connesso a trattamento di favore, la [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avrebbe subito in relazione al rapporto commerciale con la società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socia la moglie del [OSCURATO:PERSONA].

Così interpretata, anche ciò che questa censura contesta non è l’omessaconsiderazione del fatto storico , ma il convincimento del giudice circa la sua rilevanza ai fini del decidere, e anche per essa va affermato che ciò non è sussumibile nel paradigma del vizio motivazione in questa sede (secondo il condivisibile argomentare di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021). d.Quarto motivo: «4) Motivo

IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2286 c.c., ai sensi dell'art. 360 , comma 1,n. 3) c.p.c. », deducendo la violazione e/o la falsa applicazione della disciplina sostanziale applicabile ai fini della decisione della r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] causa, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso , sulla base delle testimonianze assunte e delle altre prove in atti, la gravità dell'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale, tanto con riferimento alla conclamata ed evidente prova della violazione del divieto di concorrenza, quanto in relazione alla distrazione di risorse della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a proprio vantaggio tramite la moglie che aveva agito come prestanome.

Il motivo è inammissibile poiché, a dispetto della sua epigrafe, svolge argomenti integralmente rivolti alla contestazione dell’accertamento di merito compiuto dalla Corte di appello , in relazione alla selezione e all’interpretazione del materiale probatorio.

Tanto è dimostrato dal riferimento , contenuto nello svolgimento del motivo a pag. 28 del ricorso, al n. 5 ) dell’art.360 cod. proc. civ. e, in tali termini, ancora una volta va osservato che la censura è inammissibile, sia per la preclusione da “doppia conforme”, come argomentato in relazione ai motivi sopra esaminati, sia perché ciò che si contesta è ancora una volta la valutazionedelle prove e della loro idoneità a far ritenere corretta l’esclusione, e cioè il convincimento del giudice , contrapponendo a tale argomentazione solo una diversa opinione, senza tuttavia dimostrare in alcun modo l’erroneità e/o l’illegittimità di quella adottatadal provvedimento impugnato. e.Quinto motivo: «Motivo

V. S ulla nullità della sentenza per violazione del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.», deducendol’ illegittimità della sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di appello con il quale si lamentava la mancata audizione dei testi ammessi e non escussi, in quanto r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non intimati a due udienze istruttorie, e per essere uno degli stessi testi divenuto incompatibile in quanto erede di F ortunato Panconi.

I n particolare , il motivo rappresenta che la presunta decadenza dalla prova, non dichiarata dalla sentenza di primo grado,che si era limitata a dichiarare la controversia matura per la decisione, era stata rilevata dalla Corte di appello senza provocare sul punto il contraddittorio delle parti.

Il motivo è infondato, poiché la Corte di appello non ha commesso sul punto alcun error in procedendo , segnatamente provvedendo “a sorpresa” sulla questione della mancata audizione di altri testi in fase istruttoria, bastando all’uopo rilevare che, a pag. 15, essa motiva e risponde sul punto all’identica contestazione mossa dall’allora appellante nel motivo di gravame, ciò che esclude qualsivoglia ipotesi di decisione “a sorpresa”; n é, sotto diverso profilo , la censura contrasta efficacemente il rilievo della sentenza secondo cui la decadenza si sarebbe verificata per omessa citazione dei testi a comparire all’udienza di escussione, ciò che rende il provvedimento istruttorio del tutto legittimo in relazione all’applicazione della leggeprocessuale.

2. I l ricorso incidentale proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] tardivo , poiché è stato notificato con atto del 6 febbraio 2019, ben oltre il termine annuale, pur maggiorato della sospensione feriale dei termini, rispetto al deposito della sentenza impugnata del 7 dicembre 2017, come eccepiscono nel controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, stante l’ammissibilità del ricorso principale, esso va comunque esaminato.

In via preliminare, va rilevato che i predetti ricorrenti incidentali eccepiscono, nella memoria r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositata in vista dell’udienza, l’inammissibilità del controricorso proposto dai predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché lo stesso porta il numero di ruolo RG 985/2019, mentre il corretto numero di ruolo del presente procedimento è il 995/2019, di talché vi sarebbe un’ erroneità del deposito relativamente al controricorso avversario cui conseguirebbe l’inammissibilità.

L’eccezione è infondata, posto che nessun dubbio può sussistere, al di là del lapsus calami rilevato, che i predetti controricorrenti intendessero difendersi dall’impugnazione proposta nei loro confronti con il ricorso principale e, conseguentemente , con quello incidentale, come dimostrano i riferimenti (corretti) alla sentenza impugnata e al contenzioso in essere tra le parti.

Va respinta , altresì , l’eccezione di carenza di interesse ad agire dei predetti controricorrenti, parimenti sollevata nella memoria dai ricorrenti incidentali, atteso che nessuna evidenza vi è – né il contenuto dell’eccezi one lo dimostra – dell’ identità di posizioni sostanziali che i controricorrentiavrebbero nel presente giudizio e in quello oggetto della pronuncia della Corte di appello di Genova, sicché questa Corte non è messa in grado di verificare quanto eccepito.

Nel merito, il ricorso incidentalelamenta: 2.1 primo motivo: «I motivo : nullità della sentenza ex art . 360 comma 1n. 4) c.p.c. in relazione a : a) art. 342 c.p.c. poiché la Corte di appello ha ritenuto inidonee le censure contenute nell'atto di appello in quanto non pertinenti rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado; b) 112 c.p.c. poiché la Corte di appello non ha pronunciato sui motivi di impugnazione dedotti in r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello», lamentando, sotto il primo profilo , che i motivi di appello, espressamente riprodotti nella doglianza in esame, erano sufficientemente specifici e rilevanti ai fini di contestare la correttezza della sentenza di primo grado e, sotto il secondo profilo , che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sul contenuto di tutte le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, a pagina 10 della sentenza, ha esaminato il contenuto dell’identico motivo di appello sulla questione, pervenendo a valutarlo come carente di idonea contestazionedel fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado.

Ciò che nella censura si lamenta come omissione di pronuncia è, in effetti, la valutazione che la Corte di appello compie sull’ idoneità della censura a soddisfare il canone di cui all’ar t . 342 cod. proc. civ; ciò che, con ogni evidenza, resta affidato a motivi di impugna zion e in questasede diversi da quello proposto. 2.2 secondo motivo: «II motivo: omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.», lamentando che la sentenza impugnata sarebbe caduta in un equivoco, laddove ha ritenuto che la grave inadempienza attribuita a [OSCURATO:PERSONA] consistesse nell'aver e semplicemente stipulato un contratto di comodato gratuito con vantaggi nei prezzi praticati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che , pertanto , la condotta del socio amministratore dovesse essere qualificabile come mala gestio quando , al contrario , la vera inadempienza lamentata era rappresentata dall'avvenuta distrazione di importanti risorse dalla [OSCURATO:PERSONA] –F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.verso la [OSCURATO:SOCIETA]. r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] censura è inammissibile sia perché anch’essa è preclusa dall’art. 348-ter cod. proc. civ., sia perché ciò in cui in effetti consiste non è la lamentela dell’omessa considerazione dei fatti distrattivi e concorrenziali addebitati al [OSCURATO:PERSONA] , bensì è l’esito della valutazionedi tali fatti compiuta dalla Corre territoriale, ciò che, come detto a confutazione degli analoghi motivi contenuti nel ricorso principale, imporrebbe a questa Corte una non consentita riedizione del giudizio di merito, in assenza di una con testazione cir ca la corretta applicazione dei canoni logico - interpretativi previsti dagli artt. 1362 e ss.cod. civ. 2.3 terzo motivo:«III motivo: nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. in relazione a: a) agli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché il giudice non ha posto a fondamento della decisione la documentazione dedotta in giudizio dagli esponenti; b) agli artt. 342 e 366 c.p.c. in quanto la Corte di appello ha applicato il principio di specificità dei motivi di impugnazione in maniera abnorme, imponendo requisiti di ammissibilità dell'appello non previsti dalla legge», lamentando, sotto il primo profilo, l'illegittimità della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto che gli appellanti avessero omesso di indicare in concreto gli elementi documentaliidonei a giustificare i fatti dedotti e , sotto il secondo profilo, l'erroneità della pronuncia laddove avrebbe interpretato l'art. 342 cod . proc . civ . in maniera errata , parificandolo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, finendo per pervenire a un'interpretazione della medesima norma di carattere abnorme.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui pretende di far discendere da una supposta falsa applicazione degli art. 115 e 116 r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cod. p roc . c iv . la nullità della sentenza , atteso che l’ eventuale falsa applicazione delle predette norme non è ascrivibile alla violazione di norme che governano il processo, ma resta affidato alla deduzione di altri e diversi parametri tra quelli indicati nell’art. 360 cod. proc. civ.

Sotto concorrente profilo , va comunque rilevato che, come questa Corte (Sez.

L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019) ha condivisibilmenteaffermato, l'errore di percezione, in relazione all'art. 115 cod. p roc . c iv ., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che - com e è accaduto nel caso di specie - si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Infondata è, poi , la pretesa abnormità della sentenza , laddove la stessa si è limitata , del tutto legittimamente , ad ap plicare la fattispecie astratta prevista dall’art. 342 cod. proc. civ. alla fattispecie concreta, pervenendo, con giudizio del tutto intellegibile e coerente con i presuppostiapplicativi, a valutare come generica e non conducente la contestazione mossa dalla censura di appello alla ratio decidendidella sentenza di prima grado. 2.4 quarto motivo: « IV motivo : omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma 1n. 5) c.p.c. r elativo alle condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] a discapito della Gross F 4 », lamentando che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di tenere in debita considerazione i 34 documenti prodotti dai ricorrenti in corso di giudizio , nonché omesso di esaminare alcuni fatti storici principali e decisivi ai fini del decidere, segnatamente relativi all'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] GF1 e nella B .

L .r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] censura è inammissibile, sia perché anch’essa è preclusa dall’art. 348-ter cod. proc. civ., sia perché ciò in cui in effetti con s i ste non è la denuncia di un’ omissione di un o o più fatti storico - naturalistici, dedotti, discuss i e decisiv i pe r il giudizio, bensì è la selezione e la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito, ciò che in questa sede – a far data da Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e nella consolidata giurisprudenza successiva - non è sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5)cod. proc. civ. 2.5 Q uinto motivo: «IV motivo: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2286 c.c. ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. poichéla sentenza ha ritenuto i fatti dedotti non sufficienti a giustificare l'esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA] ritenendo necessaria la dimostrazione di un pregiudizio ulteriore alla Gross F4», lamentando che la sentenza impugnata avrebbe errato nella parte in cui ha stabilito che non fosse stata dimostrata l'idoneità delle condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] a incidere in modo significativo sulla situazione della società, laddove quanto rappresentato negli addebiti era del tutto sufficiente a legittimare il provvedimento di esclusione del socio.

Il motivo, analogamente a quanto osservato a commento del quarto motivo del ricorso principale, è inammissibile poiché, a dispetto della sua epigrafe, svolge anch’esso argomentiintegralmente rivolti alla contestazione dell’accertamento di merito compiuto dalla Corte di appello, in relazione alla selezione e all’interpretazione del materiale probatorio.

Ciò che anche la censura in esame contesta è, in effetti, la valutazione delle prove e la loro idoneità a far ritenere corretta l’esclusione, e cioè il convincimento del giudice , contrapponendo a tale argomentazione solo una diversa opinione, r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia dimostrare in alcun modo l’erroneità e/o l’il legittimità di quella adottatadal provvedimento impugnato.

3. L e spese di lite possono essere integralmente compensate tra la parte ricorrenteprincipale e quella ricorrente incidentale , mentre le predette parti vanno condannate a rifondere le spese alla parte esclusivamentecontroricorrente, nella misura liquidata in dispositivo .

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale e di quella incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara integralmente compensate le spese di lite della presente fase di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultimo in proprio e nella qualità, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 6.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 00995/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 111, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e dife so dagli a vv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultimo in proprio e quale legale Oggetto: s.n.c. esclusione socio AC –18/05/2023 r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., elett.te domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 9 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent at i e di fe si da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],g iusta procura in calce al controricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – E contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e fano e [OSCURATO:PERSONA] , elett.te domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresent a e dife nde con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso al ricorso principale; –controricorrenti – enei confronti di BarsottiniLuca e [OSCURATO:PERSONA] ; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Genova , prima sezione civile, n. 1562/2017,del 7 febbraio 2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a cinque motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa che aveva annullato le seguenti delibere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. : a) delibera del 17 ottobre 1991 , avent e per oggetto l'esclusione di [OSCURATO:PERSONA] (oggi in giudizio con i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], PanconiSilvestro e [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA]; b) delibera del 17/18 ottobre 1991, avente per oggetto l'esclusione di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo oggi in giudizio con i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); c) delibera del 17 maggio 2001, avente per oggetto l'esclusione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; d) delibera del 17 maggio 2001 , avente per oggetto l'esclusione di GiovanniPanconi. 2. Al r icorso principale hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso e contestualmente proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , eredi de ll’ originari o altro soci o [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. 5. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: 5.1 che l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'annullamento della delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] datata 17 ottobre 1991 era infondato, atteso che le testimonianze indicate dall'appellante a suffragio della pretesa erronea valutazione del materiale probatorio compiuto dal giudice di primo grado erano in realtà ininfluenti ai fini di ritenere r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] con i due addebiti potessero trovare riscontro probatorio, dovendo respingersi anche le doglianze circa la mancata audizione di alcuni testi. Laddove, in relazione al comodato in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., gli appellanti non avevano specificamente censurato l'affermazione del Tribunale inerente all'applicazione di un prezzo usualmente praticato anche ad altre società nella medesima condizione di affiliazione e che , in ogni caso , la gratuità del contratto era giustificata dal rapporto di affiliazione medesima; 5.2 che l’appello proposto da F ortunato Panconi e per esso dai suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] i e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'annullamento della medesima delibera datata 17 ottobre 1991 di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] era parimenti inammissibile. Infatti, i motivi di appello non coglievano la ratio decidendi della sentenza del T ribunale che aveva ev idenziato, in relazione all'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] di aver fornito gratuitamente in comodato e a spese della società [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. apparecchiature elettroniche di costo rilevante alla [OSCURATO:SOCIETA]., che il prezzo praticato a tale ultima società era in linea con quelli di altre società affiliate [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e che, in ogni caso , la condotta a scritta non era di tale gravità da giustificare l'esclusione, in quanto in sé inidonea a mettere a repentaglio il perseguimento degli scopi sociali della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ; quanto al secondo addebito, con cui si contestava al Giova nni Panconi la costituzione e la partecipazione a una società concorrente , di cui era amministratore il figlio, con connessa distrazione di clienti e r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] approfittamento dell'avviamento aziendale della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , il T ri bunale aveva ritenuto l'addebito sfornito di prova idonea a farne ritenere la sussistenza,ribadendo che , in ogni caso , la condotta ascritta non era di tale gravità da giustificare il provvedimento di esclusione. In relazione a tale motivazione, l'appello si era limitato a una generica contestazione,senza indicare in concreto gli elementi di prova idonei a dimostrare i fatti, del tutto omettendo di contraddire la rilevata insufficienza della gravità della condotta a fondare il provvedimento di esclusione, una ragione di decisione in grado autonomamente di sorreggere la legittimità dell'annullamento della deliberazione. 6 Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a.Primo motivo: « Motivo I. Violazione dell'articolo 360, comma 1, n. 4) c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3 ) c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'appello con il quale si lamentava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione delle ordinanze di rigetto delle istanze istruttorie, atteso che in verità con la censura si lamentava non solo un vizio di motivazione,ma la nullità dell'intero procedimento per violazione o falsa applicazione dell'art.134 cod. p roc . c iv . , c on particolare riguardo alla circostanza che l'omessa prosecuzione dell'istruttoria testimoniale aveva arrecato particolare pregiudizio proprio in relazione alla ritenuta insufficienza delle deposizioni già acquisite r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'esigenza di dimostrare i fatti di cui al thema probandum. Il motivo è inammissibile. La necessaria attività interpretativa del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione, nei sensi da ultimo precisati daSez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, porta a ritenere che, al di là dell'evidente criticità dell'epigrafe del motivo, ciò che nella sostanza in esso viene dedotto è un duplice profilo di contestazione. Da un canto, s i eccepisce la nullità della sentenza, connessa all'omessa considerazione da parte del giudice di secondo grado che ciò che con l'atto di appello si contestava era la nullità della sentenza di primo grado conseguente alla parziale ammissione dei mezzi istruttori e dunque una nullità di carattere generale del procedimento. In tali termini, va rilevato che l a Corte di appello , del tutto correttamente, ha ritenuto che nessuna nullità di ordine processuale possa derivare dalla decisione del giudice di ritenere sufficiente la prova espletata ai fini del decidere . I l provvedimento di chiusura dell'istruzione appartiene, infatti , all'esclusiva competenza e valutazione del giudice innanzi al quale la prova viene assunta. È certamente possibile che si verifichino vizi procedurali in tale fase, ma certamente tra questi non è annoverabile la decisione di ritenere sufficiente la prova già espletata considerando che , come altrettanto correttamente evidenzia la sentenza impugnata, l'eventuale carenza dell'istruttoria può essere oggetto di motivo di gravame. Sennonché, nel caso di specie , la Corte territoriale prende espressamente in considerazione la doglianza relativa all’esaustività della fase di acquisizione probatoria per il tramite dell'assunzione dei testi e ( a pagin e 12 e 13 ) motiva r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] specificamente le ragioni di condivisione della sufficienza dell'istruttoria espletata e dell’ininfluenza degli ulteriori testi. Da tanto consegue che ciò che viene dedotto sotto il profilo di un error in procedendo è , in effetti , una valutazione di merito sulla prova, che in questa sede in tali termini non è consentito vagliare,essendo il giudice di merito libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso. Né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite o per cui vi sia richiesta di acquisizione al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa , ma logicamente adeguata, come nel caso di specie è puntualmente accaduto - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla (da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020). Per altro verso, il motivo lamenta una violazione di legge in relazione all’interpretazione delle prove raccolte; sul punto, è sufficiente osservare che la censura non indica alcuna norma di riferimento che sarebbe stata violata o falsamente applicata e consiste,in effetti, in una rivisitazione del materiale probatorio di fonte testimoniale totalmente versata nel merito , che finisce per contrapporre all'opinione espressa dalla Corte territoriale solo una diversa opinione. b.Secondo motivo: « Motivo II: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 5) c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza e, in ogni caso , la sua illegittimità per avere integralmente omesso l'esa me di un fatto decisivo e r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] discusso tra le parti, laddove la sentenza impugnata ha sostenuto che la delibera di esclusione si fondasse, tra l'altro , sulla costituzione della società concorrente GF1, di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], figlio di Giovanni, quando in realtà la predetta società è stata fondata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che l'ha amministrata fino al novembre del 1990; circostanza che sarebbe decisiva, perché la pronuncia impugnata avrebbe escluso la fondatezza dell'addebito mosso a [OSCURATO:PERSONA] un suo diretto ruolo nella società concorrente GF1. Il motivo, se riguardato in relazione al vizio di motivazione, è inammissibile. Sotto un primo profilo, sussiste nella specie la preclusione per cosiddetta “ doppia conforme ” di cui all'art . 348 - tercod. proc. civ., avendo la Corte di appello esaminato le stesse risultanze probatorie e i medesimi fatti dedotti in lite , pervenendo alle medesime conclusioni della sentenza di primo grado e per l'effetto determinando la p reclusione alla possibilità di ulteriormente contestare in questa sede la sentenza sotto il profilo di cui all'art. 360 , primo comma , n . 5 ) cod . proc . civ . ; sotto diverso e concorrente profilo, l'inammissibilità emerge anche dalla circostanza che non è il fatto naturalistico dell'avvenuta amministrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della societàGF1 a essere effettivamente denunciato come omesso nel motivo in esame, ma la sua rilevanza e decisività a costituire fatto legittimante l’esclusione, nella specie negata con unanime valutazione da entrambi i giudici del merito (v e d a si la sentenza impugnata da pag. 12 a pag. 15). E, così interpretata, ciò che la censura contesta non è l’omessa considerazione del fatto storico , ma il convincimento del giudice circa la sua rilevanza ai fini del r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decidere, ciò che non è sussumibile nel paradigma del vizio motivazione in questa sede (secondo il condivisibile argomento di Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 ). c. Terzo motivo: « Motivo III. Ancora, ulteriore omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 5) c.p.c. » , deducendo l'omesso esam e delle comunicazioni , delle discussioni, delle contestazioni e delle difese svolte dagli allora soci prima della delibera di esclusione opposta in merito all'addebito contestato al [OSCURATO:PERSONA] , con particolare riferimento ai documenti specificamente richiamati nell'atto d'appello con il numero 10 e seguenti, già prodotti in primo grado, tutti decisivi ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti, come fatto palese dalla mancata contestazione da parte degli appellati delle relative deduzioni contenute nell'atto di appello, contenenti l’allegazione di fatti decisivi a dimostrazione della sussistenza dell'addebito contestato, consistente nell'illecit a e dolosa distrazione di risorse della società attraverso la moglie del [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito come prestanome dello stesso. Anche questo motivo, se riguardato in relazione al vizio di motivazione, è inammissibile. Parimenti sussiste nella specie la preclusione per cosiddetta “doppia conforme” di cui all'art. 348 - ter cod. proc.civ., avendo la Corte di appello esaminato le stesse risultanze probatorie e i medesimi fatti dedotti in lite , pervenendo alle medesime conclusioni della sentenza di primo grado, per l'effetto determinando la preclusione alla possibilità di ulteriormente contestare in questa sede la sentenza sotto il profilo di cui all'art. 360 , primo comma , n . 5 ) cod . proc . civ . ;r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sotto diverso e concorrente profilo, l'inammissibilità emerge anche dalla circostanza che non sono i fatti oggetto degli addebiti contestati a [OSCURATO:PERSONA] a essere effettivamente denunciat i come omessi nel motivo in esame, ma la loro rilevanza e decisività a costituire fatto legittimante l’esclusione , anch’essi esaminati in entrambi gradi di merito con esito negat ivo. Né può dirsi che il fatto storico dell ’a sserita dolosa distrazione di risorse della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , in thes i perpetrata d a l [OSCURATO:PERSONA] attraverso la moglie , sia stato, come lamenta la censura, omesso; basti, all’uopo, leggere la pagina 9, lett. a), della sentenza impugnata per rendersi conto che il fatto storico è stato ben compreso nella sua materialità dal giudice di appello, che nel prosieguo della motivazione (in specie a pag. 16) spiega le ragioni della maturazione del convincimento che nessuno “svuotamento”,né danno connesso a trattamento di favore, la [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avrebbe subito in relazione al rapporto commerciale con la società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socia la moglie del [OSCURATO:PERSONA]. Così interpretata, anche ciò che questa censura contesta non è l’omessaconsiderazione del fatto storico , ma il convincimento del giudice circa la sua rilevanza ai fini del decidere, e anche per essa va affermato che ciò non è sussumibile nel paradigma del vizio motivazione in questa sede (secondo il condivisibile argomentare di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021). d.Quarto motivo: «4) Motivo IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2286 c.c., ai sensi dell'art. 360 , comma 1,n. 3) c.p.c. », deducendo la violazione e/o la falsa applicazione della disciplina sostanziale applicabile ai fini della decisione della r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] causa, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso , sulla base delle testimonianze assunte e delle altre prove in atti, la gravità dell'inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale, tanto con riferimento alla conclamata ed evidente prova della violazione del divieto di concorrenza, quanto in relazione alla distrazione di risorse della [OSCURATO:PERSONA] – F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a proprio vantaggio tramite la moglie che aveva agito come prestanome. Il motivo è inammissibile poiché, a dispetto della sua epigrafe, svolge argomenti integralmente rivolti alla contestazione dell’accertamento di merito compiuto dalla Corte di appello , in relazione alla selezione e all’interpretazione del materiale probatorio. Tanto è dimostrato dal riferimento , contenuto nello svolgimento del motivo a pag. 28 del ricorso, al n. 5 ) dell’art.360 cod. proc. civ. e, in tali termini, ancora una volta va osservato che la censura è inammissibile, sia per la preclusione da “doppia conforme”, come argomentato in relazione ai motivi sopra esaminati, sia perché ciò che si contesta è ancora una volta la valutazionedelle prove e della loro idoneità a far ritenere corretta l’esclusione, e cioè il convincimento del giudice , contrapponendo a tale argomentazione solo una diversa opinione, senza tuttavia dimostrare in alcun modo l’erroneità e/o l’illegittimità di quella adottatadal provvedimento impugnato. e.Quinto motivo: «Motivo V. S ulla nullità della sentenza per violazione del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.», deducendol’ illegittimità della sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di appello con il quale si lamentava la mancata audizione dei testi ammessi e non escussi, in quanto r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non intimati a due udienze istruttorie, e per essere uno degli stessi testi divenuto incompatibile in quanto erede di F ortunato Panconi. I n particolare , il motivo rappresenta che la presunta decadenza dalla prova, non dichiarata dalla sentenza di primo grado,che si era limitata a dichiarare la controversia matura per la decisione, era stata rilevata dalla Corte di appello senza provocare sul punto il contraddittorio delle parti. Il motivo è infondato, poiché la Corte di appello non ha commesso sul punto alcun error in procedendo , segnatamente provvedendo “a sorpresa” sulla questione della mancata audizione di altri testi in fase istruttoria, bastando all’uopo rilevare che, a pag. 15, essa motiva e risponde sul punto all’identica contestazione mossa dall’allora appellante nel motivo di gravame, ciò che esclude qualsivoglia ipotesi di decisione “a sorpresa”; n é, sotto diverso profilo , la censura contrasta efficacemente il rilievo della sentenza secondo cui la decadenza si sarebbe verificata per omessa citazione dei testi a comparire all’udienza di escussione, ciò che rende il provvedimento istruttorio del tutto legittimo in relazione all’applicazione della leggeprocessuale. 2. I l ricorso incidentale proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] tardivo , poiché è stato notificato con atto del 6 febbraio 2019, ben oltre il termine annuale, pur maggiorato della sospensione feriale dei termini, rispetto al deposito della sentenza impugnata del 7 dicembre 2017, come eccepiscono nel controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, stante l’ammissibilità del ricorso principale, esso va comunque esaminato. In via preliminare, va rilevato che i predetti ricorrenti incidentali eccepiscono, nella memoria r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositata in vista dell’udienza, l’inammissibilità del controricorso proposto dai predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché lo stesso porta il numero di ruolo RG 985/2019, mentre il corretto numero di ruolo del presente procedimento è il 995/2019, di talché vi sarebbe un’ erroneità del deposito relativamente al controricorso avversario cui conseguirebbe l’inammissibilità. L’eccezione è infondata, posto che nessun dubbio può sussistere, al di là del lapsus calami rilevato, che i predetti controricorrenti intendessero difendersi dall’impugnazione proposta nei loro confronti con il ricorso principale e, conseguentemente , con quello incidentale, come dimostrano i riferimenti (corretti) alla sentenza impugnata e al contenzioso in essere tra le parti. Va respinta , altresì , l’eccezione di carenza di interesse ad agire dei predetti controricorrenti, parimenti sollevata nella memoria dai ricorrenti incidentali, atteso che nessuna evidenza vi è – né il contenuto dell’eccezi one lo dimostra – dell’ identità di posizioni sostanziali che i controricorrentiavrebbero nel presente giudizio e in quello oggetto della pronuncia della Corte di appello di Genova, sicché questa Corte non è messa in grado di verificare quanto eccepito. Nel merito, il ricorso incidentalelamenta: 2.1 primo motivo: «I motivo : nullità della sentenza ex art . 360 comma 1n. 4) c.p.c. in relazione a : a) art. 342 c.p.c. poiché la Corte di appello ha ritenuto inidonee le censure contenute nell'atto di appello in quanto non pertinenti rispetto alle motivazioni della sentenza di primo grado; b) 112 c.p.c. poiché la Corte di appello non ha pronunciato sui motivi di impugnazione dedotti in r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello», lamentando, sotto il primo profilo , che i motivi di appello, espressamente riprodotti nella doglianza in esame, erano sufficientemente specifici e rilevanti ai fini di contestare la correttezza della sentenza di primo grado e, sotto il secondo profilo , che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sul contenuto di tutte le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado nell'atto di appello. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, a pagina 10 della sentenza, ha esaminato il contenuto dell’identico motivo di appello sulla questione, pervenendo a valutarlo come carente di idonea contestazionedel fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado. Ciò che nella censura si lamenta come omissione di pronuncia è, in effetti, la valutazione che la Corte di appello compie sull’ idoneità della censura a soddisfare il canone di cui all’ar t . 342 cod. proc. civ; ciò che, con ogni evidenza, resta affidato a motivi di impugna zion e in questasede diversi da quello proposto. 2.2 secondo motivo: «II motivo: omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.», lamentando che la sentenza impugnata sarebbe caduta in un equivoco, laddove ha ritenuto che la grave inadempienza attribuita a [OSCURATO:PERSONA] consistesse nell'aver e semplicemente stipulato un contratto di comodato gratuito con vantaggi nei prezzi praticati alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che , pertanto , la condotta del socio amministratore dovesse essere qualificabile come mala gestio quando , al contrario , la vera inadempienza lamentata era rappresentata dall'avvenuta distrazione di importanti risorse dalla [OSCURATO:PERSONA] –F4 dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.verso la [OSCURATO:SOCIETA]. r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] censura è inammissibile sia perché anch’essa è preclusa dall’art. 348-ter cod. proc. civ., sia perché ciò in cui in effetti consiste non è la lamentela dell’omessa considerazione dei fatti distrattivi e concorrenziali addebitati al [OSCURATO:PERSONA] , bensì è l’esito della valutazionedi tali fatti compiuta dalla Corre territoriale, ciò che, come detto a confutazione degli analoghi motivi contenuti nel ricorso principale, imporrebbe a questa Corte una non consentita riedizione del giudizio di merito, in assenza di una con testazione cir ca la corretta applicazione dei canoni logico - interpretativi previsti dagli artt. 1362 e ss.cod. civ. 2.3 terzo motivo:«III motivo: nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. in relazione a: a) agli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché il giudice non ha posto a fondamento della decisione la documentazione dedotta in giudizio dagli esponenti; b) agli artt. 342 e 366 c.p.c. in quanto la Corte di appello ha applicato il principio di specificità dei motivi di impugnazione in maniera abnorme, imponendo requisiti di ammissibilità dell'appello non previsti dalla legge», lamentando, sotto il primo profilo, l'illegittimità della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto che gli appellanti avessero omesso di indicare in concreto gli elementi documentaliidonei a giustificare i fatti dedotti e , sotto il secondo profilo, l'erroneità della pronuncia laddove avrebbe interpretato l'art. 342 cod . proc . civ . in maniera errata , parificandolo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, finendo per pervenire a un'interpretazione della medesima norma di carattere abnorme. Il motivo è inammissibile nella parte in cui pretende di far discendere da una supposta falsa applicazione degli art. 115 e 116 r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cod. p roc . c iv . la nullità della sentenza , atteso che l’ eventuale falsa applicazione delle predette norme non è ascrivibile alla violazione di norme che governano il processo, ma resta affidato alla deduzione di altri e diversi parametri tra quelli indicati nell’art. 360 cod. proc. civ. Sotto concorrente profilo , va comunque rilevato che, come questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019) ha condivisibilmenteaffermato, l'errore di percezione, in relazione all'art. 115 cod. p roc . c iv ., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che - com e è accaduto nel caso di specie - si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Infondata è, poi , la pretesa abnormità della sentenza , laddove la stessa si è limitata , del tutto legittimamente , ad ap plicare la fattispecie astratta prevista dall’art. 342 cod. proc. civ. alla fattispecie concreta, pervenendo, con giudizio del tutto intellegibile e coerente con i presuppostiapplicativi, a valutare come generica e non conducente la contestazione mossa dalla censura di appello alla ratio decidendidella sentenza di prima grado. 2.4 quarto motivo: « IV motivo : omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 comma 1n. 5) c.p.c. r elativo alle condotte realizzate da [OSCURATO:PERSONA] a discapito della Gross F 4 », lamentando che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di tenere in debita considerazione i 34 documenti prodotti dai ricorrenti in corso di giudizio , nonché omesso di esaminare alcuni fatti storici principali e decisivi ai fini del decidere, segnatamente relativi all'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] GF1 e nella B . L .r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] censura è inammissibile, sia perché anch’essa è preclusa dall’art. 348-ter cod. proc. civ., sia perché ciò in cui in effetti con s i ste non è la denuncia di un’ omissione di un o o più fatti storico - naturalistici, dedotti, discuss i e decisiv i pe r il giudizio, bensì è la selezione e la valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito, ciò che in questa sede – a far data da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e nella consolidata giurisprudenza successiva - non è sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5)cod. proc. civ. 2.5 Q uinto motivo: «IV motivo: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2286 c.c. ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. poichéla sentenza ha ritenuto i fatti dedotti non sufficienti a giustificare l'esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA] ritenendo necessaria la dimostrazione di un pregiudizio ulteriore alla Gross F4», lamentando che la sentenza impugnata avrebbe errato nella parte in cui ha stabilito che non fosse stata dimostrata l'idoneità delle condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] a incidere in modo significativo sulla situazione della società, laddove quanto rappresentato negli addebiti era del tutto sufficiente a legittimare il provvedimento di esclusione del socio. Il motivo, analogamente a quanto osservato a commento del quarto motivo del ricorso principale, è inammissibile poiché, a dispetto della sua epigrafe, svolge anch’esso argomentiintegralmente rivolti alla contestazione dell’accertamento di merito compiuto dalla Corte di appello, in relazione alla selezione e all’interpretazione del materiale probatorio. Ciò che anche la censura in esame contesta è, in effetti, la valutazione delle prove e la loro idoneità a far ritenere corretta l’esclusione, e cioè il convincimento del giudice , contrapponendo a tale argomentazione solo una diversa opinione, r.g. n. 00995/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia dimostrare in alcun modo l’erroneità e/o l’il legittimità di quella adottatadal provvedimento impugnato. 3. L e spese di lite possono essere integralmente compensate tra la parte ricorrenteprincipale e quella ricorrente incidentale , mentre le predette parti vanno condannate a rifondere le spese alla parte esclusivamentecontroricorrente, nella misura liquidata in dispositivo . 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale e di quella incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara integralmente compensate le spese di lite della presente fase di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quest’ultimo in proprio e nella qualità, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 6.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore i
Sentenza Cassazione n. 19032/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris