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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11957/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza dei reati ascritti all'imputato, osservando, quanto al capo A), che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa di autofficina meccanica, non era in possesso della necessaria autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, la cui natura è incontestabilmente industriale, derivando dalla predetta attività produttiva, e, quanto al capo B), che si era accertato lo stoccaggio di materiali assai eterogenei, derivanti dall'attività di autocarrozzeria, ammassati alla rinfusa su un'area nella disponibilità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito la sussistenza dei reati ascritti all'imputato, osservando, quanto al capo A), che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa di autofficina meccanica, non era in possesso della necessaria autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, la cui natura è incontestabilmente industriale, derivando dalla predetta attività produttiva, e, quanto al capo B), che si era accertato lo stoccaggio di materiali assai eterogenei, derivanti dall'attività di autocarrozzeria, ammassati alla rinfusa su un'area nella disponibilità dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11957/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris