CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 33451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18630/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DOTT.ALBERTO E [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]' SEMPLICE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA [RM] Via A. Serpieri, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliatOin [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 61/2022 depositata il 11/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dalPresidente dr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Parma respinse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.S. al decreto ingiuntivo per il pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l della somma capitale di € 644.785,30. Proposero gravame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] accettanti con beneficio di inventario e pertanto anche nella loro veste di soci/legali rappresentanti della società [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 61, depositata l’11 gennaio 2022, la Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione. Il giudice di secondo grado affermò, per quel che qui interessa, di non poter accogliere l’istanza istruttoria che gli appellanti avevano avanzato nell’atto di impugnazione, giacché tale istanza, già formulata in primo grado e disattesa dal G. I limitati a chiedere genericamente “….. l’accoglimento delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c….”. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo. Si è costituito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, per resistere al ricorso avversario. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 184 e 189 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non esaminabile l’istanza istruttoria relativamente al capitolo di prova dedotto. Infatti, l’intendimentodegli opponenti non sarebbe mai stat o quell o di rinunciare all’istanza istruttoria avanzata. La volontà di reiterare tale domanda istruttoria emergerebbe sia dalla stessa verbalizzazione d’udienza, sia dalla comparsa conclusionale, nella quale era stato riportato espressamente il testo del capitolo di prova testimoniale richiesto. Inoltre, tale capitolazione sarebbe stata ribadita anche nell’atto di gravame e nelle note scritte per l’udienza di precisazione delle conclusioni nel procedimento d’appello. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti hanno provato di aver tempestivamente richiesto la prova testimoniale ed, a fronte del rigetto dell’istanza da parte dell’istruttore, di averla riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, senza che il primo giudice la prendesse in considerazione. Hanno altresì dimostrato di averla specificamente riproposta in fase di appello, non come motivo di gravame ma come istanza istruttoria in coda alla precisazione delle conclusioni. Orbene, le decisioni giurisprudenziali più risalenti ritenevano che, nel giudizio di appello la parte potesse chiedere l'ammissione di prove nuove, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza specificamente censurare – attraverso un motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza era stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo (Sez. 3, n. 1691 del 26 gennaio 2006; Sez. 2, n. 19727 del 23 dicembre 2003). I più recenti e condivisibili approdi di questa Suprema Corte sul punto sono invece nel senso che, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha certamente l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione. Tuttavia, tale presunzione può essere ritenuta superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Sez. 3, n. 10767 del 4 aprile 2022; Sez. 2, n. 33103 del 10 novembre 2021). Da tali premesse, può ragionevolmente concludersi che, nel giudizio di appello, non è necessario che il diniego di istanze istruttorie, regolarmente riproposte all’atto della precisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado, debba essere fatto oggetto di uno specifico e puntuale motivo di impugnazione per poter essere preso in esame dal giudice del gravame, una volta che le suddette istanze siano analiticamente riportate nella precisazione delle conclusioni e risulti evidente la loro connessione logica con i motivi formalmente dedotti. Nella specie, è vero che la Corte d’appello di Bologna ha mancato di approfondire il contegno processuale della parte, in considerazione altresì della linea difensiva adottata e, conseguentemente, di dare conto nella motivazione, sia pure sinteticamente, della valutazione all’uopo compiuta. Cionondimeno, i giudici di secondo grado hanno giustificato la loro decisione sulla scorta sulla mancanza del “mastrino“, nonché del provvedimento del giudice delegato di non ammissione al passivo del credito insinuato dal pool di banche, ritenendo comunque irrilevanti i documenti prodotti dagli appellanti. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio ritiene di conformarsi, qualora con il ricorso percassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso alle suddette istanze ritualmente richiest e , il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i predetti mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto diprova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulladecisività delle prove (Sez. 3, n. 9674 del 12 aprile 2023; Sez. 6-1, n. 23194 del 4 ottobre 2017; Sez. 6-3, n. 19985 del 10 agosto 2017; Sez. 1, n. 4178 del 22 febbraio 2007). In altri termini, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado. Occorre dunque, per un verso, la riproposizione specifica del capitolato, oggetto di diniego esplicito o implicito, e, per altro verso, la dimostrazione della decisività della circostanza. Nella specie, i ricorrenti – pur avendo riportato nel ricorso il contenuto completo dell’istanza istruttoria - hanno omesso di indicare il nesso eziologico e di illustrare la decisività del capitolo dedotto, venendo dunque meno ad una delle condizioni richieste per lo scrutinio di ammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500 (seimila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par