CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUCONI. FATTO 1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA](docente di ruolo presso l’IPSIA di Corridonia, nella sede coordinata di [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, che aveva respinto le sue domande , volte ad ottenere il pagamento della somma di € 5007,08, corrispondenti alle differenze di retribuzione dovute per l’assegnazione di “spezzoni di insegnamento” illegittimamente attribuiti ad altri docenti negli Anni scolastici2003/2004 (due ore) e 2005/2006 (4 ore). 2. La C orte territoriale ha innanzitutto rilevato che il diritto all’attribuzione dello spezzone di insegnamento non è riservato ai soli docenti di ruolo;ha in articolare affermatoche, una volta avvenuto il completamento di orario nel limite delle 18 ore, gli “spezzoni di insegnamento” vanno attribuiti per scorrimento, iniziando dai docenti di ruolo, e poi interpellando i precari. 3. Riguardo all o spezzone di quattro ore relativo all’ A nno Scolastico 2003 - 2004, il giudice di appello ha evidenziato che il prof. Gaglioppa, primo titolare nella graduatoria di istituto, aveva rifiutato la cattedra con le 6 ore eccedenti e che il [OSCURATO:PERSONA] in data 29 agosto 2003 aveva attribuito il primo spezzone di 4 ore al prof. Intorbida e il secondo spezzone di 2 ore al prof. Pierdominici. 4. Ha ritenuto legittima la valutazione obiettiva, assunta ex antedal [OSCURATO:PERSONA] per esigenze didattiche, di non impegnare il ricorrente su 5 classi, ed ha escluso che il dirigente avesse l’intenzione di danneggiare il prof.Intorbida, in realtà favorito dalla rinuncia del primo interpellato. 5. Rispetto alle 4 ore dell’A. S. 2004 - 2006 , il giudice di appello ha ricostruito l’organico di diritto, evidenziando che 4 ore erano state cedute alla sede di Corridonia per completamento di cattedra(16 ore più 4 ore), ed ha rilevato che in sede di organico di fatto non si era verificato alcun cambiamento rispetto alle previsioni dell’organico di diritto. 6. Ha ritenuto prioritario assicurare il diritto del docente al completamento dell’orario di cattedra di 18 ore settimanali, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 131/2007. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 8. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’[OSCURATO:PERSONA] regionale delle Marchehanno resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 22, comma 4, legge n. 448/2001, anche come attuato dall’art. 4 D.M. n. 131/2007 ed in relazione all’art. 88 del DPR n. 417/1974. Evidenzia che ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 131/2007, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tai spezzoni di insegnamento. Addebita alla sentenza impugnata di avere travisato le disposizioni contenute nell’art. 22, comma 4, della legge n. 488/2001e dell’art. 4 del D.M. n. 131/2007, le quali prevedono che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario debbano essere assegnate in via prioritaria al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità, quindi ai docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore, e solo successivamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato disponibili ad effettuare ore eccedenti risetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore.Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto corretta la scelta dell’Amministrazione di assegnare al prof. Pierdominici le due ore di insegnamento eccedenti l’orario di cattedra, in quanto il medesimo era già titolare di una cattedra di 18 ore e per i docenti a tempo determinato sussiste il divieto di superamento delle 18 ore. Esclude che le ragioni didattiche addotte dal [OSCURATO:PERSONA] per evitare che il ricorrente fosse impegnato per 24 ore distribuite su 5 classi fossero ostative al riconoscimento del diritto del ricorrente nei termini previsti dall’ordinamento didattico. Deduce l’inammissibilità delle allegazioni riguardanti la giustificazione dell’attribuzione delle ore eccedentarie al prof. Pierdominici , in quanto il Ministerosi era costituito tardivamente. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 4 del D.M. n. 131/2007. Evidenzia che nell’A.S. 2005/2006 le due ore eccedenti nella sede di [OSCURATO:PERSONA] erano state assegnate al prof.Cerquetti, che aveva la cattedra nella sede di Corridonia (con completamento in quella di [OSCURATO:PERSONA]) e che era stata dunque per il medesimo costituita una cattedra di 20 ore, composta da 16 ore nella sede di Corridonia e di 4 ore in quella di CivitanovaMarche. Sostiene che la mancata assegnazione al prof. Intorbida delle due ore eccedenticontrasta con l’art. 1, comma 4, del D.M. n. 131/2007, da cui si evince che per scuola di servizio deve intendersi la scuola sede di organico, e non altre scuole facenti parte della medesima istituzione scolastica; aggiunge che i “docenti in servizio nella scuola” sono soltanto quelli dell’organico della scuola stessa, e non anche quelli appartenenti ad altro organico. Argomenta inoltre che ai sensi dell’art. 23 della legge n. 448/2001, il diritto al completamento dell’orario va esercitato salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che i criteri di assegnazione e formazione delle classi fossero vincolati dall’organico di diritto accertato e non contestato dall’odierno ricorrente; evidenzia che la tardività della costituzione avversaria rendeva impossibile valutare la contraddittorietà tra l’organico di diritto e l’assegnazione delle ore eccedenti al prof. Intorbida, a fronte dell’inutilizzabilità dei documenti ex adversoprodotti. Deduce l’irrilevanza della circostanza che il prof. Intorbida conoscesse e avesse accettato l’organico di diritto. 3. L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione è infondata, atteso che il ricorso non contesta la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, ma critica le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. 4.I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione dell'intrinseca connessione, sono infondati. 5. Le deduzioni sulla tardività della costituzione avversaria sono infondate, in quanto le mere difese in diritto che non richiedano nuovi accertamenti di fatto possono essere fatte valere per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa quando si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito (si vedano anche Cass. 19350/2005 e Cass. 23721/2021). 6. Ciò premesso, questaCorte ha chiarito che l'art. 22, comma 4, della legge n. 448/2001 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica), secondo cui: "Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali",si inserisce nel contesto più ampio dell'art. 22 e nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici(Cass. n. 5244/2020). Si è in particolare evidenziato che in tale quadro le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome soggiacciono a precise regole: sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori (v. comma 1, art. 22); il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla determinazione della consistenza dell'organico del personale docente ed alla ripartizione su base regionale (v. comma 2, art. 22 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza del 13 gennaio 2004, n. 13 nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano ai propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche); le dotazioni organiche sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche (v. comma 3, art. 22). Questa Corte ha inoltre evidenziato il complesso meccanismo della determinazione della consistenza complessiva dell'organico da parte del Dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale che va aggiornata prima della apertura delle scuole, in ragione delle variazioni del numero dei docenti occorrenti nei singoli istituti (alunni ripetenti, eventuale mancato seguito alla iscrizione o altre circostanze sopravvenute: posti che derivano dalla formazione di nuove classi autorizzate, dalle richieste di ore di sostegno per i diversamente abili, da attività aggiuntive autorizzate in ritardo o anche che si liberano ogni anno per lo spostamento del personale docente), dell'individuazione dei posti su organico di fatto (i posti vacanti e previsti in organico di diritto sono coperti con supplenze fino al 31 agosto exart. 4 co. 1 legge 3 maggio 1999, n. 124; i posti vacanti e previsti in organico di fatto sono coperti con supplenze fino al 30 giugno exart. 4 co. 2). Si è inoltre chiarito che ai sensi de ll'art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/1999), solo le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento; sono stati inoltre evidenziati i criteri di priorità per l'assegnazione delle ore supplementari che, solo all'esito delle attività di determinazione dell'organico, restano nella competenza dell'istituzione scolastica per l'ulteriore assegnazione aggiuntiva (in favore, nell'ordine, di docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento dell'orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi; docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi; docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi). Si è dunque precisato che l'affermazione del principio della preferenza dei docenti in servizio nell'istituzione scolastica nell'assegnazione delle frazioni delle ore aggiuntive di insegnamento fino ad un massimo, anch'esso previsto contrattualmente, di 24 ore settimanali è previstanon solo a condizione che tale personale presti il proprio consenso ma anche che le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente non costituiscano per i docenti in servizio completamento dell'orario d'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva (v. in tal senso Corte cost. n. 13 del 2004); le ore eccedenti effettivamente disponibili possono dunque residuare solo a conclusione anche delle operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato, per l'anno scolastico di riferimento (ed infatti per l'attribuzione di tali ore il docente a tempo determinato nominato con spezzone orario precede i docenti a tempo indeterminato). 7. Nel caso di specie, per quanto attiene all’[OSCURATO:PERSONA] 2003 - 2004, la Corte territorialeha accertato che a fronte della previsione in organico di diritto di quattro cattedre (tre di 18 ore e la quarta di 12 ore a [OSCURATO:PERSONA] , ed altre 8 a Corridonia), l’organico di fatto aveva visto la formazione di sole tre cattedre di 18 ore ciascuna (la prima al prof. Gaglioppa, la seconda al prof. Intorbida e la terza al docente precario Pierdominici), con la necessità di attribuzione ulteriore di 2 spezzoni di cattedra riferiti a classi diverse, il primo di 4 ore, ed il secondo di due ore. La Corte territoriale ha inoltre rilevatoche il Dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente scolastico dell’epoca, preso atto della mancata accettazione della cattedra con ore eccedenti da parte del docente di ruolo [OSCURATO:PERSONA] ( primo titolare nella graduatoria di istituto) in data 29 agosto 2003aveva attribuito il primo spezzone di 4 ore al Prof. Intorbida, docente di ruolo, ed il secondo spezzone al Prof. Pierdominici, docente precario, e che di conseguenza la distribuzione delle ore per la classe di concorso A020 era stata così determinata: al prof.Gaglioppa 18 ore distribuite in tre classi, al prof.Intorbida 22 ore distribuite in quattro classi e al prof.Pierdominici 20 ore distribuite in tre classi. Ha inoltre evidenziato che l’attribuzione al prof. Intorbida di entrambi gli spezzoni di insegnamento avrebbe comportato l’impegno del medesimo docente per 24 ore distribuite su cinque classi di insegnamento (biennio e triennio) , e che tale soluzione era stata considerata, con valutazione obiettiva assunta ex ante, non praticabile dal dirigente scolastico per ragioni didattiche. La Corte territoriale, avendo considerato legittima l’attribuzione del primo spezzone al prof. Intorbida e del secondo spezzone al prof. Pierdominici, ha dunque tenuto conto dei criteri di priorità, e si è pertanto conformata alla giurisprudenza di questa Corte. Le censure del ricorrente relativ e al la mancata previsione delle ragioni didattiche n ell’ ambito dell’ ordinamento scolastico sono infondate , ove si consideri che le esigenze relative al buon funzionamento della Scuola sono riconducibili al principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art.97 Cost., ed hanno dunque carattere prevalente sull’interesse del docente al raggiungimento del tetto delle 24 ore di insegnamento. In una lettura costituzionalmente orientata delle suddette disposizioni, deve pertanto ritenersi legittimo l’operato dell’Amministrazione, che ha rispettato i criteri di priorità per l'assegnazione delle ore supplementariattribuendo il primo spezzone per l’[OSCURATO:PERSONA] 2003-2004 al prof. Intorbida, ed il secondo spezzone al prof.Pierdominici, avendo ritenutoprevalenti le esigenze didattiche. Il ricorso, nel lamentare l’attribuzione del secondo spezzone di due ore al prof. Pierdominiciin violazione del divieto di superamento delle 18 ore per i docenti assunti a tempo determinato,da un lato non considera che tale attribuzione non risulta avvenutaper il completamento di orario, e dall’altro che nel rispetto dei criteri di priorità le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario possono essere assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore. 8. In ordine alla richiesta attribuzione del preteso spezzone di orario di quattro ore per all’[OSCURATO:PERSONA] 2005-2006, la Corte territoriale ha accertato che l’organico di diritto per la classe di concorso A020 nella sede di [OSCURATO:PERSONA] alla data del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era composto da tre cattedre ordinarie di 18 ore, da una cattedra interna di 22 ore e da 4 ore cedute alla sede di Corridonia per completamento di cattedra (16 ore più 4 ore). Il giudice di appello ha inoltre accertato e che al prof. Gaglioppa è stata attribuita la cattedra di 22 ore distribuite su tre classi, al prof. Intorbida una cattedra di 18 ore distribuite in quattro classi, al prof.Dignani una cattedra di 18 ore distribuite in 4 classi e al prof. Pierdominici una cattedra di 18 ore distribuite in tre classi, mentre al Prof. Cerquetti sono state attribuite 4 ore in una classe, a completamento di orario di cattedra con 16 ore nella sede di Corridonia; ha inoltre precisato che in sede di organico di fatto non si era verificato alcun cambiamento rispetto alle previsioni dell’organico di diritto, ed ha pertanto ritenuto legittima l’assegnazione del la cattedra di 20 ore al Prof. Cerquetti, docente di ruolo, a fronte del suo prioritario diritto al completamento dell’orario di cattedra. Il ri corso, nell’argomentare che gli spezzoni di orario possono essere assegnati a docenti in servizio presso la scuola sede di organico, (e non presso altre scuole facenti parte della medesima istituzione scolastica) e che il completamento non può comportare il superamento dell’orario di servizio previsto dal CCNL Scuola per i supplenti di scuola secondaria e deve garantire l’unitarietà dell’insegnamento, non considera che le cattedre afferivano ad un’unica istituzione scolastica (IPSIA di Corridonia) e che il prof.Cerquetti era docente di ruolo. La corte territoriale, avendo considerato legittima l’attribuzione di 4 ore al Prof.Cerquetti in ragione del suo prioritario diritto al completamento dell’orario di cattedra, si è dunque attenuta ai principi enunciati da questa Cortee sopra richiamati, secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/1999), solo le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. 9. Il ricorso va pertanto rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per competenze professionali, nonché del rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali