Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00958/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 15.6.2021 con cui il GIP del Tribunale di Firenze aveva rigettato la richiesta di restituzione di somme di denaro e di un immobile, oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, consistente in indebite compensazioni di crediti inesistenti per la somma di euro 72.622,67.

Il Tribunale ha ritenuto che l'intervenuto rinvio a giudizio del Rondinelli gli precludesse qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza del fumus del reato in contestazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, essenzialmente, l'erroneità del provvedimento impugnato, sia in relazione alla valutazione del rapporto di interferenza tra giudizio cautelare e giudizio principale, sia quanto alla valutazione del fumus del reato, ormai caduto in prescrizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha rappresentato che il Tribunale di Firenze, in data 21.10.2022, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione (vedi sentenza allegata), disponendo altresì, ai sensi degli artt. 321 e ss. cod. proc. pen. e 12- bis d.lgs. 74/2000, la restituzione all'imputato delle somme di denaro in sequestro; ha quindi chiesto a questa Corte di "voler rilevare la cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 c.p.p. con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno".

5. Preso atto di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, posto che la restituzione dei beni sequestrati è intervenuta successivamente rispetto al deposito del ricorso.6.

Ciò comporta, ulteriormente, che il ricorrente non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01); né sono configurabili profili di colpa ascrivibili alla parte istante rispetto alla sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 15.6.2021 con cui il GIP del Tribunale di Firenze aveva rigettato la richiesta di restituzione di somme di denaro e di un immobile, oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, consistente in indebite compensazioni di crediti inesistenti per la somma di euro 72.622,67. Il Tribunale ha ritenuto che l'intervenuto rinvio a giudizio del Rondinelli gli precludesse qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza del fumus del reato in contestazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, essenzialmente, l'erroneità del provvedimento impugnato, sia in relazione alla valutazione del rapporto di interferenza tra giudizio cautelare e giudizio principale, sia quanto alla valutazione del fumus del reato, ormai caduto in prescrizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha rappresentato che il Tribunale di Firenze, in data 21.10.2022, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione (vedi sentenza allegata), disponendo altresì, ai sensi degli artt. 321 e ss. cod. proc. pen. e 12- bis d.lgs. 74/2000, la restituzione all'imputato delle somme di denaro in sequestro; ha quindi chiesto a questa Corte di "voler rilevare la cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 c.p.p. con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno". 5. Preso atto di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, posto che la restituzione dei beni sequestrati è intervenuta successivamente rispetto al deposito del ricorso.6. Ciò comporta, ulteriormente, che il ricorrente non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01); né sono configurabili profili di colpa ascrivibili alla parte istante rispetto alla sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cos