CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7106/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elettopresso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], 31 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Torino -intimato - avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino del 22 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino del 22 ottobre 2021 , di proroga del Oggetto: immigrazione – proroga trattenimento trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di «Brunelleschi»di Torino disposto nei suoi confronti per ulteriori trenta giorni; -il ricorso è affidato a un motivo ; - il Ministero dell’Interno e la Questura di Tor ino non si costituiscono tempestivamente, limitandosi a depositare atto congiunto con cui chiedono di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’ar t. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con l’unico m otivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14, quinto comma, t.u. inn., e15, parr. 3 e 6, Direttiva 2008/115/CE, per aver il decreto impugnato dispostola terza proroga del provvedimento di trattenimento dello straniero benché non fossero emersi elementi concreti che consentivano diritenere probabile l'identificazione ovvero tale proroga fosse necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; -evidenzia, sul punto, che si trattava d i proroga della misura disposta sulla base della medesima richiesta di riammissione inviata alle Rappresentanze bengalesi il 6 agosto 2021, senza che fosse stato fornitoalcun riscontro né seguito a tale invio; - con il secondo mot ivo deduce, con riferimento all’art . 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione degli artt.112, c od. proc. civ.,13 e 14, commi terzo e quarto, t.u. imm. , 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE,e 111, sesto comma, Cost., per motivazione appa rente del provvedimento di proroga del trattenimento; -il secondo motivo, esamina bile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, è infondato; -il Giudice di pace ha posto a fondamento della (ulteriore) proroga la considerazione che «non è possibile compulsare ulteriormente l’[OSCURATO:PERSONA] di un Paese straniero ed avendo la P.A. posto in essere le attività possibili per giungere alla identificazione del trattenuto e che il decreto è tradotto in lingua veicolare del Bangladesh e che l’accordo di rimpatrio è pubblico e facilmente reperibile dalla difesa»; -una siffatta motivazione consente di individuare l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e, per tale ragione, si sottrae alla censura prospettata; -il secondo motiv o è, invece, fondat o ; - l’art. 14, quinto comma, t.u. imm., così come risultante a seguito della modifica operata con la l.30 ottobre 2014, n. 161, richiede, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, l’emersione di «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione» ovvero che il provvedimento «sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio»; -una siffatta disciplina prevede un maggiore rigore per la concessione della seconda proroga e di quelle successive rispetto a quella prevista per la concessione della prima proroga, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost. (cfr. Cass. 23 settembre 2021, n. 25875); - è , dunque , necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio; -a tali principi non si è attenuto il decreto impugnato, atteso che dagli elementi posti a fondamento della sua decisione – richiamati in precedenza - non è possibile desumere la strumentalità della misura rispetto al fine dell’identificazione dello straniero o dell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio; -il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensidell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -il successivo art. 133, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass. 29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino P.Q.M. La Corte accoglie il primomotivo di ricorso e rigetta il